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Ordinanza — n. 5619/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal and orders costs for abusive procedural conduct under accelerated review rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5619/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Italy Investments S.R.L.'s appeal against a lower court's dismissal of its tax objection. The appellant had previously sued to declare a loan contract void but then filed this separate tax dispute without resolving the prior case, creating a procedural conflict. The court ruled that the lower court correctly applied accelerated review provisions to find the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay significant costs for this abusive litigation conduct.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1; Art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.: When a lower court defines a case in conformity with a proposal to dismiss an appeal as manifestly unfounded, the appellate court must verify the legal prerequisites for such dismissal; failure to do so constitutes an abuse of process, warranting the condemnation of the appellant to pay litigation costs.

Parole chiave

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abuse of process accelerated review manifestly unfounded appeal procedural conflict condemnation to costs tax objection procedural economy garanzia degli investimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.
In data 9/12settembre 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod.
Art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.
Art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs.
d.lgs. n. 149 del 2022
civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1203 c.c
In caso di inadempimento delle imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantitied il Fondo, una volta effettuato il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi ex art. 1203 c.c.
art. 39 c.p
L’unicoformulato motiv o di ricorso , rubricato « Violazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione all'art.
art. 380 - bis cod. proc. civ
2.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ.
art. 1203 cod. civ
inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 cod. civ.
art. 96 cod. proc. civ
149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 28540 del 2023
Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass.
Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024
28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).
Cass., SU, n. 36069 del 2023
Cass. n. 5955 del 2014
Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 24245 del 2015
5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.
Cass., S.U., n. 15279 del 2017
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 4315 del 2020
15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6571/2025r.g. proposto da: ITALY INVESTMENTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Bari , alla via Falcone e Borsellino n. 23/B, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Francesco Achille, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’Avvocato Egiziano Di Leo , presso il cui studio elettivamente domicilia in Trinitapoli(BT), al corso Garibaldi n. 52 . - r icorrent e - contro MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. , con sede in Roma, al v iale America n. 351, quale mandataria e g estore, in raggruppamento temporaneo d’imprese, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/1996, in persona del Responsabile dell’Unità Organizzativa cui è attribuita la gestione del contenzioso agevolato dott.

Roberto Antonio Capostagno, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoGianluigi Iannetti, presso il cui studio elettivamentedomicilia in Roma , alla via Claudio Monteverdi n. - controricorrente - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimata - avverso la SENTENZA,n. cron. 1426/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO di BARIil giorno 07/11/2024. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/02/2026dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA 1.Con atto ritualmente notificato il 23 dicembre 2016, Italy Investments s.r.l.in liquidazione propose opposizione, innanzi al Tribunale di Bari, avverso la cartella esattoriale n. 0142016 00330068 19, notificatale il 23 novembre 2016, con la quale la Equitalia Servizio di Riscossioni s.p.a.(ora Agenzia delle Entrate Riscossione) le aveva intimato, su incarico della Banca del Mezzogiorno –Mediocredito Centrale s.p.a.(d’ora ina avanti, anche, breviter, BdM-MCC), la restituzione del contributo di €. 157.212,01 pagato a seguito di escussione della prestata garanzia ex legen. 662/96 da parte della Banca Carime s.p.a., oltre interessi e spese.

