Cassation court dismisses appeal regarding mortgage asset identification errors in bankruptcy liquidation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the incidental appeal filed by Amco against the final order in bankruptcy proceedings. The appellant argued that the expert court exceeded its mandate by investigating the cadastral identification of mortgaged assets, which they claimed was not requested by the appellate court. The court ruled that since Amco had already admitted its mortgage debt to the bankruptcy estate, it had no standing to demand corrections to the asset list, as its rights were satisfied according to the final bankruptcy balance sheet. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to lack of interest and procedural defects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 112, 161 cod. proc. civ.: A creditor with admitted bankruptcy debt lacks standing to challenge the identification of mortgaged assets in the liquidation plan, as their satisfaction is determined by the final bankruptcy balance sheet, rendering such objections inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 6362del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano (COD. FISC.: 00205980923) – C.I.P.M.C. – in persona del Presidente, nato a San Gavino Monreale (11-08-1977) e residente in Villacidro, via Emilio Lussu n. 114 (cod. fisc.: CBN NRC 77M11 H856I), con sede in Villacidro, S.P. nº 61, km 4 -Centro Servizi, autorizzato a resistere nel presente giudizio con delibera C. di A. 20-03-2025 nº 11; rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, per procura speciale equivalente a quella in calce all'atto ai sensi dell'art. 83 co. 3º C.P.C. (come modificato dall'art. 45 co. 9º lett. "b)" L. nº 69/2009), dagli avvocati Giovanni M.
Lauro del foro di Cagliari e Francesco Asciano del foro di Roma (fax e p.e.c. nell'intestazione, cod. fisc. in calce al ricorso), presso il quale ultimo elegge domicilio fisico in Roma, via G. Bazzoni nº 1, oltre che presso i domicili digitali dei difensori, come da P.E.C. da registri di giustizia. Ricorrente Controricorrente contro Amco - Asset Management Company s.p.a. (già Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., giusta modifica di denominazione con atto per notaio Nicola Atlante da Roma in 19 luglio 2019, rep. 59590, racc. 30481, registrato a Roma 5 il dì 8 agosto 2019 al n. 11481/1T), con sede in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 9, C.F. 05828330638, capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 6, in persona del Dott.
Francesco Esposito nato a Napoli il 18/07/1985 (C.F. SPS FNC 85L18 F839G), in qualità di procuratore giusta procura conferita dall’amministratore delegato della società con atto autenticato per notar Angelo Busani in data 17.04.2025 rep. 61170, racc. 32000 registrato a Milano in data 18.04.2025 al n. 31002 Serie, rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli (C.F. MCL MRK 75P52 F158O) del Foro di Roma con studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 252 – P.E.C. marikamiceli @ ordineavvocatiroma.org iscritta nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti in data 24.02.2017, in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato materialmente congiunto al controricorso da intendersi in calce ex art. 83, co. 3 c.p.c.
I difensori dichiarano il seguente recapito di posta elettronica certificata marikamiceli @ ordineavvocatiroma.org, da considerarsi domicilio digitale a cui effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di legge. Controricorrente Ricorrente incidentale Fallimento Keller Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, in persona dei Curatori della procedura fallimentare dichiarata con sentenza del 12.11.2014, n. 124 – R.G. 120/2014, Dott. Carlo Cappellacci, Dott.ssa Giulia Casula e Dott. Efisio Mereu, con sede in Villacidro, Zona Industriale, Codice Fiscale e Partita IVA 02579310927, rappresentato e difeso, con poteri congiunti e disgiunti, dall’Avv.
Franco Tului (c.f. TLU FNC 53S02 B354T; pec franco.tului @ legalmail.it; per le comunicazioni di Cancelleria) e dall’Avv. Enrico Salone (c.f. SLN NRC 61C29 B354C; pec avvenricosalone @ legalmail.it; per le comunicazioni di Cancelleria), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Cagliari, Via Dante 69 e presso i su indicati indirizzi pec, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, giusto decreto di autorizzazione del Giudice Delegato del 19 aprile 2025, con il quale il Fallimento è stato anche ammesso al Patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 DPR n. 115/2002, ammissione poi revocata.
