Cassation court dismisses appeal as inadmissible, upholding lower court's interpretation of regional health spending caps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Polimedica s.r.l. inadmissible, dismissing the request to overturn the appellate court's decision. The lower courts disagreed on whether the maximum spending limit for private healthcare providers was the regional cap or the total corporate cap plus an additional quota. The Court ruled that the appellate court's interpretation was logically sound and free from error, leaving the matter to the first instance judge's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the lower court's interpretation of contractual terms regarding regional spending limits is logically sound and lacks errors, reserving the assessment of such interpretative questions to the first instance judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 29094del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da Polimedica s.r.l. (P.I. 01156150763), in persona del legale rap- presentante pro tempore, con sede m Melfi, alla Via Buonarroti, n° 21, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricor- so, dall' avv. prof. Michele Castellano (C.F CST MHL 52E07 A6620; indirizzo di posta elettronica certificata: micastellano@pecdeloitte- legal.it) con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, alla Via San Basilio n° 72. Ricorrente contro Gestione Liquidatoria della ex Asl 1 di Venosa - (p.i. 86002460763), in persona del Direttore Generale ASP, legale rap- presentante p.t., Dr. Lorenzo Bochicchio (c.f.:
BCH LNZ 73S28 H703D), in qualità di Commissario Liquidatore, rappresentata e di- fesa come da procura speciale in calce al controricorso, su foglio separato, dall'avv. Adeltina Salierno (c.f.: SLR DTN 61H52 Z614Y), legale interno all'ASP patrocinante in Cassazione, con numero di fax: 0971.310527 e indirizzo p.e.c. avvocatoadeltinasalierno@pec. it, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni, elettivamente domiciliata in Roma presso il Dr. Alfredo Placidi, via Barnaba Tortolini n° 30. Controricorrente nonché Fisiomed di Visone Giovanna C. s.a.s. Intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n° 217 deposi- tata il 9 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-Con due distinti ricorsi al T ribunale di Melfi la Fisiomed di Viso- ne Giovanna C. s.a.s. e la Polimedica s.r.l. ottenevano la condan- na monitoria della Gestione Liquidatoria della ex Asl 1 di Venosa a pagare, rispettivamente, euro 105.860,45 ed euro 131.302,76 a ti- tolo di prestazioni non pagate di fisiokinesiterapia e di medicina fi- sica e riabilitativa per i mesi da gennaio a giugno 2008 (Fisiomed) e per gli anni 2007-2008 (Polimedica) sulla scorta dei contratti sti- pulati da ciascuno dei due erogatori privati il 18 settembre 2007.
Le due opposizioni proposte dall'intimata Asl venivano riunite e il Tribunale adito le respingeva, osservando che i contratti citati ri- chiamavano, quanto ai tetti di spesa, l'Accordo tra la Regione Basi- licata e le associazioni di categoria approvato con delibera della Giunta regionale n° 2105 del 29 dicembre 2006, e che in tale Ac- cordo, all'art. 9, nota 3, il limite di spesa invalicabile per le presta- zioni rese dai due erogatori nel periodo cosiddetto transitorio era identificabile col Tetto Regionale (di maggiore importo) e non col Tetto Totale Aziendale maggiorato di una “quota aggiuntiva” (di ammontare inferiore). 2.-L'Asl proponeva appello e la Corte di Potenza accoglieva l ' impu- gnazione.
Osservava il secondo Giudice che l'interpretazione data dal Tribu- nale ai contratti non poteva essere condivisa e che, dunque, il limi- te di spesa era pari al Tetto Regionale aumentato della “quota ag- giuntiva”. 3.- Ricorre per cassazione la sola Polimedica s.r.l. formulando due motivi, illustrati da memoria. Resiste la Gestione liquidatoria, che conclude per l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per il suo rigetto. L'altro erogatore privato, Fisiomed di Visone Giovanna C. s.a.s., è rimastomeramente intimato , nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., in relazione al- la nota n. 3 dell'art. 9 dell'Accordo del 22 dicembre 2006, recepito con DGR n° 2105 del 29 dicembre 2006. La Corte d'appello non avrebbe considerato che la nota n° 3 in cal- ce all'art. 9 dell'Accordo tra Regione ed Associazioni di categoria si riferiva ai Centri non ancora accreditati, in quanto in corso di ac- creditamento, tra i quali rientrava Polimedica, per il periodo transi- torio (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008): donde l'errore della Corte di applicare il solo art. 9, senza tenere conto della nota n° 3 e la conseguente violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.
Col secondo mezzo viene dedotta la violazione e la falsa applica- zione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n° 502/1992 e, ancora, dell o art. 1362 cod. civ. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto inter par- tesdel 18 settembre 2007 fosse stato stipulato ai sensi dell ' art. 8 - quinquies del d.lgs. n° 502/1992, senza considerare che la norma predetta disciplina gli accordi tra Aziende sanitarie ed erogatori de- finitivamente accreditati, mentre Polimedica era solo in corso di ac- creditamento, con la conseguenza che le disposizioni che regolava- no il rapporto non potevano che essere quelle dell'Accordo 22 di- cembre 2006 e segnatamente - anche per le ragioni esposte nel primo motivo –quelle sub nota 3 dell ' art . 9. 5.-I due mezzi, esaminabili congiuntamente, in ragione del comu- ne tema che pongono (quello dell'erronea interpretazione del con- tratto 18 settembre 2007 e dell'Accordo 22 dicembre 2006), sono inammissibili.
