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Ordinanza — n. 5604/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to appellate court regarding expropriation notification errors and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5604/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appellant's claims regarding jurisdictional defects and late procedural objections, ruling that the initial administrative identification of the property owner was sufficient to validate the expropriation process. The court determined that the appellant's arguments about missing specific notices were either absorbed by the primary finding of jurisdictional error or were improperly introduced after the deadline. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Rome for a new hearing with a different composition to address the remaining issues.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court found that the appellant's complaints regarding the lack of proper notification and the violation of the prohibition on novation were either absorbed by the main jurisdictional defect or constituted untimely objections, thus justifying the rejection of those specific grounds.

Parole chiave

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expropriation procedure jurisdictional defect notification requirements prohibition of novation remand to appellate court administrative identification procedural deadlines bene espropriato

Disposizioni normative citate

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Art. 11 d.P.R. n° 327/2001
civ., si duole della violazione dell’art. 112 cod.
Art. 16 d.P.R. n° 327/2001
n° 327/2001, erano stati omessi anche l’avviso di deposito degli atti previsti dall’art. 16 e l’avviso della data in cui è divenuta efficace l’approvazione del progetto definitivo, ex art.
Art. 17 d.P.R. n° 327/2001
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360 n° 3 dello stesso codice.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’erronea applicazione del divieto dei novao della mutatio libelli.
artt. 2609 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 4.-Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2609 cod. civ.
art. 386 cod. proc. civ
Inoltre, sempre secondo l’indirizzo di legittimità, la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda (come recita l’art. 386 cod. proc. civ.) e, pertanto, essa non può dirsi avulsa dal caso concreto.
art. 112 cod. proc. civ
civ., si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 482del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Di Mascio Daniela Concetta, nata a Vallerotonda 1'8.12.1953 (C.F. DMS DLC 53T48 L614Z), residente in Cassino, via Raccordo Ausonia 40, elettivamente domiciliata in Roma alla via Crescenzio 107, presso l'avv. Osvaldo Verrecchia, che la rappresenta e difende, unitamente, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Manfellotto, per procura speciale in calce al ricorso, i quali dichiarano rispettivi domicili digitali alle caselle PEC osvaldoverrecchia @ ordineawocatiroma.org e rmanfellotto @ pec.avvocaticassino.it e recapiti: fax 0668215844- 0776999906.

Ricorrente contro Comune di Vallerotonda(C.F.: 81000050609) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Di Meo, con sede in 03040 Vallerotonda (FR), Piazza IV Novembre, autorizzato a stare in giudizio in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 07.01.2022, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv. Sandro Salera (C.F. SLR SDR 59A27 C034A) del Foro di Cassino, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore sito in 03043 Cassino (FR), Corso della Repubblica, n. 128.

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: studiosalera @ pec.avvocaticassino.it -fax. n. 0776.310610. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 6773 depositata il 15 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.-Daniela Concetta Di Mascio conveniva davanti al Tribunale di Cassino il Comune di Vallerotonda deducendo di aver appreso che il fondo di sua proprietà sito nel predetto Comune era stato utilizzato per la realizzazione di un parcheggio pubblico, senza che ad essa attrice fosse mai data comunicazione del procedimento ablativo.

A seguito di un accesso agli atti essa aveva appurato che, pur in presenza del certificato catastale acquisito dal Comune che attestava correttamente la sua qualità di intestataria del suolo come “Di Mascio Daniela Concetta”, nel piano particellare il proprietario era indicato come "Di Mascio Daniele, Concetta" ed anche le successive notifiche, tutte per affissione all’Albo del Comune, nonché il verbale di immissione in possesso, erano intestati o diretti parte a “Di Mascio Daniele” e parte a “Di Mascio Daniele, Concetta”. Tanto premesso, chiese al giudice adito di condannare il convenuto a restituire il bene o a risarcire il danno. 2.-Poiché il Comune si era costituito eccependo la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, il Tribunale emise dapprima una sentenza non definitiva (n° 226 del 2009), con la quale – premesso che l’attività amministrativa si era svolta in carenza assoluta di potere, in quanto l’azione amministrativa era stata condotta senza la corretta identificazione del destinatario di essa – dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario e con separata ordinanza dispose c.t.u.