A sostegno dell’opposizione, dedusseche, con atto notificato l’8 agosto 2016, aveva convenuto BdM-MCC e la Carime s . p . a . innanzi al Tribunale di Roma per sentire dichiarare l’inesistenza di ogni loro diritto di credito nei propri confronti in dipendenza del mutuo chirografario 004.00109474 stipulato il 21 luglio 2009 con la Carime s.p.a., stante lanullità del medesimo, ed ottenere, conseguente mente, la restituzione di tutte le rate versate . Tuttavia, avendo, la predetta Banca del Mezzogiorno richiesto la restituzione del proprio contributo affetto da nullità per il tramite di Equitalia Servizio di Riscossione s.p.a., eccepìla continenza di cui all’art. 39, comma 2, cod. proc. civ. fra il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari e quello pendente innanzi a l Tribunale di Roma, presso il quale il primo si sarebbe dovuto riass umere , previa sua cancellazione dal ruolo.Espose, inoltre, che, attesa la nullità del contratto di mutuo per le ragioni illustrate nel giudizio dinanzi al tribunale capitolino (di cui la Banca del Mezzogiorno era pienamente consapevole essendone parte), il pagamento della garanzia da parte della BdM-MCC era avvenuto senza la dovuta diligenza e buona fede, essendo tenuta quest’ultima a verificare preventivamente l’esistenza del contenzioso esistente fra le parti e richiederne i chiarimenti, posto che l’escussione della garanzia, sebbene “ a prima richiesta ” , non la esimeva dal verificare l’illegittimità della richiesta e dal rifiutarla.

Rimasta contumace Equitalia Servizio Riscossione, si costituìBanca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale , eccependo l’insussistenza dei presupposti per la continenza exart. 39 c od. p roc . c iv . e conclu dendo per il rigetto delle avverse domande. L’adito Tribunale di Bari, con sentenza del 22 marzo 2021, n. 1124, Tribunale di Bari respinse l’opposizione di Italy Investments s . r . l . e la condannò al pagamento delle spese di lite.

2. Pronunciando sul gravame promosso da quest’ultima contro quella decisione, l’adita Corte di appello di Bari lo rigettò con sentenza del 7 novembre 2024, n. 1426, resa nel contraddittorio BdM-MCC e nella contumacia di Agenzia Entrate Riscossione. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, nel disattendere la censura con cui l’appellante aveva lamentato l’erronea esclusione della invocatasituazione di continenza, ex art. 39 c od . p roc . c iv . , tra i due descritti giudizi pendenti, rispettivamente, innanzi al Tribunale di Bari ed al Tribunale di Roma, ritenne che, «come specificato dal primo giudice, il rapporto che lega la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale alla Carime trova il suo fondamento nella legge, nel senso che il debitore Italy Investmentsè ammesso ad un beneficio previsto dalla legge, costituito dalla garanzia, prestata con fondi pubblici, a favore della banca finanziatrice, per il caso di inadempimento del finanziato».Richiamato, in proposito, quanto sancito da Cass. 16 gennaio 2023, n.1005, aggiunse che, «Laddove, […] , il finanziato dovesse risultare oggettivamente inadempiente, subentra la revoca del beneficio e la Banca del Mezzogiorno è tenuta a pagare il debito del soggetto finanziato, nei limiti della garanzia – fissati per legge – senza alcuna possibilità di opporre alcuna contestazione circa le motivazioni dell’inadempimento.

È noto, infatti, che l’art. 2, comma 100, della L. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997) ha istituito il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale s.p.a., così da garantire una parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito in favore di piccole e medie imprese. In caso di inadempimento delle imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantitied il Fondo, una volta effettuato il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi ex art. 1203 c.c. per le somme da esso pagate in surroga legale.

Il diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione. Ai sensi dell'articolo 17, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo. Non è, dunque, corretto affermare che vi sia una sostanziale identità tra Banca Carime e Mediobanca, […], essendo i due soggetti legati da rapporti di debito/credito con la Italy Investments aventi origini del tutto distinte ed indipendenti ed essendo, tra l’altro, i due crediti di natura diversa, privatistica, quello vantato da Carime nei confronti del finanziato, e pubblicistica, quello di Mediocredito.

Qualora, dunque, la reale sussistenza di ragioni di credito nei confronti della banca finanziatrice garantita venga posta in discussione dal debitore – cosa che, nel caso presente, è avvenuta con l’introduzione nei confronti della Banca Carime spa dinanzi al Tribunale di Roma delle domande di nullità del mutuo – non si ravvisa alcuna interdipendenza tra i due giudizi dal momento chel’eventuale accertamento di inesistenza del debito ovvero di sua rideterminazione, potrebbe legittimare il soggetto finanziato ad una richiesta di ripetizione delle somme nei confronti della Banca Carime, che le ha percepite, somme che sono state anticipate dal garante Banca del Mezzogiorno e che legittimamente devono essere recuperate dal debitore, senza che risulti pregiudiziale l’accertamento della sussistenza e dell’ammontare del credito nei confronti della banca finanziatrice».