Controricorrente nonché Juliet s.p.a.(COD. FISC.: 01461980524), in persona del suo procuratore speciale Renato Foti, non in proprio ma in nome e per conto di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. (COD. FISC.: 00816350482). Intimata avverso l’ordinanza non definitiva della Corte d’appello di Cagliari n° 884 depositata il 16 giugno 2020 e avverso l’ordinanza definitiva della Corte d’appello di Cagliari n° 43 depositata il 18 gennaio 2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 dal consigliere Luciano Varotti.
FATTI DI CAUSA 1.- La Keller meccanica s.p.a. con rogito del 19 marzo 1983 acquistava dall’allora Consorzio per la Zona Industriale di Villacidro (SU) un’area sulla quale negli anni successivi edificò una pluralità di immobili, destinati a stabilimento industriale. Il 20 maggio 2000 la Keller elettromeccanica s.p.a. acquistò dalla Keller meccanica s.p.a. il ramo d’azienda costituito dagli immobili predetti e nel 2014 venne dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari. Con deliberazione n° 60 del 18 maggio 2017 il Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano riacquistò lo stabilimento, in base all’art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n° 448 e, dato che i finanziamenti concessi erano superiori al valore dello stabilimento, si immise nel possesso degli immobili senza pagare alcunché. 2.- Il Fallimento della Keller elettromeccanica s.p.a. adì il Tribunale di Cagliari, onde ottenere l’accertamento del valore degli immobili, l’ammontare dei finanziamenti ricevuti e la condanna del Consorzio al pagamento della differenza.
Nel contraddittorio col Consorzio e con l’intervenuta Monte dei Paschi di Siena s.p.a., creditrice ipotecaria sugli immobili, il Tribunale adito si dichiarò incompetente per materia ed il Fallimento riassunse la causa davanti alla Corte d’appello di Cagliari. Quest’ultima, all’esito dell’istruzione documentale, con l’ordinanza non definitiva indicata in intestazione e per quello che ancora rileva nella presente sede, (i) accertò il diritto del fallimento ad ottenere il prezzo attualizzato già pagato per l’acquisto dell’area, pari ad euro 1.249.538,38, senza alcuna decurtazione delle somme ricevute a titolo di contributi pubblici; (ii) accertò che l’ammontare dei finanziamenti ricevuti dalla Keller elettromeccanica s.p.a. era pari ad euro 2.558.261,77; (iii) rimise la causa sul ruolo onde accertare tramite c.t.u. il valore degli stabilimenti, composti sia dagli edifici, che dai beni mobili strumentali; (iv) dichiarò inammissibile la domanda proposta in via autonoma da Juliet s.p.a. subentrata a Monte Paschi Siena s.p.a.
Quindi, all’esito della c.t.u., con l’ordinanza definitiva indicata in intestazione, la Corte – premesso che il valore delle aree era già stato accertato con l’ordinanza non definitiva, come pure l’ammontare dei contributi ricevuti; che il valore degli edifici e dei beni strumentali era complessivamente pari ad euro 10.435.739,60 – condannava il Consorzio a pagare alla procedura concorsuale la somma dovuta per l’area (euro 1.249.538,38) e quella per gli stabilimenti al netto dei contributi (euro 7.877.477,83). 3.- Avverso le due decisioni, non definitiva e definitiva, ha interposto ricorso per cassazione il Consorzio Campidano, affidando il gravame a dieci mezzi.
Il fallimento ha risposto con controricorso. Amco - Asset Management Company – s.p.a., beneficiaria a seguito di scissione del ramo d’azienda comprendente gli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti a Banca Monte Paschi dalla precedente scissione infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., ha depositato controricorso con ricorso incidentale in base a quattro motivi, al quale hanno contraddetto con controricorso sia il Fallimento, sia il Consorzio. Il Consorzio ha quindi rinunciato al ricorso per intervenuto accordo col Fallimento e tale rinuncia è stata accettata dalla procedura concorsuale.
