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Decreto — n. 5728/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5728/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing S.V.A.C. 85 SRL, did not act within the required timeframe, while the respondent, Mercuzio Securisation S.R.L., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period procedural extinction litigation costs allocation art 380-bis cpc art 391 cpc deemed renunciation obbligo di anticipare spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
DIG., presso lo studio dell'avvocato CARMINE PICONE (PCNCMN76E16E958Z), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n.7314/2024 depositata il 21/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11928/2025 Numero sezionale 128/2026 Numero di raccolta generale 5728/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11928/2025 R.G. proposto da: D'ANTONIO SALVATORE, nella qualità di legale rappresentante p.t. della S.V.A.C. 85 SRL SOC. UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in LATINA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ n. 21, presso lo studio dall'avvocato GIUSEPPE FEVOLA (FLVGPP66C21F205J) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro MERCUZIO SECURITISATION S.R.L., e per essa, quale mandataria, doValue S.p.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS n. 4, DOM.

DIG., presso lo studio dell'avvocato CARMINE PICONE (PCNCMN76E16E958Z), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n.7314/2024 depositata il 21/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11928/2025 Numero sezionale 128/2026 Numero di raccolta generale 5728/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23/02/2026 Massimo Falabella Numero registro generale 11928/2025 Numero sezionale 128/2026 Numero di raccolta generale 5728/2026 Data pubblicazione 13/03/2026