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Decreto — n. 5568/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 5568/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 5568/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.129/2025 R.G. proposto da: Mazzeo Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Castiello -ricorrente- contro Marro Maurizio, Fallimento C.g.p. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3422/2024 depositata il 31/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e mancanza di difese delle parti intimate; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difese della parte intimata;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 5568/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Mazzeo Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Castiello -ricorrente- contro Marro Maurizio, Fallimento C.g.p. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3422/2024 depositata il 31/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e mancanza di difese delle parti intimate; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difese della parte intimata;

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento diritto di ottenere una decisione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e mancanza di difese delle parti intimate; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.129/2025 R.G. proposto da: Mazzeo Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Castiello -ricorrente- contro Marro Maurizio, Fallimento C.g.p. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3422/2024 depositata il 31/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e mancanza di difese delle parti intimate; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante la mancanza di difese della parte intimata;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 129/2025 Numero sezionale 109/2026 Numero di raccolta generale 5568/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Così deciso in Roma, il 11/03/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 129/2025 Numero sezionale 109/2026 Numero di raccolta generale 5568/2026 Data pubblicazione 12/03/2026