Court dismisses appeal due to procedural extinction via formal waiver under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppe Ambrogio extinguished due to a formal waiver submitted by the appellant. The proceedings involved a dispute between Ambrogio and the Municipality of Rende regarding administrative legality, where the opposing party argued for the appeal's dismissal. The court ruled that the procedural prerequisites for the appeal were no longer met because the appellant voluntarily renounced the litigation under Article 390 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court declares an appeal extinguished when the appellant formally renounces the litigation, thereby removing all procedural prerequisites for the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
– rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato a l ricorso dall’avvocato Ernesto Biondo,che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliat o in Roma, alla viaG. Belli, n. 36 , presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Forlini. RICORRENTE contro COMUNE di RENDE – c.f./p.i.v.a. 00276350782 – in persona del sindaco pr o tempore, rappresentato e dife so disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall’avvocato Santo Spadafora e dall’avvocato Andrea Delmorgine; elettivamente domiciliat o in Roma, alla via Renzo da Ceri, n. 195 , presso lo studio dell’avvocato Alberto Pugliese.
CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanzan. 197 6 - 2 5 .9 / 1 . 10 . 202 0 della Corte d’Appello di Catanzaro , udita la relazione nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 del consigliere dottor Luigi Abete, preso atto che Giuseppe Ambrogio ha allegato rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso iscritto al n. 1666 -2021 R.G. , datata 26.2.2026 e notificata a controparte; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione va assunta con riferimento alle spese di lite; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto daGiuseppe Ambrogio ed iscritto al n. 1666 - 2021R.G. Così deciso in Roma il 5 marzo 2026 Il presidente Mauro Di Marzio