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Sentenza — n. 5634/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest when bank wins second instance appeal against company.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5634/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the main appeal filed by Intesa Sanpaolo against a lower court ruling that reversed a debt judgment in favor of Formia Freezing Fish. Although the bank argued the first-instance evidence was incomplete and contested interest calculations, the court found these issues logically connected to the second-instance appeal's grounds. The decisive factor was the bank's complete victory in the appellate court, which eliminated any concrete interest in challenging the final decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.: The interest in appealing is absent when the appellant has already obtained a favorable judgment in the second instance, as the appeal would not yield any concrete benefit.

Parole chiave

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interest in appealing second instance judgment concrete utility appellate review litigation costs spese di ripristino obbligo di restituzione calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit
art. 2697 c.c
Quanto al primo motivo, va premesso che l a regola generale sulla ripartizione dell'onere dellaprova di cui all'art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 30129/2024
Cass., n. 9202/2018
Cass., n. 26921/2008
Cass., n. 15353/2010
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Testo completo

sul ricorso 24698/2020proposto da: FORMIA FREEZING FISH s.r.l. , in persona del legale rappres. p.t.; FORMIA BABY s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; DIANA GABRIELLA, in proprio e quale erede di Michele Assante di Cupillo; ASSANTE di CUPILLO ANTONIO FRANCO, quale erede di Michele Assante di Cupillo; ASSANTE diCUPILLO FRANCESCA, quale erede di Michele Assante di Cupillo; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Ranieri e Franco Bracciale,per procura speciale in atti ; -ricorrenti– -contro- INTESA SANPAOLO s.p.a., rappresentata dalla INTRUM ITALY s.p.a. (oggi TERSIA s.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappres. p.t. , rappres. e difesadall’avv.

Alessandro D’Erme, per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- INTESA SANPAOLO s.p.a., rappresentata dalla INTRUM ITALY s.p.a. (oggi TERSIA s.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., rappres. e difesa dall’avv. Alessandro D’Erme, per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- -contro- FORMIA FREEZING FISH s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; FORMIA BABY s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; DIANA GABRIELLA, in proprio e quale erede di Michele Assante di Cupillo; ASSANTE di CUPILLO ANTONIO FRANCO, quale erede di Michele Assante di Cupillo;

ASSANTE di CUPILLO FRANCESCA, quale erede di Michele Assante di Cupillo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Ranieri e Franco Bracciale, per procura speciale in atti; -controricorrenti all’incidentale- avverso la s entenza emessa dalla Corte d’appello di Roma , n. 4978/2019, pubblicata in data 18 luglio 2019; udita la relazione della causa svolta nel la pubblica udienza del 28/11/2025dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO ; sentiti i difensori delle parti e ilPubblico Ministero; FATTI DI CAUSA Con sentenza del 6.9.2010 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda proposta dalla FormiaFreezing Fish spa di accertamen to negativo del credito- oggetto dell’ intimazione del 19.5.2004 formulata da ll’Intesa Sanpaolo spa per euro 157.702,27- e accertava invece il debito della banca verso la suddetta società per la somma di euro 287.669,11 condannandola altresìal pagamento della stessa somma.

Il Tribunale rigettava, invece,la domanda delle parti convenute per il risarcimento dei danni da illegittimo recesso e la domanda riconvenzionale della banca per il pagamento di somme da saldi negativi sui conti della società. Con sentenza del 18.7.2019 la Corte territorialeaccoglieva il secondo motivo dell’appello principale di Intesa Sanpaolo spae, in riforma della sentenza impugnata, revocava la st atuizione sull’accertamento e sul pagamento della somma di euro 287.669,11, osservando che: dalle relazione di c.t.u. la documentazione a sostegno delle domande della correntista e della banca era stata allegata in modo assolutamente incompleto, ovvero acquisita in maniera irrituale; né la c.t.u. poteva supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio; la banca aveva documentato il pagamento alla Formia Freezing Fish , in sede di esecuzione, della complessiva somma di euro 356.558,39, sulla base dell’ordinanza d’assegnazione emessa dal Tribunale di Latina il 19.4.2011 (importo per il quale la banca aveva formulato domanda di restituzione il 9.5.2018 dopo la proposizione dell’appello, in forza del fatto che solo dopo il 2010 si era verificato il presupposto del pagamento delle somme di cui alla sentenzaimpugnata); pertanto, in ragione dell’accoglimento dell’appello principale, revocata la statuizione in ordine al pagamento delle somme a credito della correntista,nascenti dal conteggio effettuato dal c.t.u., l’appellata era da condannare a restituire alla banca le somme indebitamente percepite in sede di esecuzione forzata, pari a euro 287.669,11, oltre interessi.

La Corte d’appello rigettava invecel’appello incidentale degli appellati concernente la domanda reiterata di risarcimento dei danni che sarebbe derivato dalla errata segnalazione alla centrale-rischi presso la Banca D’Italia, essendo assorbente l’assoluta carenza di provaper la sua genericità. Formia Freezing Fish srl, Formia Bay srl, Gabriella Diana, Antonio Franco Assante di Cupillo, Francesca Assante di Cupillo, in proprio e quali eredi di Michele Assante di Cupillo - deceduto il 25.7.2 020 - ricorrono in cassazione affidandosi atre motivi, illustrati da memoria.

Intesa Sanpaolo spa resiste con controricorso, illustrato da memoria, formulando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. All’udienza pubblica del 28 novembre 2025 la causa è stata discussa dalle parti; è intervenuto il Pubblico Ministero il quale, riportandosi alla requisitoria depositata, ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi e del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2697 cc, 115, 116, 210, cpc, 132, c.2, n.4, cpc, 118 disp. att. cpc, ex art. 260, nn. 3 e 4, cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto che la sentenza di primo grado fosse viziata dall’acquisizione irrituale di una parte degli estratti-conto relativi ai rapporti di conto corrente, senza specificare gli elementi probatori dai quali desumere la tardività della suddetta acquisizione, considerando che il c.t.u.aveva solo affermato di “aver proceduto alla disamina della documentazione direttamente afferente al fascicolo processuale”, avendoli acquisiti grazie alla collaborazione della correntista.

Pertanto, al riguardo, i ricorrenti assumono che: la Corte d’appellonon avrebbe potuto affermare la mancanza di prova della domanda per l’inutilizzabilità della c.t.u. che, per quanto incompleta, aveva correttamente ricostruito i rapporti di dare-avere tra le parti sulla base degli estratti-contoacquisiti, mentre la correntista (la sola che avrebbe potuto farlo) non aveva impugnato la sentenza in ordine alla mancata integrale ricostruzione dei rapporti; la Corte territorialeavrebbe dovuto valutare l’istanza ex art. 210 cpc; la motivazione era apparente e frutto di travisamento delle risultanze istruttorie nella parte in cui affermava che i documenti forniti dalle parti erano stati allegati in maniera incompleta, mentre la c.t.u. aveva riscontrato la mancanza di un numero irrisorio di estratti-conto rispetto alla documentazione prodotta.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 132, c.4, cpc, 118 disp. att. cpc, ex art. 360, nn. 2 e 4,cpc, 111 Cost., per aver la Corte d’appello pronunciato, in violazione del principio dispositivo, ravvisando vizi della sentenza di primo grado diversi da quelli sottoposti al suo esame, accogliendo un motivo del ricorso della banca non riguardante la questione dell’incompletezza dei documenti afferenti al rapporto di conto corrente. Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione degli art.. 132, c.2, n.4, 118 dis. att., 111 Cost., in relazione all’art. 360, c.1, cpc, riproponendo i tre motivi d’appello ritenuti assorbiti dalla Corte d’appello, e ciò sebbene il dispositivo abbia statuito il rigetto dell’appello incidentale.

L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 112 cpc, in relazione agli artt. 163 e 183 cpc (nel testo del 2005), per omesso esame e pronuncia sul primo motivo dell’appello principale della banca. In particolare, la banca si duole che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciare sul primo motivo d’appello principale con il quale era stata censurata la decisione di primo grado che l’aveva condannata al pagamento della somma di euro 289.669,00 senza invece dichiarare inammissibile tale domanda (avendo gli attori proposto la sola domanda di accertamento negativo del debito verso la banca, e chiedendo la condanna solo in sede di precisazione delle conclusioni), ritenuta implicitamente ricompresa in quella di accertamento del debito.

La ricorrente assume altresì che la Corte di meritoabbia poi, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda degli attori per mancanza di prova, mentre avrebbe dovuto dichiarare inammissibile perché tardiva la domanda di pagamento. Il ricorso principale è infondato. Quanto al primo motivo, va premesso che l a regola generale sulla ripartizione dell'onere dellaprova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda diaccertamento negativo delcredito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto(Cass., n. 9706/2024; n. 26916/2023).

Questa Corte ha altresì affermato che i n presenza di contrapposte domande della banca e della correntista, e qualora nessuna delle due abbia ritualmente e tempestivamente depositato gli estratti conto integrali, il reciproco onere probatorio deve trovare concreta attuazione in modo tale da scongiurare, ove possibile, il risultato di ritenere che, nell’ambito della medesima causa, il saldo da prendere in considerazione (la cui determinazione costituisce, come appare intuitivo, il sostrato comune delle contrapposte istanze) possa essere diverso a seconda che si valuti la domanda di una o dell’altra partee, parimenti, occorre evitare di gravare una delle parti dell’onere di dimostrare l’eventuale insussistenza di un credito o di un minor debito dell’altra(Cass., n. 1763/2024; n. 11735/2024; n. 22290/2023).

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto un accertamento dimerito, e cioè che l’originaria attrice aveva prodotto soltanto una parte degli estratti-conto, insufficienti all’accoglimento della domanda di accertamento negativo (nel controricorsosono stati indicati gli estratti conto mancanti). Al riguardo, la censura sulla violazione dell’onere probatorio e dei principi di valutazione della prova non ha pregio. Invero, In tema di ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., n. 26739/2024; n. 26739/2018).

Orbene, nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente affermato che gravava sul correntista, che agisca per la ripetizione dell’indebito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (i pagamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa debendi), mentre non è stato neppure allegato che il giudice abbia posto a fondamento della decisione impugnata prove non introdotte dalle parti. Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, che dalla relazione di c.t.u. si desumeva che i documenti posti a sostegno della domanda di accertamento della correntista (e della stessa domanda di pagamento della banca) erano assolutamente incompleti o acquisiti in maniera irrituale.

Sul punto, è parimenti infondata la critica relativa all’omessa pronuncia sull’istanza ex art. 210 cpc, in ordine all’ordine di acquisizione degli estratti-conto non prodotti dalle parti, se si considera che, come eccepito dalla controricorrente, tale istanzanon era stata reiterata in sede diprecisazione delle conclusioni in primo grado. Invero, in caso direiterazione, in sede di gravame, delleistanze istruttorie già avanzate in primo grado, non è sufficiente un generico rinvio agli atti di tale ultimo giudizio ma è necessario che esse siano specificamente riproposte, dovendo, peraltro, compiersi la valutazione dell'assolvimento di tale onere attraverso l'esame dell'intero atto di impugnazione, mediante la verifica se i contenuti delleistanze istruttorie possano ritenersi ugualmente riconoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, anche se riprodotti in luogo diverso dalle conclusioni (Cass., n. 27483/2025; n. 16420/2023).

Ne consegue altresì l’infondatezza della doglianza concernente la motivazione apparente o illogica, per travisamento delle risultanze istruttorie, avendo la Corte di merito correttamente rilevato l’incompletezza dei documenti posti a corredo della domanda. Il secondo motivo va rigettato. L'effettodevolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; inappello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame (Cass., n. 30129/2024; n. 9202/2018).

Nella specie, la banca, nel secondo motivo d’appello, aveva formulato diverse censure circa la sentenza di primo grado che, seppur non aventi ad oggetto specificamente l’incompletezza dei documenti prodotti dalla parte attrice, afferivano all’infondatezza della domanda di accertamento negativo del debito per le passività di conto corrente e, segnatamente, alla mancanza di prova dell’insussistenza della causa debendi. In particolare, la banca aveva criticato la c.t.u. espletata sulla ricostruzione del rapporto di conto corrente, circa il calcolo di interessi, cms e spese.

Ora, le ragioni espresse nella sentenza impugnata sull’incompletezza documentale sono certo conness e con le doglianze formulate nel secondo motivo dell’appello, costituendone un antecedente logico, proprio perché relative alla mancata prova dell’inesistenza del debito dedotta. Il terzo motivo è parimenti infondato. Invero, la questione concernente il mancato esame dei tre motivi dell’appello incidentali non esaminati, perché ritenuti assorbiti, è irrilevante in quanto, una volta stabilitoche agli atti mancano gli estratti conto, il problema se il credito del correntista fosse superiore a quello accertato dal Tribunalenon si pone.

Infine, il ricorso incidentale è inammissibile. Al riguardo, la banca, in quanto pienamente vittoriosa nel giudizio d’appello, non ha uno specifico interesse ad impugnare la sentenza di secondo grado che, in totale riforma della sentenza del Tribunale, ha revocato la condanna al pagamento della somma di euro 287.669,11 in favore della società attrice. Infatti, a tenore della consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata(Cass., n. 26921/2008; n. 15353/2010).

Considerando la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit