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Ordinanza — n. 5590/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against shareholder exclusion in capital company, rejecting analogies to partnership law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5590/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Euromeccanica 92 S.r.l. against the exclusion of two shareholders from the company. The court held that the lower courts correctly applied capital company rules, noting the shareholder's tacit revocation of his withdrawal request and the validity of the assembly's decision. The court rejected the argument that unanimous consent was required, emphasizing that the company is a capital entity governed by standard quorum rules rather than partnership law.

Regesto Legislator

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Art. 2473-bis c.c.; Art. 91 c.p.c.: In a limited liability company, the exclusion of a shareholder based on a valid assembly decision does not require unanimous consent, and costs are allocated according to the principle of virtual defeat when a party merely joins the opposing side without initiating the dispute.

Parole chiave

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shareholder exclusion limited liability company tacit revocation of withdrawal assembly quorum costs allocation virtual defeat capital company law esclusione del socio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2473-bis c.c.
c) che la decisione presa dall’ assemblea in relazione alla posizione del Carnevale andava , quindi , qualificata come sua esclusione dalla compagine societaria ex art. 2473 - bis cod.
Art. 91 c.p.c.
c) Terzo motivo : « VIOLAZIONE DELL’ART. 91 C.P.C. NELLA PARTE IN CUI LE SPESE DI LITE DEL GRADO DI APPELLO SONO STATE POSTE A CARICO IN SOLIDO ANCHE DELLA EUROMECCANICA 92 S.R.L.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
(Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).
Art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
ART. 2473 C.C
a) Primo motivo: «FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2473 C.C.
ART. 2479 ter c.c
b) Secondo motivo: «FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2479 ter c.c.
art. 2479-ter cod. civ
La Riforma del diritto societario del 2003, nell’introdurre l’art. 2479-ter cod. civ., ha disciplinato l’ invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l.
ART. 91 C.P
c) Terzo motivo : « VIOLAZIONE DELL’ART. 91 C.P.C.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
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Testo completo

2/2022R.G. proposto da: Euromeccanica 92 S.r.l. , in persona del l.r.p.t., D i M anno Fernando, DiManno C laudio e P annozzo T onino , r appresenta t i e difesidall’avv. Enzo Biasillo , giusta procura in atti; - ricorrent i - Contro Carnevale A rcangelo e C andeloro P iero , r appresenta ti e dife si dagli avv.ti Francesco Di Ciollo e Tiziana Agostini , giusta procura in atti; -controricorrenti - Oggetto: s.r.l. qualità socio accertamento AC –10/03/2026 r.g. n. 02712/2022 Cons. est. Paolo Fraulini avverso l a sentenza della Corte di appello di Roma n. 7720/21 , pubblicata in data 18 novembre 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ma rzo 202 6 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La E uromeccanica 92 s .r.l. (in prosieguo, breviter : “la società”) e i suoi soci Fernando D i M anno , C laudio D i M anno e Tonino P annozzo ha nno proposto ricorso , affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di Roma ha confermato la sentenzacon cui il Tribunale di Latina aveva respinto la domanda da essi proposta nei confronti degli altri due consoci Arcangelo Carnevale e Piero Candeloro, avente a oggetto l’accertamento della persistente qualità di socio in capo ad Arcangelo Carnevale , fondata sull’assunto che la deliberazione della società del 25 ottobre 2007 doveva ritenersi invalida , siccome approvata a maggioranza dei soci presenti in assemblea e non all’ unanimità , come avrebbe dovuto , posto che lo scioglimento del rapporto limitatamente a un socio, in mancanza di previsione statutaria e di ricorrenza di un’ipotesi di recesso legale, avrebbe potuto avvenire solo con una modifica del contratto sociale.

2. Arcangelo Carnevale e Piero Candeloro hanno resistito con controricorso.

3. La Corte di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato:

a) che appariva decisiva , ai fini del decidere, la circostanza dell’intervenuta revoca tacita della volontà di recedere da parte del Carnevale, essendo pacifico che all’assemblea del 25 ottobre 2007 il Carnevale, rapp r e se ntato da suoi procuratori, aveva espresso c on chiarezza il suo voto r.g. n. 02712/2022 Cons. est. Paolo Fraulini contrario all’accoglimento della sua originaria espressione del recesso, così manifestando implicitamente la volontà di revocare la sua precedente manifestazione di volontà diretta a sciogliersi dal vincolo scaturente dal contratto sociale;

b) che, in mancanza di previsionestatutaria in senso contrario, la dichiarazione di recesso manifestatadal socio non ha effetto immediato, prima della presa d’atto in sede assembleare, né è irretrattabile , sicché del tutto legittima era la revoca del recesso manifestata dal socio in aperturadi assemblea;

c) che la decisione presa dall’ assemblea in relazione alla posizione del Carnevale andava , quindi , qualificata come sua esclusione dalla compagine societaria ex art. 2473 - bis cod. c iv . ;

d) che , posto che nessuna norma impone alla s.r.l. di prevedere obbligatoriamente nello statuto le cause di esclusione, l’invalidità della relativa deliberazione, per qualsiasi motivo dedotta, ridonda in sola annullabilità e non trasmoda in alcun modo in nullità, sicché, ai fini della legittimazione all’impugnazione, essa resta riservata ai soli dissenzienti , mentre nella specie i Di Manno e il Pagnozzo non eranotali, avendo votato a favore dell’approvazionedella decisione del 25 ottobre 2007.

4. I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta :

a) Primo motivo: «FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2473 C.C. E DEGLI ARTT. 1326 E 1328 C.C. (Art 360 comma 1 n.5 c.p.c.) NELLA PARTE IN CUI LA CORTE DI APPELLO HA RITENUTO, TRAMITE PRESUNZIONE, CHE IL VOTO CONTRARIO DEL SOCIO RICHIEDENTE IL RECESSO ALL’ADOZIONE DELLA DELIBERA CON LA QUALE SI DISPONEVA L’ACCOGLIMENTO DELLA SUA RICHIESTA, FOSSE DA CONSIDERARE COME REVOCA TACITA r.g. n. 02712/2022 Cons. est. Paolo Fraulini DELLA VOLONTA’ DI RECEDERE E CONSEGUENTEMENTE LA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE ANDASSE QUALIFICATA COME DI ESTROMISSIONE DEL SOCIO E CHE AL MOMENTO DELL’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE LA RICHIESTA DI RECESSO FOSSE ANCORA REVOCABILE.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di considerare che la presunta revoca della richiesta di recesso del socio, peraltro non esplicita, sarebbe avvenuta, contestualmente all’accettazione della richiesta da parte degli altri soci, al momento della votazione sulla delibera oggetto di causa, e solo dopo che i soci Claudio e Fernando Di Manno nonché Tonino Pannozzo avevano già espresso voto favorevole; inoltre,la motivazione del voto contrario espressa e verbal izzata in assemblea dai procuratori del Carnevale, ma anche dall’altro socio Piero Candeloro, era fondata sulla mancata quantificazione del valore della quota del socio che chiedeva di recedere sicché,più che esprimere una revoca tacita della richiesta di recesso, il voto contrario andava interpretato come una conferma della volontà di recedere, ulteriormente rafforzata dalla richiesta di quantificazione e corresponsione del valore della quota, quantificazione per la quale la legge prevede specifiche modalità alle quali nel verbale di assemblea si demandava.

Il motivoè inammissibile. In via generale e di sistema, la sentenza impugnata è corretta laddove afferma che nella disciplina delle s.r.l. il recesso del socio è un atto di volontà unilaterale, non soggetto a particolarivincoli di forma impostidalla legge. Invero, va ribadito quanto già affermato in proposito da questa stessa Sezione ( Ordinanza n. 4481 del 19/02/2021), secondo cui la disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam, prevista per l'atto costitutivo della r.g. n. 02712/2022 Cons. est. Paolo Fraulini società a responsabilità limitata, non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 cod.civ . stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, con il solo limite delle inderogabili ipotesi previste nel primo comma del citato articolo, fatte salve ulteriori ipotesi convenzionali e affidate a specifiche previsioni statutarie.

Nella specie, la Corte territoriale ha accertato che il socio Carnevale, il quale prima dell’assemblea aveva manifestato la volontà di recedere dalla società, n el corso della prima assemblea successiva a tale dichiarazione, per il tramite dei suoi procuratori, votando contro la presa d’atto di tale volontà , ha implicitamente revocato il recesso. Tale accertamento non è efficacemente contrastato dal motivo di ricorso in esame che, senza in alcun modo lamentare l’erronea applicazione dei canoni ermeneutici che regolano in astratto l’interpretazione degli atti negoziali (tra cui rientra anche la deliberazione dell’assemblea dei soci di s.r.l.), si limita a opporre all’interpretazione fornita dal giudice d i appello una propria personale e diversa interpretazione, che viene affermata come corretta, senza tuttavia che tale valutazione sia preceduta dalla dimostrazione delle ragioni che dimostrerebbero l’erroneità di quella fornita dal giudice del merito .

In tale contesto, ciò che il motivo in esame finisce per chiedere a questa Corte di sola legittimità è una non consentita riedizione del giudizio valutativo dei fatti e delle prove in atti, che è giudizio che appartiene in via esclusiva alla fase di merito e , nei termini proposti con la censura in esame,non può trovare ingresso in questa sede.

b) Secondo motivo: «FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2479 ter c.c. (Art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.) NELLA PARTE IN CUI LA r.g. n. 02712/2022 Cons. est. Paolo Fraulini CORTE DI APPELLO HA RITENUTO CHE LA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 25.10.2007 FOSSE DA CONSIDERARE INFICIATA DA ANNULLABILITA’ O NULLITA’ E NON INVECE INESISTENTE.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver considerato che , se la delibera assembleare della società è un atto formato dall’incontro delle volontà dei soci, quando con tale delibera risulta modificato un precedente accordo preso con il consenso di tutti i soci, necessariamente è richiesto nuovamente il consenso unanime, in difetto del quale viene a mancare il principale elemento costitutivo della fattispecie contrattuale, ovvero il consenso stesso, sicché qualsiasi atto formato in assenza di tale elemento deve essere considerato inesistente, compresa, nella specie , la relativa deliberazione assembleare.

Il motivo è infondato. L’inesistenza della deliberazione assembleare è una categoria residuale di invalidità che la giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 1, Sentenza n. 26199 del 27/09/2021) ha del tutto condivisibilmente confinato a ipotesi del tutto peculiari , in cui non sia affatto possibile imputare quanto deciso alla società che astrattamente risulta destinataria degli effetti della decisione, come nelle ipotesi in cui la deliberazione sia assunta esclusivamente da non soci o quando, per qualsivoglia altra ragione, la deliberazione assunta sia talmente distante dal canone legale ordinariamente previsto da non poter in alcun modo essere ritenuta idonea a vincolare la società cui apparentemente si riferisce (sul punto, si veda Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 20/01/2011). r.g. n. 02712/2022 Cons. est.

Paolo Fraulini In tutti gli altri casi, i vizi deducibili in fase di impugnazione della deliberazione assembleare , in dipendenza della loro gravità, possono essere ricondotti alle categorie della nullità o dell’annullabilità. Nella specie, la Corte territoriale ha espressamente motivato nel senso che, revocato il recesso, il voto favorevole dell’assemblea alla proposta di presa d’atto del re ce sso del Carnevale, iscritta all’ordine del giorno dell’ assemblea , fosse qualificabile come esclusione del socio, come tale riconducibile a un’ ipotesi di annullabilità e, pertanto , non impugnabile dai soci che, come gli odierni ricorrenti persone fisiche, avevano votato a favore della proposta.

