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Decreto — n. 5901/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5901/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5901/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19920/2025 R.G. proposto da : AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rapp. p.t, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro COMUNE DI CITTADELLA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Dragoni -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente incidentale- e di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rapp. p.t. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.544/2025 depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.01.2026;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5901/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rapp. p.t, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro COMUNE DI CITTADELLA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Dragoni -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente incidentale- e di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rapp. p.t. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.544/2025 depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.01.2026;

Parole chiave

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rinuncia alla concessione ritiro delle conclusioni civili condono delle spese procedurali rinuncia all'eredità rinuncia alla motivazione tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.544/2025 depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19920/2025 R.G. proposto da : AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del legale rapp. p.t, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro COMUNE DI CITTADELLA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Dragoni -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente incidentale- e di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rapp. p.t. -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Padova n.544/2025 depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 19.01.2026;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale ed il ricorso incidentale debbono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ciascuna delle parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di Cittadella, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos