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Ordinanza — n. 5603/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against gas pipeline compensation, citing lack of legal authority and insufficient expert reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5603/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Agraria Mutari S.r.l. inadmissible, ordering them to pay litigation costs. The court found the appellant's claim lacking in legal sufficiency because the official who signed the 2005 inventory lacked the authority to bind the state financially. Additionally, the lower court's decision was deemed acceptable as it rationally adopted new expert conclusions that contradicted the first expert's methodology without needing explicit refutation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 10 DPR 123/2001: An appeal is inadmissible if the facts alleged are insufficient to establish the legal basis of the claim, and a judgment is not vitiated by lack of motivation when the court implicitly rejects prior expert opinions by adopting new, critically evaluated findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal authority expert opinion conflict litigation costs administrative binding power risarcimento del danno riparazione dei danni di guerra costi di espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod.
Art. 10 DPR 123/2001
Art. 13 comma 1-quater del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115
art. 360 cod. proc. civ
L, 12 aprile 2024, n° 9925) che –a seguito della riforma dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
360 n° 3 e della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. lav., 17 gennaio 1998 n° 418
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 16919del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Agraria Mutari S.r.l., P.I. 01336440795, con sede in Roma (RM), alla via Barnaba Tortolini 29, in persona del l.r.p.t., Dott. Paolo Borello, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Bruno Tassone del Foro di Roma (C.F. TSS BRN 76A09 F158K – P.E.C. brunotassone @ ordineavvocatiroma.org – Fax 06.83395840), elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo Studio, al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, come da procura speciale a margine del ricorso in copia informatica, con autorizzazione alla comunicazione dei provvedimenti e/o delle comunicazioni di cancelleria alla indicata P.E.C.

Ricorrente contro Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, P.I. n. 10238291008 Società soggetta all’ attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. Società con Unico Socio, in persona del suo legale rappresentante Procuratore Speciale Avv. Francesca Muraca, nata a Catanzaro (CZ) il 29.12.1984 C.F. MRC FNC 84T69 C352U, giusta procura Notaio Annalisa Angelini di San Donato Milanese (MI) del 02.12.2021 Rep. N. 2935 Racc. N. 1808, registrata all’ A.E. di MI 4 il 15.12.2021 al N. 106985 Serie 1T, rappresentata e difesa dall’Avv.

Alberto Galloro C.F. GLL LRT 55R16 I058N del Foro di Vibo Valentia unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Celimontana 38 presso e nello Studio dell’Avv. Paolo Panariti C.F.: PNR PLA 60L14 H501O in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato in originale informatico e sottoscritta con firma digitale il 01.08.2022 ore 18:20 inserita nella busta telematica contenente il controricorso (artt. 83, 3^ comma c.p.c. e 10 DPR 123/2001) e che dichiara ai sensi di legge che eventuali comunicazioni e notificazioni potranno essere effettuate all’ utenza telefonica fax n. 0963/42619 e presso l’ indirizzo di P.E.C. alberto.galloro @ avvocativibo.legalmail.it e paolopanariti @ ordineavvocatiroma.org.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n° 1514 depositata il 25 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.- La Agraria Mutari s.r.l., proprietaria di un fondo sito in agro del Comune di Francica, in provincia di Vibo Valentia, coltivato ad uliveto specializzato – premesso che una parte di tale terreno (particelle 49 e 50 del foglio 11) erano state occupate dalla Snam Rete Gas s.p.a. per la realizzazione del metanodotto Palmi-Martirano; che il 3 giugno 2004 era stato redatto in contraddittorio un primo verbale dello stato di consistenza relativo alla superficie da occupare; che con successivo verbale del 25 gennaio 2005 era stato definitivamente documentato la complessiva superficie occupata; che il 18 febbraio 2005 la Mutari e la Snam concludevano un contratto, col quale la seconda pagava all’azienda agricola euro 12.550,00 a titolo di corrispettivo per l’asservimento della superficie, con la previsione che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti sarebbero stati determinati di volta in volta a lavori ultimati; che la Snam, più volte interpellata non aveva liquidato alcunché per tali pregiudizi – tutto ciò premesso, la Mutari conveniva la Snam davanti al Tribunale di Vibo Valentia, chiedendo la liquidazione degli indennizzi non previsti dall’accordo del 18 febbraio 2005, ossia quello spettante per l’espianto di 470 ulivi e quello per l’occupazione temporanea del suolo. 2.- Il tribunale adito accoglieva la domanda condannando la convenuta a pagare – conformemente alle conclusioni del c.t.u.

– euro 119.958,82 quale indennità per le piante tagliate ed euro 4.765,07 per l’occupazione temporanea. Di diverso segno era la sentenza, menzionata in epigrafe, della Corte d’appello di Catanzaro, che, adita dalla Snam, dopo aver rinnovato la c.t.u., liquidava in favore della Mutari il minor importo di euro 28.020,33, di cui euro 4.765,07 per indennità di occupazione. 3.- Avverso tale ultima decisione ha interposto ricorso per cassazione la Mutari, affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria. Resiste Snam con controricorso illustrato da memoria, concludendo per la reiezione dell’impugnazione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ., della mancata considerazione di fatti decisivi. La Corte avrebbe aderito alle argomentazioni ed alle conclusioni della seconda c.t.u. senza tener conto delle critiche del c.t.p. della ricorrente, mosse sia alla consulenza, sia ai successivi chiarimenti. 5.- Il motivo è inammissibile, in quanto non censura l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, di un fatto storico decisivo, ma tende ad ottenere da questa Corte una rilettura della c.t.u. e delle critiche ad essa svolte dal c.t.p. della Mutari, che peraltro sono state criticamente vagliate dal secondo consulente e dalla Corte stessa.

È, infatti, noto (per tutte: Cass., sez. L, 12 aprile 2024, n° 9925) che –a seguito della riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. introdotta con l’art. 54 del d.l. n° 83/2012 –la critica alla c.t.u. può avere ingresso in base all’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. solo ove essa denunci un preciso fatto storico, sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l'esito della lite, che il consulente e, quindi, giudice del merito abbia omesso di considerare.

La medesima critica può essere introdotta nel giudizio di legittimità anche in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., ma solo ove il giudice abbia completamente obliterato le specifiche censure della difesa (legale o tecnica) nel suo percorso motivazionale e sia, dunque, giunto alla decisione in base ad una motivazione apparente, in quanto mancante di uno snodo logico essenziale. Tale ultima ipotesi, tuttavia, non ricorre quando il giudice abbia menzionato nella motivazione i rilievi critici mossi alla consulenza d’ufficio, dichiarando nondimeno di aderire comunque alle determinazioni dell’Ausiliare; oppure, a maggior ragione, quando il c.t.u. abbia risposto nella relazione finale alle osservazioni formulate dalle parti nel corso delle indagini: che è quanto avvenuto nella fattispecie, nella quale il c.t.u. ha debitamente replicato a tutte le osservazioni svolte dal consulente di parte della Mutari, con percorsi argomentativi che sono stati criticamente ripresi anche dalla Corte d’appello.

In particolare, la Corte ha preso in esame la questione dell’età degli ulivi (trattata in ricorso alle pagine 11-20, sub paragrafo [“ i ”]) e l’ha risolta condividendo le argomentazioni del c.t.u., il quale, a sua volta, aveva esaurientemente risposto alle osservazioni del c.t.p. di Mutari, concludendo nel senso che l’età degli ulivi alla data dell’espianto (21 aprile 2005) non poteva essere maggiore di sedici anni, tenuto conto della dimensione delle chiome, assunta come parametro all’uopo più attendibile. Quanto, poi, al tema della produttività dell’uliveto (ricorso pagine 20-25, sub paragrafo [“ii”]), il mezzo si sostanzia in una critica non alla sentenza, ma unicamente all’operato del secondo c.t.u., senza considerare che anche questo argomento è stato trattato dal secondo Ausiliare e dalla Corte, oltretutto con uno snodo motivazionale che non è stato nemmeno contrastato: in particolare, il c.t.u. e la Corte hanno fatto osservare (sentenza pagina 15) che le osservazioni del c.t.p. della Mutari si fonderebbero su un fraintendimento, in quanto il predetto consulente avrebbe confuso i dati riportati a pagina 20 della consulenza, scambiando chilogrammi per quintali e riferendo il calcolo della produttività ad una sola pianta, anziché a 470. 6.- Col secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2930, 2933 (recte: 2730, 2733), 1965 e 1322 del cod. civ. in base all’art. 360 n° 3 e della violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in base all’art. 360 n° 4 del codice di rito.

Con i verbali del 3 giugno 2004 e del 25 gennaio 2005, aventi natura confessoria o, almeno, transattiva o accertativa, le parti avrebbero concordato di attribuire alle piante l’età media di diciotto anni, con la conseguenza che tale comune volontà non avrebbe potuto essere rimessa in discussione dalla Corte. 7.-Il motivo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto la questione della natura confessoria, transattiva o accertativa dei verbali sopra citati non risulta dalla sentenza gravata e deve, pertanto, considerarsi nuova. Secondariamente, nonostante la ricorrente alleghi che il verbale 25 gennaio 2005 sia stato sottoscritto da “personale del Ministero” e, più in particolare, da un “funzionario dell’UNMIG – Ufficio F7 ”, dalla sentenza non risulta che tale soggetto avesse il potere di impegnare giuridicamente e contabilmente la parte: sicché, per questo aspetto il ricorso appare anche carente di autosufficienza. 8.- Col terzo mezzo Mutari si lamenta, ex art. 360 n° 4 cod. proc. civ., dell’apparenza della motivazione “laddove il secondo giudice non ha spiegato [perché] preferiva aderire alla CTU disposta in seconde cure rispetto a quella espletata in primo grado e, inoltre perché le argomentazioni e conclusioni del CTP della Ricorrente erano da disattendere”. 9.-Mezzo inammissibile al pari dei precedenti.

È vero che difetta di motivazione la sentenza che, non cogliendo il contrasto tra due (o più) consulenze tecniche d'ufficio, aderisca all'una od all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così accordato, ovvero, pur confrontando le diverse conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne recepisca acriticamente talune, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione delle altre. Tale carenza, tuttavia, non si verifica qualora il giudice –come è avvenuto nella presente fattispecie – ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio dallo stesso nominato, che ha rivalutato criticamente il percorso argomentativo del primo Ausiliare, in quanto, anche in tale ipotesi, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente effettuata (Cass., sez. lav., 17 gennaio 1998 n° 418).

Ora, dalla lettura della sentenza (pagine 8-10) emerge chiaramente che il secondo c.t.u. ha esaminato le questioni dell’età delle piante e della loro produttività, disattendendo il metodo della capitalizzazione (utilizzato dal primo consulente) per la ricostruzione del reddito perso dalla Mutari, considerandolo in contrasto con le evidenze del mercato, ed adottando il metodo comparativo, quale sistema maggiormente attendibile. 10.- All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’unica resistente costituita, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente costituita le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 9.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del pres