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Decreto — n. 5738/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 5738/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, representing Intesa Sanpaolo and BPER Banca, did not act after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case closure within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver of appeal case closure proposal calcolo delle spese errore di calcolo obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
127, DOM.DIG., rappresentati e difesi dall'avvocato DARIO NARDONE(NRDDRA69S03H501O); -controricorrenti- avverso la sentenza emessa da lla Corte d'Appello di Napoli n.2783/2025 depositata il 03/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
127, DOM.DIG., rappresentati e difesi dall'avvocato DARIO NARDONE(NRDDRA69S03H501O); -controricorrenti- avverso la sentenza emessa da lla Corte d'Appello di Napoli n.2783/2025 depositata il 03/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17942/2025 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO S.P.A., BPER BANCA S.P.A., elettivamente domiciliate in NAPOLI, VIA CHIAIA N.216, DOM. DIG. presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA CANGIANO (CNGNNL54H45A783E) che le rappresenta e difende; -ricorrenti- contro BAIANO GROUP S.R.L., BAIANO MASSIMO, BAIANO LUCA, BAIANO GIUSEPPE, BAIANO DIEGO, ETIOPE ASSUNTA, TUFANO TIZIANA, NUGNES MARIA, ZECCHINI FILOMENA, elettivamente domiciliati in PESCARA, VIA ALENTO n. 127, DOM.DIG., rappresentati e difesi dall'avvocato DARIO NARDONE(NRDDRA69S03H501O); -controricorrenti- avverso la sentenza emessa da lla Corte d'Appello di Napoli n.2783/2025 depositata il 03/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 23/02/2026 Campese Eduardo