Italian Court dismisses appeal correcting material error regarding omitted litigation costs in jurisdiction ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Umberto D'Andrea's appeal against a prior order dismissing a jurisdiction objection raised by Insiemeenergia spa. D'Andrea argued the prior order contained a material error by failing to award him litigation costs as the prevailing party. The court held that the prior decision correctly stated costs would be determined by the designated competent court, not by the appellate court itself, and thus no material error existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: A request to correct a material error in a cassation order is inadmissible when the apparent omission of costs is merely a consequence of the order directing the lower court to decide on costs, which is the established legal principle.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso 9479/2025proposto da: D’ANDREA UMBERTO, rappres entat o e di fes o da ll’ a vv. t o Ivan Napolitano , per procura specialein atti; -ricorrente- -contro- INSIEMEENERGIA spa, in persona del legale rappres. p.t; -intimata- avverso l’ordinanzan. 10322/2024, della Corte di Cassazione, depositata in data 16.04.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.02.2026 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE Con ricorso del 17.4.2024 – illustrato da memoria - Umberto D’Andrea chiedeva la correzione dell’errore materiale, a suo dire, contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, in data 16 .4.2024 - che aveva rigettato un ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Insiemenergia spa nei confronti dello stesso istante- per aver omesso di liquidare le spese di lite.
Non si è costituita la parte intimata. RITENUTO CHE Il ricorrente ha dedotto che l’errore materiale, inteso come mera svista, relativo all’omessa liquidazione delle spese nel dispositivo a suo favore, quale parte vittoriosa, si desumerebbe chiaramente dal fatto che in motivazione la stessa Corte aveva affermato che «il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa». Il ricorso è infondato.Il collegio osserva che con la predetta espressione la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto argomentatodal ricorrente, non ha inteso affermare che il regolamento di competenza deciso seguisse, quanto al regime delle spese, il criterio della soccombenza, bensì che le spese dovessero essere liquidate nel giudizio di merito, che fosse proseguito,dal giudice dichiarato competente, appunto in sede di decisionedella causa.
Invero, tale statuizione è corretta e del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte atenore del quale sussiste il principio, implicito nel sistema, secondo il quale, individuato il giudice di merito competenteda partedella Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, ogni ulteriore questione, come quella sulle spese processuali –nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo -è devoluta al giudice dichiarato competente (Cass., n. 31010/2025; n. 2619/1962). Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso per regolamento facoltativo di competenza, indicando il Tribunale di Napoli quale giudice competente al quale, pertanto, è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio.
P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, nella camera