3. Per la cassazione di questa sentenza Italy Investments s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidandosi ad un motiv o . Ha resistito, con controricorso, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale , mentre neppure in questa sede ha svolto difese Agenzia Entrate Riscossione. In data 9/12settembre 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del 2 ottobre , Italy Investments s.r.l. in liquidazione ha chiesto la decisione del proprioricorso.

Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale,entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unicoformulato motiv o di ricorso , rubricato « Violazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», contesta le argomentazioni concui la corte territoriale ha ribadito l’infondatezza della ivi ribadita richiesta della società appellante di declaratoria di continenza tra il giudizio dalla stessa intrapreso innanzi al Tribunale di Bari e quello, ad esso anteriore, dalla medesima società instaurato davanti al Tribunale di Roma.

Assume la ricorrente che «a) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Roma (iscritto al n. 62910/2016 RG), oggetto della chiesta declaratoria di continenza, in cui si controverteva sulla validità del rapporto di mutuo intercorso tra l’odierna ricorrente, società finanziata, e Banca Carime, in qualità di finanziatrice, presuppone che sia preliminarmente accertato l'effettivo titolare del diritto di credito azionato in quella sede monitoria;

b) il giudizio innanzi al Tribunale di Bari (iscritto al n. 95/2017 RG), in cui si controverteva della validità della cartella esattoriale emessa dal soggetto onerato della riscossione in conseguenza e a causa della escussione della garanzia subita dalla Banca del Mezzogiorno, si pone in un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica rispetto all'azione monitoria ed alla conseguente causa di opposizione, di cui alla superiore lettera a), promossa innanzi al Tribunale di Roma;

c) le domande diverse ed ulteriori, pure proposte nel giudizio di cui alla superiore lettera b), promosso innanzi al Tribunale di Bari, in ogni caso devono ritenersi connesse alla prioritaria individuazione dell'effettivo titolare del credito, rappresentando siffatto accertamento un prius logico per la decisione di tutte le domande svolte in causa, accertamento che -per ragioni di continenza - deve essere svolto dal Tribunale di Roma, previamente adito, in modo da evitare il rischio (concreto) di un conflitto tra giudicati».Pertanto, alla luce della nozione di continenza exart. 39 cod. proc. civ. elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, « non coglie nel segno la tesi della Corte pugliese, secondo cui le sorti del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma sarebbero irrilevanti rispetto a quello svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, non essendovi alcun collegamento tra gli stessi», atteso cheoggetto di entrambe le cause è « la sussistenza del diritto alla restituzionedel mutuo chirografario da parte della garante Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale s.p.a. dopo il proprio pagamento alla Carime s.p.a.ed è anche chiaro […] che Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale s.p.a. abbia agito nei confronti di Italy Investments s . r . l . , surrogandosi ex art. 1203 c . c . alla Carime s . p . a . per il tramite di Equitalia Riscossione s.p.a.

Da qui, l’evidente interdipendenza, negata dalla Corte d’Appello di Bari, tra i due giudizi, in quanto originati dal medesimo rapporto negoziale costituito dal contratto di mutuo chirografario stipulato tra Italy Investments s.r.l. (soggetto finanziato), Banca Carime s . p . a . (soggetto finanziatore) e Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale spa (soggetto garante)». 2.Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. L’unico formulato motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato.

Invero, come ripetutamente sancito da questa Corte, “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo” (cfr.

