Court allows claim for damages due to illegal credit bureau reporting of a related company's debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower appellate court's rejection of the plaintiffs' claim for damages caused by an illegal credit bureau report. The plaintiffs argued that the report was illegal because the related company was insolvent, not merely in arrears, and this report directly caused their loan denial. The court ruled that the appellate court erred by failing to verify the defendant's company's actual financial deficit status, thereby allowing the claim to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1337 c.c.; Art. 2043 c.c.; Art. 75 c.p.c.: The court must verify if a credit bureau report constitutes an illegal act by assessing the debtor's actual financial deficit status rather than assuming non-payment implies insolvency, and must recognize causal links between such reports and third-party damages.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 25592/2021proposto da: VANNI srl;ANVA srl; in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e di fes e dall’a vv. to Raffaele Mario Vavalà , per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- INTESA SANPAOLO spa (già UBI LEASING spa), in persona del legale rappres. p.t., rappres. edifesa dagli avv.tiCorrado Grillo, Augusto Azzini, Andrea Zaglio, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1785/2021, della Corte di Appello di Roma , depositata in data 9.03.2021; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 23.02.2026dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo. RILEVATO CHE Vanni srl e Anva srl citarono innanzi al Tribunale di Roma la Ubi Leasing spa deducendo che la convenuta, dopo aver intavolato trattative per conciliare una causa (opposizione a decreto ingiuntivo) in corso tra le parti, relativa ad un debito derivante da leasing, non aveva formalizzato una transazione, così determinando la segnalazione della Anva srl alla Centrali rischi della Banca d’Italia. Pertanto, l’attrice chiedeva la condanna della stessa convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, nella misura di euro 2.500.000,00.
Il Tribunale, con sentenza del 17.9.2015, rigettava la domanda, osservando che, premesso che l’azione promossa era da ricondurre all’ambito dell’art. 1337 cc, in tema di responsabilità precontrattuale, era da accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Vanni srl, e cheil danno non era stato provato. Con sentenza del 9.3.2021, la Corte territoriale rigettava l’appello principale delle due società, dichiarando inammissibile l’appello incidentale della Ubi leasing spa , osservando che: pur condividendo quanto affermato dalle appellanti (circa la qualificazione della domanda come dirisarcimento extracontrattuale) tuttavia tale domanda non era da accogliere in quanto, sulla base della loro stessa ricostruzione dei fatti, la segnalazione della Anva srl non era illegittima derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in forza del contratto di leasing per la somma di euro 41.851,73, per il periodo gennaio 2003-ottobre 2004; non era fondato il motivo concernente la ritenuta carenza di legittimazione attiva della Vanni srl, in quanto soggetto estraneo all’Anva srl- non essendo stata documentata attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 cc o altra forma di collegamento che abbia potuto comportare un danno conseguente alla suddetta segnalazione- ed essendo irrilevante l’identità della compagine sociale; era assorbito il terzo motivo riguardante la valutazione d’insussistenza del nesso di causalità tra gli illeciti contestati alla società convenuta e i danni richiesti; infine, non potevano essere accolte le istanze istruttorie in quanto non riproposte in appello; era invece inammissibile l’appello incidentale per mancanza d’interesse ad impugnare, stante il rigetto della domanda risarcitoria.
Vanni srl e Anva srl ricorrono in cassazione, avverso la sentenza d’appello,con cinque motivi. Intesa Sanpaolo spa (già Ubi Leasing spa) resiste con controricorso, illustrato da memoria. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 53, 67, 108, 170, d.lgs. n. 385/1993, della delibera CICR 29.3.1994 istitutiva della Centrale- Rischi, e della circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11.2.1991 sul funzionamento della stessa Centrale, per aver la Corte d’appello affermato la legittimità della segnalazione in mancanza dei presupposti di legge (situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile ad una crisi d’insolvenza), non essendo invece motivo idoneo a ciò il mero inadempimento.
Al riguardo, le ricorrenti lamentano che la Corte d’appello non abbia esaminato e valutato la documentazione prodotta sulla capacità patrimoniale delle due società (bilanci; perizia di stima). Il secondo e terzo motivo denunziano nullità della sentenzaimpugnata per omessa pronuncia, e per motivazione apparente, per aver la Corte territoriale dichiarato la legittimità della segnalazione a sofferenza sull’esclusivo presupposto del rapporto creditizio tra le parti. Il quarto e quinto motivo denunziano violazione degli artt. 75 cpc, 2043 cc, 112 cpa, 111 Cost.,ex art. 360, nn. 4 e 5, cpc, nullità della sentenza per motivazione apparente, per aver la Corte d’appello ritenuto la carenza di legittimazione attiva della Vanni srl per la mancanza di collegamento societario con la segnalata Anva srl, avendo invece la prima societàagito azionando un proprio diritto autonomo, afferente ai danni subiti a seguito della comunicazione dell’Unicredit che le aveva negato il mutuo proprio per la segnalazione della collegata Anva, pur essendo stata documentata l’avvenuta estinzione del debito, con richiesta di restituzione della somma di euro 550.000,00 alla scadenza contrattuale del 30.4.2009.
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamentepoiché tra loro connessi, sono fondati. Invero, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che la segnalazione alla Centrale dei Rischi non poteva considerarsi illegittima, «derivando dal mancato pagamento dei canoni dovuti in virtù di contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di macchinari … Conseguentemente, nessun danno, la UBI è tenuta a risarcire», incorrendoin una evidente violazione della disciplina regolante la suddetta segna lazione , come richiamata nella rubrica del primo mezzo, omettendo del tutto di considerare la giurisprudenza consolidata di questa Corte-cui il collegio intende dare continuità-secondo cui, ai fini dell'obbligo di segnalazione al «servizio per la centralizzazione dei rischi bancari» (cd.
Centrale dei rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in «sofferenza» allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle «Istruzioni» emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come «deficitaria», ovvero come «grave difficoltà economica», senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di «definitiva irrecuperabilità» (Cass, n. 26361/2014; n. 31921/2019).
Nella specie, come detto, la Corte d’appello ha omesso ogni verifica del fatto che la società segnalata versasse in gravidifficoltà economiche. Gli altri motivi, esaminabilicongiuntamente, sono del pari fondati per aver la Corteomesso di tener conto della comunicazione indirizzata alla Vanni srl da Unicredit circa l’impossibilità di concedere il mutuo, in ragione dell’avvenuta segnalazione dell’Anva srl alla Centrale dei rischi, e della posizione di collegata della società segnalata, emergendo dunque un chiaro rapporto di causalità tra la condotta della convenuta e il danno lamentato.
Per quanto suesposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma che dovrà riesaminare la fattispecie in conformità dei principi richiamati e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine