Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Proietti Mari Paola, did not respond to the proposal sent by the court, while the respondent, Finlega Soc. Coop., argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17056/2025 R.G. proposto da: Proietti Mari Paola, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Felli -ricorrente- contro Finlega Soc. Coop. In L.c.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Bozzi -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Tivoli n. 7897/2025, pubblicato in data 23/06/2025, nel procedimento RG n. 420/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 17056/2025 Numero sezionale 118/2026 Numero di raccolta generale 5581/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EURO 3.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 17056/2025 Numero sezionale 118/2026 Numero di raccolta generale 5581/2026 Data pubblicazione 12/03/2026