Amco ha chiesto di conoscere i termini dell’accordo, ma, non avendone avuto notizia, ha chiesto la decisione del proprio ricorso incidentale. Tutte le parti costituite hanno depositato una memoria illustrativa. La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Preliminarmente va chiarito che la rinuncia al ricorso formulata dal Consorzio e l’adesione del fallimento producono l’estinzione solo del presente processo, nel rapporto tra Consorzio e Fallimento, mancando l’adesione del ricorrente incidentale Amco.
Si passa pertanto all’esame dei soli motivi di impugnazione incidentale formulati da quest’ultimo. 5.-Col primo motivo di ricorso incidentale Amco impugna l’ordinanza non definitiva e lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 105 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 41 del Testo unico bancario (TUB), nonché degli artt. 25 e 28 del d.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 e 12 disp. prel. al cod. civ. La Corte avrebbe giudicato inammissibile l’intervento in causa di Juliet s.p.a., in nome e per conto della creditrice garantita da ipoteca su parte del complesso immobiliare, MPS Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., sul rilievo che il soddisfacimento dei creditori della società fallita poteva avvenire esclusivamente in sede fallimentare.
Tale conclusione sarebbe erronea, in quanto Amco aveva chiesto alla Corte di accertare la quota di prezzo riferibile ai cespiti ipotecati a seguito di mutuo fondiario (art. 38 TUB) e di condannare il Consorzio, anche ai sensi dell’art. 41 TUB, a versare tale importo direttamente all’interveniente, con ciò facendo chiaramente valere un diritto relativo all’oggetto dedotto in lite: donde l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’intervento. Inoltre, l’art. 28, primo comma, del d.P.R. n° 327/2001 prevederebbe il pagamento diretto dell’indennità di esproprio a tutti gli aventi diritto volta che sia raggiunto un accordo sulla distribuzione, mentre l’art. 25 del prevederebbe che tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità, con la conseguenza che Amco sarebbe potuta intervenire non solo in via adesiva, ma anche in via principale, proponendo domanda autonoma ex art. 105 cod. proc. civ. e 41 TUB, potendo quest’ultima norma consentire, in via analogica, l’intervento in una procedura espropriativa.
Il motivo si chiude con un’istanza di integrazione dei quesiti formulati al c.t.u. 6.-Il mezzo è infondato. Va precisato che, secondo quello che risulta dall’ordinanza non definitiva, Mps (poi Juliet e, infine, Amco) era intervenuto in causa sia “in adesione alle domande del fallimento” (dunque chiedendo di condannare il Consorzio a pagare alla procedura euro 13.434.217,85), sia “in via autonoma”, ossia chiedendo di “accertare e dichiarare la quota del prezzo di riacquisto dei beni del Fallimento Keller riferibili ai cespiti oggetto di iscrizione ipotecaria in favore dell’esponente, anche ai sensi dell’art. 41 TUB comma 3, sino alla concorrenza dell’importo insinuato ed ammesso al passivo pari ad euro 1.905.588,46, o in subordine ordinare al Fallimento di accantonare tale importo”.
Solo tale intervento, ossia quello principale, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale. Tanto chiarito, va premesso che l’istituto previsto dall’art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n° 448 costituisce un procedimento di natura ablatoria sui generis, che ha sicuramente natura espropriativa, in quanto prevede l’esercizio unilaterale del potere di riacquisto e la conseguente sottrazione della proprietà del bene al titolare, nonché il suo trasferimento al Consorzio. Ad esso, tuttavia, non è applicabile in toto l’impianto normativo previsto dal d.P.R. n° 327/2001, in quanto quest’ultimo non contiene alcun rinvio all’art. 63, sebbene il d.P.R. n° 327 sia stato successivamente emanato (sul che Cass., sez.
