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Ordinanza — n. 5937/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency's appeal on standing grounds, ruling only formal parties can appeal homologation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5937/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against the Second Instance Court's decision to reject a claim regarding the homologation of a bankruptcy plan. The Agency argued the plan failed to secure unanimous creditor class consent, yet the Second Instance Court ruled the claim inadmissible because only formal parties to the homologation hearing could file it. The Court upheld this limitation, establishing that while any interested party can appeal a liquidation opening, the right to appeal a homologation decision is restricted strictly to those who formally participated in the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 1, CCII; In bankruptcy plan proceedings, the right to file a claim against the homologation judgment belongs exclusively to the formal parties who participated in the hearing, except when the claim challenges a procedural defect preventing such participation.

Parole chiave

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concordato preventivo legittimazione a reclamar parti formali omologazione concordato liquidazione giudiziale CCII giurisprudenza Cassazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 51, comma 1, CCII
Art. 109, comma 5, CCII
L’omologazioneera stata pronunciata nonostante il concordato non fosse stato approvato ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII , ravvisando il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all’art.
Art. 112, comma 2, lett. d), CCII
109, comma 5, CCII , ravvisando il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, comma 2, dello stesso codice.
Art. 11, par. 1, commi I, lett. b), e II, Dir. 2019/1023/UE
109, comma 5, CCII , ravvisando il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, comma 2, dello stesso codice.
Art. 360, I comma, n. 3), cod. proc. civ.
2019/1023/Ue, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), cod. proc. civ. Si censura la sentenza di secondo grado nella misura in cui aveva affermato l’esistenza di tutte le condizioni richieste dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007
2.1 Il secondo motivo è all’evidenza inammissibile in quanto attinge una parte della motivazione resa ad abundantiamche non integra una ratio decidendi (Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024
3840 del 20/02/2007; Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024).
Cass. Sez. Un. 23535 del 2019
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. n. 13807/2024r.g. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) e domiciliata ope legis in Roma, Via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - contro SITTEL – SOLUZIONI INFRASTRUTTURALI TELEFONICHE ED ELETTRICHE S.p.a (di seguito anche “Sittel”), con sede legale in Roma (RM), ViaBoezio n. 4C, (codice fiscale e partita IVA 13892971006), in persona degli amministratori e l egali r appresentanti pro tempore, Dott.

Carlo Angelini e Avv. Benedetta Sabina Valentini, rappresentata edifesa dall’Avv. Francesco Marotta (C.F. MRTFNC62P12F839U) e dall’Avv. Luigi Amerigo Bottai (C.F. BTTLMR67R03H501G, pec: luigiamerigobottai@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. Marotta sito in Roma, alla Via dei Villini, n. 13. -controricorrente - avverso il provvedimento della Corte di appello di Roma , depositat o in data 30 aprile 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma - decidendo sul reclamo ex art. 51 CCIIproposto da AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO nei confronti di SITTEL SOLUZIONI INFRASTRUTTURALI TELEFONICHE ED ELETTRICHE S.p.A., contro la sentenza di omologazionedel concordato preventivo emessa dal Tribunale di Roma in data 26 ottobre 2023 -ha dichiarato inammissibile il reclamo.

2. Il Tribunale di Roma aveva infatti omologato il concordato preventivo in continuità aziendale della Sittel – Soluzioni Infrastrutturali Telefoniche ed Elettriche S.P.A., come da proposta e piano definitivi depositati in data 30/6/23. L’omologazioneera stata pronunciata nonostante il concordato non fosse stato approvato ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII , ravvisando il Tribunale la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, comma 2, dello stesso codice.

3. Avverso tale decisioneproponeva tuttavia reclamo l’Agenzia delle entrate . 3.1 La SITTEL S.p.A., costituitasi, rilevavapreliminarmente l’inammissibilità del reclamo per non avere la parte reclamante tempestivamente proposto opposizione aisensi dell’art. 48 CCII e per difetto di interesse ad agire in quanto l’Agenzia delle entrate in forza del piano concordatario sarebbe risultata soddisfatta nella misura del 6,3% , più 3% di SFP , mentre non avrebbe ottenutoalcuna soddisfazione in sede di liquidazione giudiziale. Nel merito, la parte reclamataconcludeva per il rigetto del reclamo .

4. La Corte di appello ha rilevato che: (i) l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, sollevata dalla parte reclamata, era fondata , posto che l’art. 51 CCII esplicita che il reclamo può essere proposto da qualunque interessato esclusivamente avverso la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, anche quando la stessa abbia quale premessa una pronuncia di rigetto dell’omologazione, sì che se ne dovevadedurre che la sentenza che provvede solo sulla omologazione possa essere impugnata soltanto dalle parti che abbiano partecipato al procedimento di omologazione; (ii) eraunivoco in tal senso il disposto letterale del primo periodo del comma 1 del predetto art. 51, che limita “alle parti” la legittimazione a proporre reclamo; (iii) t ale conclusione, peraltro, risulta va consequenziale all’applicazione del principio generale per cui l’individuazione dei soggetti legittimati all’impugnazione avviene “per relationem” in base alla partecipazione alla precedente fase del giudizio; (iv)con particolare riguardo agli artt. 48 e 112 CCIInon poteva dunque ritenersi legittimato al reclamo il soggetto che, pur destinatario del provvedimento di comparizione, non avesseformalmente preso parte al giudizio di omologazione costituendosi in giudizio per richiedere l’accoglimento o il rigetto della domanda; (v) nella specie, l’Agenzia reclamante, sebbene destinataria, in qualità di creditore dissenziente, dell’ordine di comparizione di cui all’art. 48 CCII, non aveva preso parte al giudizio di omologazione; (vi) in ogni caso, il reclamo risultava infondato anche nel merito in quanto sussistevano le condizioni per la omologazione del concordato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d, CCII.

