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Decreto — n. 5720/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 5720/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sasso Carmine, did not act after the appellate court's proposal for case closure, while the respondent, Agos Ducato S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule procedural waiver case closure proposal litigation costs award opposizione al precetto esecutivo risoluzione delle controversie divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
21, DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI MARCO (RMNMRC76P12H501K) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n.2152/2024 depositata il 19/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 21631/2024 Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 5720/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
21, DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI MARCO (RMNMRC76P12H501K) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n.2152/2024 depositata il 19/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 21631/2024 Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 5720/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21631/2024 R.G. proposto da: SASSO CARMINE, elettivamente domiciliato in FOGGIA, VIA LUSTRO 29, presso lo studio dell’avvocato RUOCCO ANDREA (RCCNDR76P11C514A) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGOS DUCATO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO N. 21, DOM.DIG., presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI MARCO (RMNMRC76P12H501K) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n.2152/2024 depositata il 19/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 21631/2024 Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 5720/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/02/2026 Massimo Falabella Numero registro generale 21631/2024 Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 5720/2026 Data pubblicazione 13/03/2026