Cassation court dismisses appeal against municipal payment of contractor's invoices due to force majeure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to revoke the mandatory payment order against the municipality. The municipality argued that it timely exercised its statutory power to make substitute payments for unpaid social security contributions, thereby preventing the contractor's default. The court found the appeal lacked clarity regarding the start date of the alleged delay and improperly challenged the lower court's factual findings without addressing the core legal issue of non-imputable causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218 cod. civ.; Art. 1375 cod. civ.; Art. 4 D.P.R. n. 207/2010: When a public authority exercises its power to make substitute payments for unpaid contributions, the resulting delay in the contractor's performance is excluded from the debtor's default due to impossibility caused by factors not imputable to the debtor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 36481del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.A. - S.E.T.A. S.p.A. , c.f. 08547180011, in persona del legale rappresentante pro tempo- re Dott. Marco Rossi, con sede in Settimo Torinese (To), Via G. Verga n. 40, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Busné del Fo- ro di Milano, come da procura alle liti del 27 novembre 2019 appo- sta in calce al ricorso. Ricorrente contro Città di San Mauro Torinese (codice fiscale 01113180010), in persona del legale rappresentante e sindaco Marco Bongiovanni, con sede in San Mauro T.se (TO), p.zza Martiri della libertà n. 150, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Prencipe (codice fi- scale PRN GPP 62P25 A326T - P.E.C.: giuseppe.prencipe@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonino Spinoso in Roma, Via Giuseppe Ferrari, n° 35, giusta procura spe- ciale apposta in calce al controricorso rilasciata in forza di delibera- zione della Giunta Comunale n. 218 del 18.12.2019. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n° 747 deposita- ta il 30 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di To- rino, su appello del Comune di Città di San Mauro Torinese ed in totale riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da Seta s.p.a. contro il Comune predetto per euro 21.638,78, a titolo di interessi moratori per ritardato paga- mento di fatture degli anni 2011 e 2012, emesse dalla ricorrente nel corso dell'appalto pubblico con l'Ente locale ed avente ad ogget- to lo smaltimento di rifiuti solidi urbani.
Osservava la Corte che Seta non aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali; che tale inadempimento era stato rico- nosciuto dall'appaltatore con lettere del 12 gennaio e del 23 no- vembre 2012; che con tali missive Seta aveva sollecitato il Comune a procedere all'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del d.P.R. n° 207/2010 e, dunque, al versamento all'Inps del dovuto; che i pagamenti di un primo gruppo di fatture erano stati effettuati il 22 aprile 2012, appena diciotto giorni dopo aver ricevuto dall'Inps le informazioni necessarie al versamento; che per un secondo gruppo di fatture il pagamento era stato effettuato l'11 gennaio 2013 “a di- stanza di una settimana, a favore di altra società ” – la SMC s.p.a., gestore operativo della discarica di Chivasso 0 –“come da richiesta dell'appellata, nel corso della riunione in Prefettura del 17/10/2012, ribadita nella nota del 23/11/2012”; che, in definitiva, la stazione appaltante aveva “correttamente esercitato il potere sostitutivo e quindi provveduto al pagamento dei contributi omessi”, con la con- seguenza che non era possibile “configurare alcuna mora del debi- tore, il quale si [era] correttamente comportato e [aveva] provve- duto in luogo della Seta s.p.a.”. 2.- Ricorre per cassazione Seta s.p.a., affidando il gravame ad un unico motivo.
Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità dell'impugna- zione e, comunque, per la sua reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. Nessuna parte ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.- Col primo ed unico motivo di ricorso Seta s.p.a. lamenta la violazione dell'art. 4, secondo e sesto comma, del d.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207. Al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'art. 4 del d.P.R. n° 207/2010 farebbe decorrere l'obbligo della Stazione ap- paltante di procedere all'intervento sostitutivo e, dunque, al ver- samento all'Inps dei contributi omessi, non dal “riconoscimento” di tale omissione da parte dell'appaltatore, ma dal ricevimento del Durc da parte del Responsabile del procedimento, come chiaramen- te disposto dal testo del menzionato art.
4. Ne deriverebbe che i crediti portati dalle fatture, nei rapporti tra committente pubblico ed appaltatore, sarebbero scaduti ed avreb- bero generato gli interessi di mora chiesti col decreto ingiuntivo. 4.-Il motivo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto, esso non coglie l'esatta ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, la Corte territoriale ha ben messo in evidenza, con il pas- saggio motivazionale riassunto nella precedente parte narrativa della presente ordinanza (sentenza pagina 5), che il ritardo nell'a- dempimento era dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al Comune, debitore dei corrispettivi dei servizi di raccolta rifiuti (art. 1218 cod. civ.) e che l'Ente locale aveva provveduto al pagamento non appena ricevute le informa- zioni necessarie dall'Istituto previdenziale, con ciò escludendo che la maturazione degli interessi moratori potesse avvenire con l'au- tomatismo riconosciuto dal tribunale, che aveva ricollegato tale maturazione alla semplice scadenza dei due gruppi di fatture.
La ricorrente (ricorso pagine 8-12, paragrafo 1) censura invece il decisumfacendo leva sul testo dell'art. 4 del d.P.R. n° 207/2010, il quale, a suo dire, farebbe sorgere l'obbligo dell'intervento sostituti- vo della Stazione appaltante solo ed unicamente al ricevimento del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Aggiunge, poi (pagine 12-15, paragrafo 2), che comunque il Co- mune assunse in ritardo le informazioni necessarie al pagamento dei due gruppi di fatture. Ora, anche a tacere della mancata censura della ratio posta a base della decisione gravata, il primo profilo trascura del tutto il disposto dell'art. 1218 cod. civ., il quale esclude la mora del debitore quan- do (l'inadempimento o) il ritardo è stato determinato da impossibi- lità derivante da causa non imputabile, e quello dell'art. 1375 cod. civ., il quale prescrive alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede.
Com'è noto, il Durc ha la funzione di attestare le risultanze contabili ricavabili dagli archivi degli enti deputati al suo rilascio ed è, per- tanto, evidente che una fase di accertamento della rispondenza di tale situazione formale alla realtà sostanziale sia necessaria il più delle volte, ben potendo l'irregolarità contributiva essere stata, nel frattempo, sanata dall'imprenditore interessato o essere comunque giustificata in virtù del concorso di altre evenienze, tra le quali l'esi- stenza di un contenzioso tra stazione appaltante ed imprenditore, la sopravvenienza di procedure concorsuali, ecc… Ne deriva, dunque, che la durata della fase di accertamento iniziata dal Comune, onde procedere all'intervento sostitutivo ex citato art. 4, si traduce in una impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, con conseguente esclusione della mora de- bendia suo carico.
Il secondo profilo entra inammissibilmente nel merito della statui- zione della Corte, la quale – con statuizione plausibile e, pertanto, non censurabile nella presente sede – ha ritenuto che il Comune si fosse prontamente attivato per procedere all'intervento sostitutivo ed al pagamento del residuo all'appaltatore. Da ultimo, giova anche osservare che il ricorso è altresì carente di chiarezza laddove non identifica con precisione il dies a quo della mora delle singole fatture e non specifica se tale mora debba ravvi- sarsi anche per il versamento effettuato dal Comune in favore della SMC s.p.a., cessionaria del credito: conclusione che parrebbe smentita dalla doglianza fondata sul solo art. 4 del d.P.R. n° 207/2010, dunque su una norma che riguarderebbe unicamente i contributi previdenziali. 5.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 21 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca- rico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del presidente