Italian court dismisses appeal claiming fee calculation error, ruling it touches merits not material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the claimant's complaint regarding the attorney fee calculation actually addressed the merits of the case rather than a material error. The parties argued that the fees were incorrectly set below the applicable tariff scale for a high-value case, while the opposing party did not appear. The court rejected this, noting that fee determinations within the statutory range are discretionary judicial acts exempt from review unless they fall outside the legal parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014; The determination of attorney fees within the statutory minimum and maximum ranges constitutes a discretionary judicial power that does not require specific motivation and is not subject to review on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso 7451/2025proposto da: HOLZKNECHT GERD; HOLZKNECHT KURT, rappres entat i e di fes i da gli a vv. t i Fabrizio e Francesco Carbonetti, per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANOspa, in persona del legale rappres. p.t; -intimata- avverso l’ordinanzan. 7757/2025, della Corte di Cassazione, depositata in data 24.03.2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.02.2026dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE Gerd e Kurt Holzknecht chiedono la correzione di errore materiale che, a loro dire, sarebbe contenuto nel dispositivo dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione il 24.3.2025- che ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nei loro confronti dalla Cassa di Risparmio di Bolzano, avverso una sentenza della Corte d’appello di Treno depositata il 9.5.2020- nella parte in cui ha liquidato il compensoa loro favore nella somma di euro 14.000,00 inferiore a quella fondata sulla tabella forense in base alla scaglione di riferimento (superiore a euro 5 milioni di euro).
Pertanto, gli istanti ravvisa no nella somma di euro 30.769,00 il compenso correttamente liquidabilein loro favore. Non si è costituita la società intimata. RITENUTO CHE Gli istanti deducono una sorta di errore di calcolo, ovvero una svista nell’applicazione del corretto scaglione di riferimento, posto che nel provvedimento impugnato è stato chiaramente delineato il valore della causa sulla scorta del decisum In particolare, si lamenta che l’ordinanza impugnata abbia liquidato le spese in misura inferiore avuto riguardo allo scaglione applicabile.
Il ricorso è inammissibile, in quantonon attiene ad un errore materiale, poiché la doglianza, in realtà, attinge il merito della statuizione contestata sulla liquidazione delle spese. Invero, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, “Ai fini della liquidazione del compenso (…) il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. Si tratta, con evidenza, di un livello minimo degli onorari, sotto il quale non è possibile scendere, ma che può, comunque, essere raggiunto(Cass., n. 28749/2025).
Per giurisprudenza costante, infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass., n. 20289/2015). Inoltre, in tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità (Cass., n. 33642/2024).
Nel caso concreto, occorre evidenziare che lo scaglione applicabile è quello dai due ai quattro milioni di euro, pari al petitum sostanziale di circa 3.300.000,00 euro (escludendo le somme percepite dai creditori per rimborso dei titoli anteriormente, come emerge dall’ordinanza impugnata). Orbene, la Corte di Cassazione ha liquidato per compensi la somma di euro 14.000,00 superiore al valore minimo, ammontante ad euro 11.835,00 per le tre voci (fasi di studio, introduttiva e decisionale), e comunque superiore al 50% dei valori medi(euro 23.668,00).
Pertanto, la Corte di Cassazione ha correttamente liquidato il compenso alla parte vittoriosa, in ragione dei citati principi, non essendo peraltro obbligata a motivare la statuizione. P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Così deciso,