Cass. nn. 32418 e 9657 del 2024. In senso sostanzialmente conforme, vedasi anche Cass. n. 1005 del 2023). Nella specie, la legittimità dell’operato della odierna controricorrente, nella indicata qualità, è stata già accertata in via definitiva. Va rilevato, inoltre, che i giudizi innanzi al Tribunale di Bari ed alla Corte di Appello di Bari hanno riguardato, non già il contratto di mutuo tra Italy Investments s.r.l. e Banca Carime, ma la restituzione del credito di natura pubblica di Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno s.p.a. che quest’ultima ha versato in favore della banca finanziatrice in forza dell’escussione della garanzia pubblica.

Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa della medesima controricorrente, dunque, l’inapplicabilità, nella specie, dell’art. 39, comma 2, cod. proc. civ. è desumibile dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 8556/2020 (che ha deciso sulla domanda di nullità del mutuo proposta da Italy Investments s.r.l.), pubblicata il 12 giugno 2020, la quale:

i) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Mediocredito Centrale –Banca del Mezzogiorno non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti in quella sede; ii) ha rigettato nel merito la domanda di Italy Investments s.r.l. per difetto di prova; iii) ha ritenuto che le censure ivi sollevate dalla odierna ricorrente sono risultate coperte dal giudicato derivante dal decreto ingiuntivo, n. 136/2015, ottenuto da Banca Carime ed emesso dal Tribunale di Bari divenuto definitivamente esecutivo. Correttamente, quindi, alla stregua del principio giurisprudenziale di legittimità precedentemente riportato, la sentenza oggi impugnata ha opinato che, nella specie, nemmeno vi è identità oggettiva avuto riguardo alla differente natura dei crediti, privatistica, quello vantato da Carime nei confronti del finanziato, e pubblicistica, quello di Mediocredito».

3. Il Collegio reputa affatto condivisibili tal i conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, facendoleproprie, altresì rimarcando che l e stesse nemmeno sono state efficacemente contestate dalla ricorrente nella propria memoriaex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ . depositata il 2 febbraio 2026, la quale non si rivela essere altro che la mera, identica riproposizione di quanto già esposto nelle pagine da 6 ad 8 del ricorso. Resta solo da aggiungere che, ancora recentemente, Cass. n. 29599 del 2025, in sostanziale continuità con l’orientamento ermeneutico richiamato nella proposta suddetta, ha spiegato, tra l’altro, che «L’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale s.p.a.

“allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore dellepiccole e medie imprese”. L’art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 giugno 2005 (in G.U. n.152 del 2/7/2005) ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nel senso che:a) la “garanzia diretta è concessa” alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria.

Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confrontidelle piccole e medie imprese” (comma 2); c) “la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione” (comma 3); d) “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. […].

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la garanzia diretta è concessa dal Fondo alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l’erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e ss. cod. civ.; in caso di inadempimento delle P.M.I., il soggetto finanziatore può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il Fondo, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 cod. civ. (cfr.

Cass. 261/2022), anche accedendo al concorso, in caso di fallimento. […]. Dunque, l’elemento caratterizzante dell’intervento del fondo sta nella natura pubblicistica della garanzia, prestata con funzione di sostegno alle imprese, e nell’oggetto della stessa, che non è l’adempimento di un’obbligazione altrui, ma il credito della banca e il suo recupero (in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 100, l. 662/1996, secondo cui il Fondo intende “assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”), struttura a cui consegue l’estraneità del fondo rispetto al rapporto esistente fra banca creditrice e PMI debitrice.

Allora, MCC, quale gestore del Fondo di garanzia, non è affatto coobbligato solidaleex artt. 1292 e ss. cod. civ. con il debitore principale[…], in quanto, secondo la disciplina propria di questa tipologia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, non ha garantito quest’ultimo, ma il soggetto finanziatore».

4. In definitiva, quindi, l’odierno ricorso di Italy Investments s.r.l. in liquidazionedeve essere respinto , restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente. 4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ.

–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), laricorrent e suddett a va condannat a , nei confronti d ella costituit a si controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2.

Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso proposto da Italy Investments s.r.l. in liquidazione e l a condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrent e costituit a si, in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la medesim a ricorrent e al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore dellacostituitasi controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera diItaly Investments s.r.l. in liquidazione,dell’ult