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Ordinanza — n. 5818/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late incidental appeal by architect against main appeal, overturning lower court's inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5818/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the architect's late incidental appeal against the main appeal, overturning the lower court's declaration of inadmissibility. The architect argued that the consolidated case law regarding incidental appeals should not be interpreted restrictively when multiple parties are involved in a single construction dispute. The court held that the overall interest balance is reconsidered whenever any part of the judgment is appealed, making the late incidental appeal admissible even if the main appeal was filed after the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 334, comma 1, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: The late incidental appeal is admissible when the main appeal challenges the overall interest balance of a connected case, overriding strict deadline limitations.

Parole chiave

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late incidental appeal admissibility of appeal interest balance reconsideration connected cases construction contract dispute Cassation procedure statutory interpretation istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 334, comma 1, c.p.c.
333 c.p.c.) ed è consentita anche se era per lei decorso il termineo aveva fatto acquiescenza (art. 334, comma 1, c.p.c.), salvo il rischio che l’impugnazione incidentale diventi inefficace, se quella principale è dichiarata inammissibile o improcedibile (art.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Art. 333 c.p.c.
Per la parte alla quale viene notificata l’impugnazione principale, l’impugnazione incidentale è obbligatoria (art. 333 c.p.c.) ed è consentita anche se era per lei decorso il termineo aveva fatto acquiescenza (art.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorrenteha depositato breve memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 334 c.p
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 334 c.p.c.
art. 333 c.p
Per la parte alla quale viene notificata l’impugnazione principale, l’impugnazione incidentale è obbligatoria (art. 333 c.p.c.) ed è consentita anche se era per lei decorso il termineo aveva fatto acquiescenza (art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6311/1988
Il ricorrente osserva che, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire dal 1988 (Cass. n. 6311/1988), non vi sono limiti oggettivi all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, come statuito anche dalle Sezioni unite (Cass.
Cass. S.u. n. 4640/1988
Cass. S.u. n. 8486/2024
Ma sul punto è stato chiarito che la leggeminus dixit quam voluit , sicché è ammessa anche l’impugnazione incidentale tardiva di contenuto adesiv o all’impugnazione principale (Cass. S.u. n. 8486/2024, cit., che ribadisce, sul punto, quanto già statuito da Cass.
Cass. S.u. n. 24627/2007
8486/2024, cit., che ribadisce, sul punto, quanto già statuito da Cass. S.u. n. 24627/2007).
Cass. n. 25469/2025
È vero che l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale deve essere destato dall’impugnazione principale, in quanto questasia rivolta a rimettere in discussione l’ « assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 25469/2025).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16798/2019 R.G. proposto da Flavio Massimo CESARETTI SALVI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoron. 1/a, presso lo studio dell’avv. Giuliano Scarselli, che lo rappresenta e dife nde unitamente a ll’ avv. Monica Giommetti -ricorrente - contro -intimati - avverso la sentenza n. 690 /20 19 de l la Corte d’Appello di Firenze, depositatail 27 . 3 . 20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2026dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA Stefania Pitari, Claudio Di Matteo e Luca Di Matteo , committenti, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, Policostruzioni S.c. edilizia a r.l . [Policostruzioni] , appaltatrice, e l’arch.

Flavio Massimo Cesaretti Salvi, direttore dei lavori,per chiederne la solidale condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza d ella difettosa esecuzione dell’opera appaltata. I convenuti chiamarono in causa le rispettive compagnie di assicurazione. La società appaltatrice chiese, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del corrispettivo maturato per l’esecuzione di lavori extracontrattoe anche il professionista chiese la condanna degli attori al pagamento del residuo corrispettivo dovuto per le prestazioni rese.

All’esito del giudizio di primo grado – interrotto e poi riassunto per l’intervenuto fallimento di Policostruzioni – il tribunale dichiarò improcedibile la domanda degli attori nei confronti della società fallita, mentre condannò il direttore dei lavori al risarcimento dei danni, previa compensazione parziale con il suo credito per il pagamento del corrispettivo; i noltre, il tribunale r igettò la domanda riconvenzionale proposta da Policostruzioni e coltivata dal curatore fallimentare dopo la riassunzione. Contro la sentenza di primo grado propose appello principale il fallimento Policostruzioni, mentre l’arch.

Cesaretti Salvi propose appello incidentale tardivo. La Corte d’Appello di Firenzeaccolse il gravameprincipale , condannando i committenti a pagare al fallimento € 23.922,41 a titolo di prezzo per l’esecuzione di lavori extracontratto; mentre, per ciò che qui interessa, dichiarò inammissibile l’appello incidentale tardivo. Contro la sentenza della corte territorialeFlavio Massimo Cesaretti Salviha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Le partiintimate non hanno svolto difese. Il ricorrenteha depositato breve memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia « nullità della sentenza per violazione dell’art. 334 c.p.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Il ricorrente osserva che, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire dal 1988 (Cass. n. 6311/1988), non vi sono limiti oggettivi all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, come statuito anche dalle Sezioni unite (Cass. S.u. n. 4640/1989). Pertanto, avrebbe errato la Corte d’Appello di Firenze a dichiarare inammissibile l’appello incidentale tardivo per la mancanza di incidenza dell’appello principalesul modo in cui la sentenza di primo grado aveva definitole domande proposte da e contro l’arch.

Cesaretti Salvi.

2. Ilricorso è fondato. La Corte d’Appello di Firenze ha dato un’interpretazione ingiustificatamente restrittiva dei limiti di ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, sui quali le Sezioni unite di questa Corte sono recentemente tornate con la sentenza n. 8486/2024. È vero che l’interesse a proporre l’impugnazione incidentale deve essere destato dall’impugnazione principale, in quanto questasia rivolta a rimettere in discussione l’ « assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 25469/2025).

Ma è anche vero che la ratio sottostante all’istituto, ovverosia «evitare la “corsa” all’impugnazione»(così Cass. S.u. n. 8486/2024), è realizzat a a ssecond ando la disponibilità della parte soccombente ad accettare la decisione con la più ampia (e quindi tranquillizzante) possibilità di impugnarla, tuttavia,nel caso in cui essa venga impugnata da altre parti soccombenti. Quandouna pluralità di cause connesse viene veicolata in un unico processo, la sentenza che definisce quest’ultimo integra, nel suo complesso , la definizione de l l’ « assetto di interessi» delle parti coinvolti nella vicenda.

Pertanto, il semplice fatto che la sentenza venga impugnata, in uno qualsiasi dei suoi capi, comporta una ricons iderazione di quell’assetto complessivo, a prescindere da qualsiasi rapporto tra i capi della sentenza impugnat i in via principale e quell i impugnatiin via incidentale. Per la parte alla quale viene notificata l’impugnazione principale, l’impugnazione incidentale è obbligatoria (art. 333 c.p.c.) ed è consentita anche se era per lei decorso il termineo aveva fatto acquiescenza (art. 334, comma 1, c.p.c.), salvo il rischio che l’impugnazione incidentale diventi inefficace, se quella principale è dichiarata inammissibile o improcedibile (art. 334, comma 2, c.p.c.).

L’art. 334, comma 1, c.p.c., se interpretato alla lettera, consentirebbe l’impugnazione incidentale tardiva soltanto all e parti«contro» le quali è proposta l’impugnazione principale. Ma sul punto è stato chiarito che la leggeminus dixit quam voluit , sicché è ammessa anche l’impugnazione incidentale tardiva di contenuto adesiv o all’impugnazione principale (Cass. S.u. n. 8486/2024, cit., che ribadisce, sul punto, quanto già statuito da Cass. S.u. n. 24627/2007). Nel caso qui in esame, le parti sono tutte coinvolte, sia pure a vario titolo, nella medesima vicenda scaturita dall’esecuzione di un’opera edilizia in regime d’appalto , con la necessaria partecipazione del professionista quale direttore dei lavori.

L’assetto complessivo degli interessi delle varie parti coinvolte in quella vicenda venne definito con la sentenza del Tribunale di Siena, che l’attuale ricorrente era disposto a lasciare passare in giudicato, ma che egli ha legittimamente deciso di impugnare una volta ricevuto l’appello del fallimento Policostruzioni con cui quell’assetto complessivo venne inevitabilmente rimesso in discussione.

3. In definitiva, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze , per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza nella parte impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, per decidere, in d