Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the Cassation appeal extinct via decree following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff, Sudtirol Bank AG, withdrew the suit while the defendant, Société Générale, accepted this withdrawal. Consequently, the court found no need to rule on the merits or litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG. 17339/2025 proposto da: Sudtirol Bank AG- Alto Adige Banca S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Di Brina Leonardo; - - Ricorrente - contro Société Générale S.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e Société Générale Effekten GMBH in persona del legale rappresentante pro tempore entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Sada Amilcare e Fabbri Raffaello; - - Controricorrenti e ricorrenti incidentali – Nonché contro Eriamiator Sandra rappresentata e difesa dagli Avvocati Popoviciu in Palmieri Angelica Carla e Da Villa Marco; -controricorrente- Nonché contro Vaccari Giuseppe, Falcioni Luigi in proprio e quale erede di Falcioni Bruno, Falcioni Marta, Falcioni Francesco e Falasconi Emilia, quali eredi di Falcioni Bruno, Alicia Niziolek quale erede di Giacani Mario e Prince Bianchi quale erede di Bianchi Orlando, in persona dell’Amministratore di sostegno Avvocato Zaccaria Paolo, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Da Villa Marco; -Controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.84/2025 depositata il 16/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13/03/2026 LaPresidente T