È, infatti, sin troppo noto che l'interpretazione del contratto può es- sere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti e che la violazione di que- ste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito ab- bia scelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (ex multis: Cass. sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254, con menzione di altri precedenti). A medesima conclusione giunge questa Corte in tema di interpreta- zione dell'atto amministrativo.
Si è, infatti, precisato che l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti, sia pure con qual- che adattamento, soprattutto in considerazione del carattere unila- terale dello stesso. Tale attività è censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ., o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussio- ne tra le parti ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n° 5 (Cass., sez.
I, 3 giugno 2024, n° 15367). Ora, la Corte territoriale ha fornito un'interpretazione del testo con- trattuale e del richiamo (in esso contenuto) all'Accordo del 22 di- cembre 2006 del tutto plausibile, sicché i due mezzi in esame si ri- solvono, nella sostanza, nell'invocazione di una diversa spiegazione delle clausole negoziali e non nella denuncia della violazione delle norme ermeneutiche indicate dalla ricorrente. La Corte territoriale è partita, infatti, dalla constatazione che l'ac- cordo stipulato dalla struttura privata con l'Asl fosse conforme allo schema contrattuale approvato con Deliberazione della Giunta re- gionale n° 689/2007 e che la Delibera n° 2105/2006, richiamata nel corpo del contratto (art. 5), non aveva valore normativo, limi- tandosi ad approvare l'Accordo intervenuto tra il Dirigente Generale del Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale e le Asso- ciazioni di categoria.
Ha poi osservato che nello stesso art. 5 del contratto era pattuito il Tetto Totale Aziendale assegnato alla Polimedica, composto dai singoli Tetti Aziendali per ciascuna branca di prestazioni (Aree Fun- zionali Omogenee –AFO), con la previsione che questi ultimi erano onnicomprensivi ed invalicabili, salva però la possibilità di fattura- zione eccedente il singolo Tetto Aziendale relativo alle singole AFO, ma pur sempre entro i limiti della Quota Aggiuntiva prevista per la singola Area Funzionale. Ha, infine, precisato che era prevista, per il caso di incremento del- le prestazioni, la riduzione proporzionale del costo di ciascuna di esse, onde rispettare il Tetto Totale Aziendale assegnato.
Tale impianto negoziale, secondo la Corte, induceva a ritenere che le Aziende sanitarie potessero avere certezza del loro impegno fi- nanziario solo in base alla rigorosa previsione del Tetto Totale Aziendale (incrementabile solo dalla Quota aggiuntiva). Il Tribunale di Melfi aveva invece ritenuto che l'assetto contrattuale predetto dovesse essere integrato con quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo del 22 dicembre 2006, approvato dalla Giunta regiona- le con Delibera n° 2105/2006 del 29 dicembre 2006 (richiamata nel contratto tra Polimedica e Asl all'art. 13), il quale – alla nota n° 3, parte finale – prevedeva che “ che, nel periodo transitorio, rimane integra la possibilità di tali Centri di non subire alcun abbattimento delle tariffe delle prestazioni erogate sino alla concorrenza massima del Tetto Regionale Assegnato”.
Ne era derivato, a dire del primo Giudice, che per gli erogatori pri- vati “provvisoriamente accreditati” (quale era Polimedica) il tetto massimo di spesa era quello (più ampio) regionale. Tale interpretazione non poteva, tuttavia, essere confermata, in quanto appariva più ragionevole opinare che il Tetto Regionale fos- se la misura massima cui poteva arrivare il limite di spesa per la singola struttura, maggiorato della quota aggiuntiva, oltre la quale –infatti – era previsto che nulla era dovuto. Peraltro, ove la Regione e le Associazioni di categoria avessero ef- fettivamente voluto assegnare il Tetto Regionale alle strutture provvisoriamente accreditate, lo avrebbero previsto nel corpo dell'art. 9, e non in una nota (riferibile ad un inciso dell'art. 9), e, del pari, anche i contraenti (Polimedica e Asl) lo avrebbero inserito nel testo contrattuale.
D'altronde, aderendo all'interpretazione data dal primo G iudice, non era spiegabile perché Polimedica e Asl avessero previsto il complesso sistema di determinazione del Tetto Totale Aziendale, ben potendo, invece, far riferimento al solo Tetto Regionale per de- terminare il limite massimo di prestazioni. Il percorso logico sopra riassunto, seguito dalla Corte territoriale, appare supportato da idonea e congrua spiegazione ed è privo di errori o travisamenti. Esso è pertanto, come già anticipato, pienamente plausibile, con la conseguenza che ogni diversa interpretazione di esso si risolvereb- be nella censura di questioni di merito integralmente rimesse alla valutazione del primo Giudice. 6.- All' inammissibilità dei due mezzi segue la condanna della ricor- rente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 131 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca- rico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza