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Ordinanza — n. 5794/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; defendant not required to accept withdrawal for case extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5794/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal on February 4, 2026. Although the defendant did not explicitly accept the withdrawal, the Court ruled that such acceptance is not legally required for the appeal to terminate. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the litigation costs in favor of the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, but the withdrawing party remains liable for costs if the other party does not adhere to the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation procedure opposing party acceptance rinvio del dibattimento rigetto provvisorio dell'opposizione procedura accelerata

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Il 4 febbraio del 202 6 , giorno precedente alla odierna adunanza camerale, l’Aielloha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti del relativo procedimento, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
Art. 391 cod. proc. civ.
Giusta l’art. 391,comma 2, c od .
d.lgs. n. 149 del 2022
civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
art. 390 cod. proc. civ
Il 4 febbraio del 202 6 , giorno precedente alla odierna adunanza camerale, l’Aielloha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti del relativo procedimento, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 9872, 18671 e 25901 del 2025
(cfr., amplius, Cass. nn. 9872, 18671 e 25901 del 2025).
Cass. SU, n. 22698 del 2025
Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551
22698 del 2025; Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3567/2025r.g. proposto da: AIELLO GREGORIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AvvocatoConcetta Stanizzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cropani Marina(CZ), al viale Gramsci n. 94. - r icorrent e - contro AGEA –AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, con sede in Roma, alla via Palestro n. 81, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. -controricorrente - avverso l’ORDINANZA, n. cron. 19789 /2024, emessa da lla CORTE D I CASSAZIONE il giorno 17/07/2024. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2026dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1.Gregorio Aiello ha proposto ricorso per la cassazione dell ’ordinanza della Corte di cassazione del 17 luglio 2024, n. 1 9789 , affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, AGEA – Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura. In data 25/29 aprile 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del 6/9 giugno2025, l’Aiello ha chiesto la decisione del suo ricorso.

CONSIDERATO CHE 1. Il 4 febbraio del 202 6 , giorno precedente alla odierna adunanza camerale, l’Aielloha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti del relativo procedimento, con compensazione integrale delle spese del presente giudizio. Non si rinviene in atti alcuna adesione della controricorrent e a tale rinuncia, benché comunicatale dalla Cancelleria oggi anteriormente all’inizio dell’adunanza suddetta. RITENUTO CHE 1. La dichiarazione di rinunciaè stata ritualmente depositata il 4 febbraio 2026 e la Cancelleria ne ha dato comunicazione al difensore della parte controricorrente, ex art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il 5 febbraio 2026, anteriormente all’inizio della odierna adunanza camerale.

La rinuncia suddetta, benché intervenuta nell’ambito della sequenza procedimentale determinata dalla precedente richiesta di definizione del giudizio a seguito della comunicazione della proposta di definizione anticipata, deve ritenersi comunque possibile, rituale ed idonea a provocare una decisione secondo le regole che governano le conseguenze della rinuncia, con sottrazione del ricorso all’applicabilità del comma 3 dell’art. 380-biscod. proc. civ. (cfr., amplius, Cass. nn. 9872, 18671 e 25901 del 2025).

2. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità, alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione perché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse della partea contrastare l'impugnazione ( cfr . fra le tante Cass., SU, n. 22698 del 2025; Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551).

3. Giusta l’art. 391,comma 2, c od . p roc . c iv . , “ Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, mentre il successivo comma 4, stabilisce che “La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti[…]”. Nella specie, stante l’assenza di adesione della controricorrente alla rinuncia dell’Aiello, quest’ultimo, che ha dato causa a questo giudizio, va condannatoal pagamento delle relative spese in favore della prima . La ritenuta legittimità della menzionata rinuncia, infine, rende inapplicabili sia l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. (cfr.

Cass. nn. 18671 e 25901 del 2025), sia l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. nn. 25901,18671 e 9872 del 2025; Cass. nn. 33460, 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinuncia e ne c ondanna Gregorio Aiello al pagamento delle spese in favore dell a costituitasi controricorrente, liquidatein € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del