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Decreto — n. 5732/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.

Numero d'incarto Decreto — n. 5732/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not requested a decision on the proposal submitted by the lower court. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction silence as renunciation proposal for judgment forty-day period CPC procedural rules spese di esecuzione rimborso delle spese spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17167/2025 R.G. proposto da: MESCOLINI CONSUELO, elettivamente domiciliata in PERUGIA, VIA MARIO ANGELONI 27, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI LOVELLI (LVLGNN45H28H882D) E ALFREDO LOVELLI (LVLLRD72P15G478Y) che la rappresentano e difendono; -ricorrente- contro RUBICONI SPV S.r.l., e per essa la procuratrice CERVED LEGAL SERVICES S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 89, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SIBILLA (SBLFNC70P02L049C) rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELLA GRECO (GRCRFL68M43D086B); -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Perugia n.254/2025 depositata il 28/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 17167/2025 Numero sezionale 129/2026 Numero di raccolta generale 5732/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/02/2026 Massimo Falabella Numero registro generale 17167/2025 Numero sezionale 129/2026 Numero di raccolta generale 5732/2026 Data pubblicazione 13/03/2026