I, 21 ottobre 2024 n° 27137): sicché da tale mancato richiamo può desumersi la volontà del legislatore di non far confluire il procedimento di riacquisto nell’alveo del TU sulle espropriazioni. Ne deriva che le norme contenute in tale Testo unico possono trovare applicazione solo se e nella misura in cui esse siano compatibili con la disciplina speciale prevista dall'art. 63 della legge n° 448/1998 (così Cass., sez. VI-1, 23 novembre 2021, n° 36188). Da tali premesse si fa coerentemente discendere l’inapplicabilità, anche solo in via analogica, al procedimento di riacquisto di area nel perimetro consortile ASI, dell’art. 54 del d.P.R. n° 327, come pure dell’art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011 n° 150.
Già in base a queste sommarie premesse è evidente la correttezza della decisione della Corte territoriale, la quale – sebbene abbia trattato il procedimento per la determinazione dell’indennità con le forme previste dal d.P.R. n° 327 per l’opposizione alla stima (che, come sopra si è detto, sono inapplicabili) – non ha totalmente escluso dal giudizio Amco, ma ha dichiarato inammissibile solo “la domanda proposta in via autonoma da Juliet” (dispositivo sub n° 4). Ora, Amco lamenta che la Corte non le abbia assegnato direttamente la somma pagata dal Consorzio o, almeno, non abbia ordinato al fallimento di accantonarla.
Tali doglianze non sono condivisibili. Va premesso che la natura ablatoria del procedimento ex art. 63 e del provvedimento di riacquisto provocano a carico della società fallita la perdita di un bene facente parte dell’impresa ed il peso economico di tale perdita è sopportato dalla massa dei creditori, rappresentata dalla Curatela, né più né meno come sarebbe avvenuto per qualsiasi altro soggetto privato sottoposto ad un’espropriazione per PU. In altri termini, il riacquisto ex art. 63 comporta l’estromissione del bene dal patrimonio dell’ablato, sia che esso sia in bonis, sia che si trovi sottoposto a procedura concorsuale, come peraltro ben si desume dal quarto comma dello stesso art.
63. Sebbene non possa escludersi che, tra soggetti in bonis, anche all’esito del procedimento ex art. 63 possa avvenire una divisione amichevole delle somme pagate dal Consorzio tra il proprietario ed i titolari di diritti reali parziari (analogamente a quanto avviene ai sensi degli artt. 25 e 34 del d.P.R. n° 327/2001), ove il proprietario del bene ripreso dal Consorzio sia fallito, vengono in applicazione le norme concorsuali che disciplinano il concorso tra i creditori. Stabilisce, infatti, l’art. 52 della legge fallimentare che ogni credito, anche se munito di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo gli artt. 92 e seguenti della legge stessa, “salvo diverse disposizioni di legge”.
Ne discende, dunque, che il prezzo dovuto dal Consorzio, in caso di fallimento dell’ablato, non poteva essere oggetto di ripartizione in altra sede e che la domanda che ha veicolato tale pretesa è stata correttamente dichiarata inammissibile dalla Corte, tendendo essa a provocare un effetto contrario alla legge e, in particolare, all’art. 52 della legge fallimentare. Non è, infatti, possibile ravvisare nel testo dell’art. 63 della legge n° 448/1998 alcuna “diversa disposizione di legge” che giustifichi la sottrazione della pretesa del creditore ipotecario dell’immobile riacquistato dal Consorzio ASI al principio generale di esclusività del giudizio di verifica dei crediti, previsto dal menzionato art. 52 (non appare, invece, propriamente invocabile nella presente vicenda il principio espresso da Cass., sez.
I, 17 gennaio 2025 n° 1181, citato dal Fallimento nella memoria illustrativa, in quanto vertente in diversa fattispecie). Giova solo aggiungere che i diritti processuali del creditore fondiario, previsti dall’art. 41 del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385, sono del pari azionabili nell’ambito (dell’esecuzione forzata immobiliare o) della liquidazione fallimentare e non sono esportabili nel procedimento previsto dall’art. 63 della legge n° 448/1998, data la diversa natura (ablatoria) di quest’ultimo (come, invece, insiste nel dire Amco, anche nella memoria illustrativa).
