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Decreto — n. 5721/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 5721/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Spinella Massimo, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, Diagnostics di Luraschi, sought costs. The court ruled that the silence constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the respondent's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40-day decision period waiver by silence Civil Procedure Code costs allocation ristrettezza finanziaria sostegno finanziario mutamento delle condizioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
35/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MESSINA il 21/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
35/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MESSINA il 21/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10118/2025 Numero sezionale 126/2026 Numero di raccolta generale 5721/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10118/2025 R.G. proposto da: SPINELLA MASSIMO, elettivamente domiciliato in Messina, via Stefano Protonotaro n. 4, DOM.DIG., presso o studio dell'avvocato SALVATORE PAPA(PPASVT61R01H359A), che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro LA DIAGNOSTICA DI LURASCHI MARIANNA NUNZIATA E C. S.A.S., elettivamente domiciliata in Messina, Viale Principe Umberto is. 238/c n. 79D, presso lo studio dell’Avv. NATALE ARENA (C.F.:

RNA NTL 67A04 F158R) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 35/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO DI MESSINA il 21/01/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10118/2025 Numero sezionale 126/2026 Numero di raccolta generale 5721/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/03/2026 Massimo Falabella Numero registro generale 10118/2025 Numero sezionale 126/2026 Numero di raccolta generale 5721/2026 Data pubblicazione 13/03/2026