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Decreto — n. 5739/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 5739/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the Grasso family and IFIS NPL Investing S.P.A., with the court noting the lapse of time after the proposal for judgment definition was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limit procedural extinction deemed withdrawal litigation costs condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimata- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania n.832/2025 depositata il 09/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimata- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania n.832/2025 depositata il 09/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19051/2025 R.G. proposto da: LO GRASSO GREGORIA, LO GRASSO GIUSEPPINA, BELLOMARE SANTI, elettivamente domiciliati in RAGUSA, VIA GIORDANO BRUNO n.8, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSANDRELLO (LSSGTN59P03H163P) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro IFIS NPL INVESTING S.P.A., elettivamente domiciliata in RAVENNA, VIA ALFREDO BACCARINI n. 52, DOM. DIG., presso lo studio lo studio dell'avvocato MARINA VANDINI (VNDMRN78D48H199Z) che la rappresenta e difende- -controricorrente- nonché contro UNICREDIT S.P.A. -intimata- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catania n.832/2025 depositata il 09/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19051/2025 Numero sezionale 132/2026 Numero di raccolta generale 5739/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/02/2026 Massimo Falabella Numero registro generale 19051/2025 Numero sezionale 132/2026 Numero di raccolta generale 5739/2026 Data pubblicazione 13/03/2026