Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5831/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring case extinguished by parties' mutual settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5831/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the proceedings extinguished following a mutual settlement agreement reached by the parties. The dispute originally involved a water company's claim against a municipality for sewage treatment fees, which had been upheld through the appellate court. The court ruled that the parties' joint act of renouncing their respective appeals and accepting compensation for costs legally terminated the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The civil proceedings are extinguished when parties jointly declare the termination of the suit and accept mutual compensation of costs, thereby resolving the dispute without a final judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinguishment of proceedings mutual settlement agreement compensation of costs renunciation of appeal civil procedure law party autonomy termination of litigation tasse di depurazione acque

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. III, ord. 5 dicembre 2023, n. 34025
Cass., sez. V, ord. 18 gennaio 2019, n. 1343
34025;Cass., sez. V, ord. 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., sez.
Cass., sez. VI-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175
1343; Cass., sez. VI-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175); P.Q.M Visti gli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3050/2022 R.G.proposto da: COMUNE DI GRAZZANISE( C.F. 80005670619), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Diana -RICORRENTE contro REGIONE CAMPANIA ( C.F. 80011990639 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Consoli - CONTRORICORRENTE e nei confronti di ACQUA CAMPANIA SPAin persona del legale rappresentante pro tempore -INTIMATA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2858/2021 depositata il 21luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal Consigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti; rilevato che: - con sentenza 1° settembre 2017, n. 8906 il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda di Acqua Campania s.p.a. (g i à Eniacqua Campania s.p.a.), all’epoca mandataria della Regione Campaniain forza di convenzione giù cessata al tempo del giudizio di secondo grado, aveva condannato il Comune di Grazzanise a pagare la somma di € 1.124.780,90, da cui andava sottratt a l a somma di € 107.785,15, Iva inclusa a titolo di canoni per depurazione, relativamente al periodo 01/01/1992 – 28/02/2005, oltre interessi dalle singole date di debenza periodica e fino al soddisfo, con spese processuali e costo della C.T.U. a carico del Comune; -con sentenza 21 luglio 2021 n. 2858 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello del Comune di Grazzanise avverso la sentenza n. 8906/2017 del Tribunale di Napoli; -il Comune di Grazzanise ha impugnato la sentenza n. 2858/2021 della Corte d’appello di Napoli; -nel giudizio di legittimità si è costituita con controricorso unicamente la Regione Campania; ritenuto che: -con atto congiunto depositato i n vista dell’adunanza camerale, l e parti costituite, richiamato l’accordo transattivo da esse raggiuntonel settembre 2023, hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi atti e di accettare la rinuncia della controparte, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate; -su tali premesse, va dichiarat a l’estinzione del processo; -la rinuncia al ricorso per cassazione è fuori del campo di applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 / 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 /2012, poiché non rientra tra i casi tipici previsti dalla disciplina sul c.d. raddoppio del contributo unificato, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez.

III, ord.5 dicembre 2023, n. 34025;Cass., sez. V, ord. 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., sez. VI-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175); P.Q.M Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo a spese compensate, come da accordo tra le par