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Decreto — n. 5904/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5904/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5904/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22498/2024 R.G. proposto da: Adriatica Industriale Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Riitano unitamente all’avvocato Francesco Patruno -ricorrente- contro Fallimento Tecnoimpianti Dei F.lli Fuggiano Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carta unitamente all’avvocato Giovanni Lenoci -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.654/2024 depositata il 22/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Numero registro generale 22498/2024 Numero sezionale 138/2026 Numero di raccolta generale 5904/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 5904/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Adriatica Industriale Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Riitano unitamente all’avvocato Francesco Patruno -ricorrente- contro Fallimento Tecnoimpianti Dei F.lli Fuggiano Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carta unitamente all’avvocato Giovanni Lenoci -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.654/2024 depositata il 22/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Numero registro generale 22498/2024 Numero sezionale 138/2026 Numero di raccolta generale 5904/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento spese di difesa ritiro delle conclusioni civili declinatoria di competenza ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22498/2024 R.G. proposto da: Adriatica Industriale Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Riitano unitamente all’avvocato Francesco Patruno -ricorrente- contro Fallimento Tecnoimpianti Dei F.lli Fuggiano Snc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carta unitamente all’avvocato Giovanni Lenoci -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.654/2024 depositata il 22/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Numero registro generale 22498/2024 Numero sezionale 138/2026 Numero di raccolta generale 5904/2026 Data pubblicazione 16/03/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13/03/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 22498/2024 Numero sezionale 138/2026 Numero di raccolta generale 5904/2026 Data pubblicazione 16/03/2026