Successivamente, con sentenza definitiva n° 408/2015 – premesso che la prima decisione non faceva stato sull’an della domanda, trattandosi di pronuncia dichiarativa della sola giurisdizione – rigettò la domanda della Di Mascio, sul rilievo che l’avviso, col quale il Comune aveva reso noto che era a disposizione presso la segreteria la documentazione relativa al procedimento di espropriazione, era stato comunicato, mediante pubblico avviso, nell'Albo pretorio del Comune, come disposto dal d.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 in caso di destinatari superiori a cinquanta: con la conseguenza che la procedura si era legittimamente svolta e l’attrice non aveva diritto al risarcimento del danno. 3.- L’appello proposto dalla Di Mascio veniva respinto dalla Corte romana con la sentenza indicata in intestazione e qui gravata.

Avverso tale ultima decisione ha interposto ricorso per cassazione la soccombente, affidando l’impugnazione a quattro mezzi illustrati da memoria. Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’improcedibilità, l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso. La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.-Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2609 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n° 3 dello stesso codice.

La sentenza non definitiva si porrebbe in insanabile contraddizione con quella definitiva. Nella prima, il giudice non avrebbe solo interpretato la domanda, ma avrebbe stigmatizzato l’azione amministrativa statuendo che essa si era svolta in carenza assoluta di potere; nella seconda decisione, invece, il giudice avrebbe ritenuto legittima l’azione, sul rilievo dell’irrilevanza dell’errore nell’indicazione del nome dell’ablata. La Corte d’appello, investita sul punto col primo motivo di appello, l’avrebbe erroneamente respinto, osservando che il Tribunale con la sentenza non definitiva si era pronunciato solo sulla questione di giurisdizione e non nel merito. 5.-Il mezzo è fondato e determina l’assorbimento degli altri tre.

Il giudice del merito, quando decide sulla giurisdizione o sulla competenza, deve necessariamente svolgere un accertamento di fatto al fine di pronunciarsi sulla questione. Nell’ipotesi in cui la decisione sulla questione pregiudiziale di rito sia nel senso della affermazione della propria competenza o della propria giurisdizione e tale pronuncia assuma la forma della sentenza non definitiva (con contestuale ordinanza di prosecuzione del giudizio), occorre stabilire se l’accertamento di fatto compiuto ai fini della decisione pregiudiziale possa essere rimesso in discussione nel prosieguo del giudizio e, segnatamente, nella sentenza che definisce la causa.

Ora, mentre nel caso della pronuncia sulla competenza, l’art. 38, ultimo comma, del cod. proc. civ. prevede che la questione sia decisa “in base a quello che risulta dagli atti” e, se reso necessario dall’eccezione del convenuto, “assunte sommarie informazioni”, analoga disposizione non è prevista nel caso in cui il giudice si pronunci sulla giurisdizione. Sicché, data anche la contiguità degli artt. 37 e 38 del cod. proc. civ., può ritenersi che il legislatore ubi tacuit noluit. Pertanto, se è perfettamente condivisibile l’indirizzo di legittimità (Cass., sez.

I, 18 luglio 2019, n° 19472, il cui principio in tema di competenza è stato impropriamente esteso dalla Corte romana al caso della pronuncia sulla giurisdizione) –secondo il quale la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza – ad analoga conclusione non pare di potersi pervenire nel caso in cui il giudice esamini i fatti processuali al fine di decidere la questione di giurisdizione, non essendovi per questa ipotesi una disposizione analoga all’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ.

Inoltre, sempre secondo l’indirizzo di legittimità, la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda (come recita l’art. 386 cod. proc. civ.) e, pertanto, essa non può dirsi avulsa dal caso concreto. Ne deriva che, se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, tale giudicato è inscindibile da detta qualificazione e, coprendo con efficacia "panprocessuale" la questione di giurisdizione rispetto al dedotto e al deducibile, non consente al giudice di cui sia dichiarata la giurisdizione di rivedere la vicenda in fatto, al fine di declinare la propria giurisdizione (Cass., sez.

I, 20 aprile 2021, n° 10412). Ora, se tale principio vale per la pronuncia delle Sezioni Unite, a maggior ragione vale per il giudice del merito, che, a differenza della Corte di cassazione, è tenuto a compiere un accertamento di fatto ai fini della decisione sulla giurisdizione. Né quanto sopra esposto trova smentita nell’art. 59, quinto comma, della legge 18 giugno 2009 n° 69, il quale, com’è noto, prevede che – nell’ipotesi in cui il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione e la parte più diligente riproponga la domanda davanti a quello dichiarato giurisdizionalmente competente – “ le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”.

Infatti, anche a prescindere dalla diversità dell’ipotesi considerata dall’art. 59, quinto comma, rispetto a quella della presente lite, la norma si preoccupa di lasciare libero il secondo giudice, davanti al quale è trasferito il processo, nella valutazione delle prove precedentemente assunte, ma non autorizza affatto la rimessione in discussione degli accertamenti fattuali svolti dal primo giudice a fondamento della sua decisione sulla giurisdizione. Tornando ora al caso in esame, la sentenza non definitiva ha affermato la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla base di elementi di fatto che, in assenza di riserva d’appello o di appello immediato, erano coperti dal giudicato e non potevano, pertanto, essere ridiscussi nella successiva fase del processo che ha condotto alla sentenza definitiva.

Ne discende che quest’ultima nemmeno poteva procedere ad un accertamento diverso da quello posto a base della prima decisione. Il motivo va, pertanto, accolto. 6.-Col secondo motivo la Di Mascio denuncia, ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la errata e falsa applicazione degli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. n° 327/2001 ed il travisamento del petitum. Nell’appello la ricorrente aveva censurato la sentenza del Tribunale che aveva escluso rilevanza all’erronea indicazione del nome della Di Mascio nel piano particellare e la Corte aveva rigettato il motivo di gravame sul punto osservando che il Comune, essendovi oltre cinquanta proprietari da espropriare, aveva legittimamente dato comunicazione dell’avvio del procedimento mediante affissione all’albo comunale e pubblicazione sul quotidiano “Ciociaria oggi” (ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n° 327/2001); che l’erronea indicazione della destinataria (come “Di Mascio Daniele Concetta”) non era tale da rendere la comunicazione inidonea allo scopo, tenuto conto dell’esatta indicazione delle particelle di terreno, che consentivano di individuare il proprietario; che le eccezioni relative alle omesse comunicazioni degli atti della procedura ablativa previste dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n° 327/2001 erano state tardivamente introdotte nella memoria di replica.

Così facendo, la Corte avrebbe travisato il senso della domanda, nella quale si chiedeva di accertare che l’attività espropriativa era stata avviata e proseguita non nei confronti di “Di Mascio Daniela Concetta”, ma di altre persone, ossia nei confronti di “Di Mascio Daniele” (nominativo non riconducibile alla ricorrente) o “Di Mascio Daniele, Concetta” (indicazione che conteneva addirittura un riferimento a due persone distinte). Col terzo mezzo la ricorrente, sempre in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’erronea applicazione del divieto dei novao della mutatio libelli.

Col l’appello la Di Mascio aveva censurato la prima decisione deducendo che, oltre all’avviso dell’art. 11 del d.P.R. n° 327/2001, erano stati omessi anche l’avviso di deposito degli atti previsti dall’art. 16 e l’avviso della data in cui è divenuta efficace l’approvazione del progetto definitivo, ex art.

17. La Corte territoriale aveva respinto tali censure ritenendole tardivamente formulate, senza avvedersi, tuttavia, che la doglianza era stata formulata già nella citazione, nella quale la Di Mascio lamentava che “mai le fosse stato notificato alcun atto relativo a procedura ablativa”. Con tale espressione essa intendeva riferirsi a tutte le comunicazioni e notificazioni del procedimento amministrativo, con la conseguenza che nelle difese finali furono solo specificati quali atti avrebbero dovuto essere comunicati e quali fossero le norme violate.

Col quarto motivo la Di Mascio si duole, ancora, della violazione dell’art.112 cod. proc. civ. Nella citazione introduttiva della lite la ricorrente aveva esposto di non aver ricevuto alcun indennizzo per l’occupazione illegittima del fondo, sul rilievo che il fondo fosse inutilizzato. Con l’appello essa aveva fatto osservare che non le era stato notificato nemmeno l’atto di determinazione provvisoria dell’indennizzo e che il Comune non le aveva pagato alcuna indennità. La Corte territoriale aveva respinto il motivo, osservando che la sentenza del Tribunale aveva riportato le deposizioni dei testi Fella, Franchitti e Roncone, i quali avevano confermato che il suolo era in stato di abbandono, e la relazione del c.t.u., dalla quale emergeva che sul fondo non vi erano relitti e che il terreno era inedificabile. 7.- Come già sopra anticipato, i motivi da due a quattro sono assorbiti dall’accoglimento del primo. 8.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M la Co