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Decreto — n. 5717/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5717/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Movimoda S.p.a. voluntarily relinquished the right to pursue the case against the bankrupt entity, citing the procedural requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree dismissing the appeal without further examination of the merits or allocation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must declare the case extinct by decree without ruling on costs if the respondent lacks a defense.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code lack of defense decreto di estinzione privo d'oggetto revoca dell'opposizione diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancanza di difese della parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
d.l. n. 68 del 2016
391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.
legge n. 197 del 2016
68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difese della parte iintimata;
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancanza di difese della parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21241/2025 R.G. proposto da: Movimoda S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Prost -ricorrente- contro Fallimento Industries Sportswear Company S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.2633/2025 depositata il 23/07/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la mancanza di difese della parte intimata; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difese della parte iintimata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 21241/2025 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 5717/2026 Data pubblicazione 13/03/2026 Così deciso in Roma, il 12/03/2026 Il Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 21241/2025 Numero sezionale 123/2026 Numero di raccolta generale 5717/2026 Data pubblicazione 13/03/2026