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Decreto — n. 5569/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5569/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5569/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21821/2024 R.G. proposto da: Consorzio Cepav Due in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Sanalitro unitamente all’avvocato Luigi Valentino Damone -ricorrente- contro Olioso Pierino, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Biondaro unitamente all’avvocato Luigi Biondaro -controricorrente- nonché contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Venezia n.636/2022 depositata il 29/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 5569/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Consorzio Cepav Due in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Sanalitro unitamente all’avvocato Luigi Valentino Damone -ricorrente- contro Olioso Pierino, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Biondaro unitamente all’avvocato Luigi Biondaro -controricorrente- nonché contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Venezia n.636/2022 depositata il 29/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;

Parole chiave

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abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria procedura pendente desistenza dall'azione restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21821/2024 R.G. proposto da: Consorzio Cepav Due in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Sanalitro unitamente all’avvocato Luigi Valentino Damone -ricorrente- contro Olioso Pierino, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Biondaro unitamente all’avvocato Luigi Biondaro -controricorrente- nonché contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Venezia n.636/2022 depositata il 29/02/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;

Numero registro generale 21821/2024 Numero sezionale 110/2026 Numero di raccolta generale 5569/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11/03/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 21821/2024 Numero sezionale 110/2026 Numero di raccolta generale 5569/2026 Data pubblicazione 12/03/2026