5. La sentenza, pubblicata il30 aprile 2024 , è stata impugnata da AGENZIA DELLE ENTRATEcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui SITTEL – SOLUZIONI INFRASTRUTTURALI TELEFONICHE ED ELETTRICHE S.p.a ha resistito con controricorso. La società controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente censura il decreto della Corte di appello di Roma nella parte in cui aveva escluso che l’Agenzia delle Entrate, che non aveva proposto opposizione al giudizio di omologazione del concordato preventivo, fosse legittimata a proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione. 1.1 La doglianza è infondata.

Quanto al quadro fattuale, risulta circostanza pacific a che l’Agenzia delle Entrate non si era costituita nei termini di legge nel procedimento di omologazione del concordato preventivo e non avevaproposto opposizione, nonostante avesse ritualmente ricevuto, quale creditore dissenziente, la notifica del provvedimento con cui il tribunale aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti per pronunciarsi in merito all’omologazione del concordato. Questa preliminare considerazione rende inapplicabile al caso di specie il principio espresso da Cass. n. 32248/2021, secondo cui, n el giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente -al quale non sia stato notificato il decreto di formale apertura del procedimento, a norma dell'art. 180, comma 1, l.fall. - è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione, pur se pronunciato senza opposizioni e purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al tribunale. 1.2 Ciò premesso, trova applicazione, ratione temporis, l’art. 51 CCII, che fissa la regola secondo cui “Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo.

La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni”. Conriferimento alla precedente disciplina normativa ( quella regolata da ll’art.183 l.fall.), la giurisprudenza di questaCorte (v. ord. n. 1033 del 2024) aveva precisato che solo quando eranostate proposte opposizioni “contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio” (art. 183, comma 1, l.fall.).

Occorre, invero, escludereche il creditore che non abbia proposto opposizione sialegittimato a reclamare il provvedimento di omologazione, quale terzo, in ragione del fatto che il suo interesse a veder respinta la proposta di concordato è sorto solo indata successiva all’instaurazione del procedimento ex art. 180 l. fall. Tale interessepotrà, piuttosto, essere tutelato mediante il ricorso, infatti,ai diversi rimedi previsti dall’art. 186 l. fall. ( Cass. n. 16932 del 2024; vedi anche Cass. n. 19981/2025). 1.3 Come ben argomentato dalla Procura generale nella requisitoria scritta, i sovraesposti principi trovano oggi applicazione anche nel nuovo contesto normativo dettato dall’art. 51 CCII che, sebbene diversamente formulato rispetto all’art.183 l.fall., ne recepisce nella sostanza tutte le caratteristiche strutturalie procedurali.

Va ancora una volta ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza dettata da questa Corte, “legittimati a impugnare il provvedimento che, decidendo sull’opposizione, omologa o respinge il concordato sono gli opponenti eil debitore, ossia i soggetti che abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudiziodi omologa” (cfr. anche: Cass. n. 3954 del 2016). Tale conclusione- già raggiunta , come detto , dalla giurisprudenza di questa Corte sotto l’egida applicativa della precedente legge fallimentare -trova ora conforto nell’espressa lettera dell’art. 51, primo comma, CCII,per come sopra ricordato, ove si preved e che il reclamo avverso il provvedimento di omologazione possa essere proposto dalle “parti”, con l’ovvia precisazione che “parte”non è chi non abbia proposto opposizione.

Peraltro, la stessa norma da ultimo citata differenzia il regime impugnatorio del provvedimento omologatorio (del concordato preventivo, del piano e degli accordi di ristrutturazione), ove la legittimazione alla proposizione del reclamo è astretta alle soleparti (nella declinazione formale sopra ricordata), da quello della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ove, al contrario, tale legittimazione è estesa a “qualunque interessato”. Occorre pertanto esprimere, in relazione al primo motivo di ricorso, il seguente principio di diritto:

“In tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 51, primo comma, CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione spetta solo alle parti “formali” che abbiamo partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione”.

2. Con il secondo mezzo si deduce invece violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 109, comma 5, e 112, comma 2, lett. d), CCII, interpretati alla luce dell’art. 11, par. 1, commi I, lett. b), e II, della Dir. 2019/1023/Ue, in relazione all’art. 360, I comma, n. 3), cod. proc. civ. Si censura la sentenza di secondo grado nella misura in cui aveva affermato l’esistenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 112, comma 2, CCII, ai fini dell’omologazione e, in particolare, della condizione di cui alla lett.

d) di quest’ultima disposizione, stante la pacifica assenza del presupposto dell’“unanime consenso delle classi di creditori” ammesse alla procedura, principalmente richiesto dall’art. 109, comma 5, CCII. 2.1 Il secondo motivo è all’evidenza inammissibile in quanto attinge una parte della motivazione resa ad abundantiamche non integra una ratio decidendi (Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007; Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore impor