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Ordinanza — n. 5572/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; appeal against debt restructuring homologation must be filed within 30 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5572/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Tesagel S.r.l. challenged a lower court's rejection of its claim to homologate a debt restructuring agreement following a failed previous bankruptcy plan. The court ruled that appeals against such homologation decisions must be lodged within thirty days of notification, a period the appellant failed to meet.

Regesto Legislator

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Art. 183, comma 1 l.fall.; Art. 18, comma 14 l.fall.: Appeals against court decisions on debt restructuring homologation must be filed within thirty days of notification; appeals filed after this period are inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy_restructuring homologation_decision cassation_deadline procedural_inadmissibility debt_restructuring_agreement consolidamento del debito ristrutturazione aziendale opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 183, comma 1 l.fall.
— Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari – sezione di Sassari, ha rigettato il reclamo ex art. 183 l.fall.
Art. 182 bis, comma 5 l.fall.
avverso il decreto del Tribunale di Tempio Pausania che aveva respintola domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e ter l.fall.
Art. 18, comma 14 l.fall.
— Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari – sezione di Sassari, ha rigettato il reclamo ex art. 183 l.fall.
Art. 18, comma 13 l.fall.
— Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari – sezione di Sassari, ha rigettato il reclamo ex art. 183 l.fall.
Art. 137 bis disp. att. c.p.c.
2450/2024 del 18.12.2024, reso il giorno 18.12.2024, non notificato», ma, sulla base della documentazione acquisita d’ufficio tramite la cancelleria di questa Corteex art. 137 bis disp. att. c.p.c., esso risulta in realtà notificato a cura della cancelleria del giudice a quo in data 18.12.2024.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
2450/2024 del 18.12.2024, reso il giorno 18.12.2024, non notificato», ma, sulla base della documentazione acquisita d’ufficio tramite la cancelleria di questa Corteex art. 137 bis disp.
art. 137 bis disp. att. c.p
2450/2024 del 18.12.2024, reso il giorno 18.12.2024, non notificato», ma, sulla base della documentazione acquisita d’ufficio tramite la cancelleria di questa Corteex art. 137 bis disp. att. c.p.c., esso risulta in realtà notificato a cura della cancelleria del giudice a quo in data 18.12.2024.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 24/12/2024, n. 34378
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4055/2025 R.G. proposto da : Tesagel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Da Riva Grechi unitamente all’avvocato Giorgio Nazzi -ricorrente- contro Commissario g iudiziale della p rocedura di concordato preventivo di Tesagel S.r.l. n.3/2015 del Tribunale di Tempio Pausania -intimato- avverso il decreto della Corte d'Appello Sez. dist. d i Sassari n. 99/2024 depositato il 18/12/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2026 dal Consigliere Paola Vella.

FATTI DI CAUSA 1. — Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari – sezione di Sassari, ha rigettato il reclamo ex art. 183 l.fall. proposto da Tesagel S.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Tempio Pausania che aveva respintola domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e ter l.fall. presentato dopo la mancata esecuzione di un precedente concordato preventivo in continuità aziendale omologato. 2. — Avverso detta decisione Tesagel S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimato Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. — Il ricorso, che è stato notificato al Commissario giudiziale intimato in data 12.2.2025, è inammissibile in quanto tardivo. 4. — Il ricorrente in esordio indica il decreto impugnato come «n. crol. 2450/2024 del 18.12.2024, reso il giorno 18.12.2024, non notificato», ma, sulla base della documentazione acquisita d’ufficio tramite la cancelleria di questa Corteex art. 137 bis disp. att. c.p.c., esso risulta in realtà notificato a cura della cancelleria del giudice a quo in data 18.12.2024. 5.

— Questa Corte ha chiarito che il provvedimento emesso dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il decreto di omologazione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., sia nel concordato preventivo che nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (che lo richiama nell’art. 182 bis, comma 5, l.fall.) è ricorribile per cassazione entro il termine breve di trenta giorni, previsto dall'art. 18, comma 14, l.fall., decorrente dalla notificazione del testo integrale del provvedimento effettuata dal cancelliere, ai sensi dell'art. 18, comma 13, l.fall., mediante posta elettronica certificata (Cass.

Sez. 1, 24/12/2024, n. 34378, Rv. 673393 - 01). 6. —Ne discende che il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il prescritto termine di trenta giorni ed è perciò inammissibile, senza statuizione sulle spese ma con il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso ar