La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è corretta , anche se sono necessariein diritto alcune precisazioni. La Riforma del diritto societario del 2003, nell’introdurre l’art. 2479-ter cod. civ., ha disciplinato l’ invalidità delle decisioni dei soci di s.r.l. in via autonoma rispetto al passato, quando la relativa disciplinaera mutuata dal rinvio alla disciplina dell a s.p.a. Per l’effetto, nel sistema odierno, le decisioni dei soci di s.r.l. hanno abbandonato la dicotomia nullità/annullabilità, che è rimasta tale nella disciplina delle s.p.a., essendo applicabile il generale rimedio dell’invalidità, come fatto palese dalla stessa rubrica dell’art. 2479-tercod. civ.

Il medesimo articolo, peraltro , distingue al suo interno tra ipotesipiù lievi di invalidità (primo comma), per cui resta la legittimazioneai soli soci che non hanno consentito alla decisione, da ipotesi più gravi (terzo comma), in cui la legittimazioneè data a chiunque vi abbia interesse , sia o meno un organo della società, poi entro limiti di tempo o senza limite, r.g. n. 02712/2022 Cons. est. Paolo Fraulini quest’ultima essendo una categoria che contempla ipotesi di assai rilevante gravità. La sentenza impugnata è, tuttavia, corretta nella sua conclusione , giacché applica il criterio di legittimazione all’impugnazione della decisione di s.r.l. previsto dal primo comma del citato art. 2479 - ter, rilevando che tale legittimazione non spetta ai soci che, come le persone fisiche odiern e ricorrent i , abbi a no con il loro voto consentito all’approvazione della decisione.

A fronte di tale accertamento, riservato in fatto all’interpretazione del giudice del merito, il motivo in esame oppone considerazioni del tutto eccentriche, che - anziché contestare la correttezza dell’applicazione de i canoni ermeneutici - fanno riferimento al regime delle società di persone, invocando la presunta necessità dell’unanimità dei consensi collegata alla modifica del contratto di società, dimenticando che nella specie si è i n presenza di una società di capitali, come tale disciplinata dalle norme di legge che, ove come nella specie non derogate da previsioni statuarie , prevedono ipotesi tipiche di invalidità dell a deliberazione assembleare, che si fonda sul principio ordinario di funzionamento degli organi collegiali e, in definitiva, sul controllo dell’ avvenuto rispetto dei quorumcostitutivi e deliberativi previsti , nella specie in alcun modocontestati nella censura in esame.

c) Terzo motivo : « VIOLAZIONE DELL’ART. 91 C.P.C. NELLA PARTE IN CUI LE SPESE DI LITE DEL GRADO DI APPELLO SONO STATE POSTE A CARICO IN SOLIDO ANCHE DELLA EUROMECCANICA 92 S.R.L. NONOSTANTE QUESTA - GIA’ SOCCOMBENTE IN PRIMO GRADO - NON ABBIA PROPOSTO IMPUGNAZIONE. (Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.). », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver condannato alle r.g. n. 02712/2022 Cons. est. Paolo Fraulini spese di secondogrado anche la società, omettendo di considerare che può essere considerata soccombente solo la parte che abbia dato luogo al giudizio o abbia resistito infondatamente allo stesso, ma tale non è la società odierna ricorrente che, nel caso di specie , non ha proposto l’appello, masi è limitata a costituirsi nello stesso, svolgendo mere difese, senza in alcun modo aver dato impulso alla lite attraverso tale attività difensiva.

Il motivoè infondato: la Corte di appello, dando atto che la società si era costituita aderendo espressamente alle ragioni proposte dai due soci appellanti (vedi pag. 3 sentenza impugnata) e soccombentiha, evidentemente , applicato per la società il principio della soccombenzavirtuale.

2. Il ricorso va, quindi, complessivamente respinto .

3. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna Euromeccanica 92 S.r.l., in persona del l.r.p.t., Di Manno Fernando, Di Manno Claudio e Pannozzo Tonino a rifondere a Carnevale Arcangelo e Candeloro Piero le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre r.g. n. 02712/2022 Cons. est. Paolo Fraulini alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors