Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Autochim S.R.L., did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Banco BPM S.P.A., argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10558/2025 R.G. proposto da: AUTOCHIM S.R.L., elettivamente domiciliata in SANNAZZARO DE BURGONDI (PV), Via MARCONI n. 25, presso lo studio dell’avv. MARCO ROSSINI (RSS MRC 78A17 L219M), che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro BANCO BPM S.P.A., elettivamente domiciliata in ALESSANDRIA, VIA BERGAMO n. 8, presso lo studio dell’avv. GIORGIO ROSSO (RSSGRG49C03G894B) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino n.126/2025 depositata il 05/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10558/2025 Numero sezionale 130/2026 Numero di raccolta generale 5735/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/02/2026 Massimo Falabella Numero registro generale 10558/2025 Numero sezionale 130/2026 Numero di raccolta generale 5735/2026 Data pubblicazione 13/03/2026