Decreto — n. 5563/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6225/2025 R.G. proposto da: Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Filipponi unitamente all’avvocato Igor Benetazzo -ricorrente- contro Rasconà Silvia, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone De Anna unitamente all’avvocato Maria Cecilia Felsani -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Spoleto n.2449/2023 depositata il 05/02/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 5563/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Filipponi unitamente all’avvocato Igor Benetazzo -ricorrente- contro Rasconà Silvia, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone De Anna unitamente all’avvocato Maria Cecilia Felsani -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Spoleto n.2449/2023 depositata il 05/02/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILELa Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6225/2025 R.G. proposto da: Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Filipponi unitamente all’avvocato Igor Benetazzo -ricorrente- contro Rasconà Silvia, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone De Anna unitamente all’avvocato Maria Cecilia Felsani -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Spoleto n.2449/2023 depositata il 05/02/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Numero registro generale 6225/2025 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 5563/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Così deciso in Roma, il 11/03/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 6225/2025 Numero sezionale 107/2026 Numero di raccolta generale 5563/2026 Data pubblicazione 12/03/2026