Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5915/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5915/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The parties involved were Castellucci and Catini against Fino 1 Securitisation Srl, represented by their respective lawyers. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, allowing for immediate termination without further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the immediate extinction of the judicial instance without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of instance Civil Procedure Code Cassation appeal party acceptance judicial termination no merits ruling spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
d.l. n. 68 del 2016
391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7870/2025 R.G. proposto da: Castellucci Catia, Catini Luigi, Catini Michela, Mandozzi Mauro, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Cordua unitamente all’avvocato Maurizio Minnucci -ricorrente- contro Fino 1 Securitisation Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Andreani -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.48/2025 depositata il 10/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 7870/2025 Numero sezionale 140/2026 Numero di raccolta generale 5915/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Così deciso in Roma, il 13/03/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 7870/2025 Numero sezionale 140/2026 Numero di raccolta generale 5915/2026 Data pubblicazione 16/03/2026