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Decreto — n. 5905/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 5905/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. F.imm S.r.l. had filed a lawsuit against Compunet S.r.l., but subsequently submitted a withdrawal that met the requirements of the Civil Procedure Code. The court ruled that no further judgment was necessary as the withdrawal was accepted by the opposing party.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's withdrawal of an appeal, when accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code cassation dismissal party acceptance ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21438/2022 R.G. proposto da: F.imm S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini -ricorrente- contro Compunet S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Spadaro -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1298/2022 depositata il 15/06/2022. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 21438/2022 Numero sezionale 139/2026 Numero di raccolta generale 5905/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Così deciso in Roma, il 13/03/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 21438/2022 Numero sezionale 139/2026 Numero di raccolta generale 5905/2026 Data pubblicazione 16/03/2026