Quanto poi alla domanda con la quale Amco ha chiesto di ordinare alla Curatela di accantonare le somme pagatele, si osserva che tale effetto era già previsto dalla legge fallimentare (art. 118, secondo comma) e che la domanda che pretendeva l’emissione di tale provvedimento era evidentemente inammissibile, nulla aggiungendo al preciso obbligo di legge posto a carico della Curatela. 7.- Col secondo motivo di ricorso incidentale , diretto contro l’ordinanza definitiva sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., Amco si duole della mancata individuazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., 118 disp att. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di stralcio e/o rinnovazione e/o erroneità della CTU nella parte in cui individua erroneamente i dati catastali dei beni ipotecati adottando una motivazione meramente apparente inidonea a rilevare il percorso logico-giuridico seguito.
Col terzo deduce la nullità dell’ordinanza definitiva per omessa pronuncia sulla domanda di stralcio e/o rinnovazione e/o erroneità della CTU nella parte in cui individua erroneamente i dati catastali dei beni ipotecati in relazione all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., in violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 dello stesso codice. 8.- I motivi – esaminabili congiuntamente, in ragione del comune tema che pongono –sono inammissibili. In sostanza la ricorrente lamenta che i c.t.u. abbiano commesso degli errori nella identificazione catastale degli immobili oggetto di ipoteca e non li abbiano emendati nemmeno dopo le osservazioni alla consulenza presentate da Amco; dal canto suo la Corte non avrebbe chiarito nell’ordinanza definitiva le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’istanza di stralcio o rinnovazione della c.t.u.
Anche a tacere del fatto che (a) il secondo mezzo denuncia la mancanza di motivazione, mentre una motivazione esiste ed è stata espressa dalla Corte a pagina 18 dell’ordinanza definitiva (l’insufficienza di essa non può essere denunciata in cassazione a seguito della riforma dell’art. 360 cod. proc. civ.) e che (b) il terzo motivo deduce sostanzialmente l’omessa pronuncia su un’istanza istruttoria (deduzione del pari inammissibile), giova osservare che Amco, avendo presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare ed essendo stata ammessa, non ha alcun interesse ad ottenere la correzione degli errori nei quali il c.t.u. sarebbe incorso nell’individuazione catastale dei cespiti, posto che il suo credito ipotecario verrà soddisfatto secondo quello che risulta dallo stato passivo fallimentare.
Pertanto, ogni questione concernente l’identificazione dei cespiti sottoposti ad ipoteca e la quota parte di prezzo che deve essere destinata, in luogo di essi, alla soddisfazione del creditore ex art. 2742 cod. civ. era evidentemente rimessa alla sede fallimentare (dove, peraltro, la Amco ha fatto valere i suoi diritti, come essa stessa riferisce nella memoria illustrativa a pagina 4). Va solo aggiunto che la richiesta di “stralcio” della c.t.u. è un concetto non chiaramente definito nei due mezzi in esame. 9.- Col quarto motivo di ricorso incidentale Amco, sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., censura l’ordinanza definitiva per ultrapetizione, avendo il Collegio peritale indebitamente allargato il proprio campo di indagine, andando oltre i limiti dell’indagine demandatagli dalla Corte di Appello.
Tale vizio sarebbe transitato nell’ordinanza definitiva, con violazione dell’art. 112 e 161 del codice di rito. 10.- Il mezzo è inammissibile al pari dei precedenti, sol che si consideri che la doglianza della ricorrente incidentale si appunta ancora una volta sull’identificazione catastale dei beni, che, a suo dire, non sarebbe stata richiesta dalla Corte ai consulenti: si rimanda pertanto a quanto già esposto ai precedenti paragrafi. 11.- Alla soccombenza di Amco segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. 55 del 2014 ed al valore del credito ipotecario ammesso al passivo (1,9 milioni) –si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara estinto il processo tra Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano e Fallimento Keller Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione a spese compensate. Rigetta il ricorso incidentale. Condanna Amco – Asset Management Company – s.p.a. a rifondere in favore delle controparti, Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano e Fallimento Keller Elettromeccanica s.p.a. in liquidazione, le spese del presente grado, che liquida, per ciascuna, in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione d