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Ordinanza — n. 5546/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and challenge to expert report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5546/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry of Economy and Finance's appeal against the Catanzaro Court of Appeal's decision inadmissible. The Ministry argued the lower court erred in fact-finding regarding property status and damage calculations, but the court found these grievances lacked the required specificity under civil procedure law. Furthermore, the court ruled that challenging the valuation by the official technical expert constitutes a request for a new trial rather than a valid cassation ground.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 132 of the Code of Civil Procedure: Appeals against cassation are inadmissible if they fail to specify how the law was violated or if they merely challenge the factual evaluation of an official technical expert report.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity official technical expert ne bis in idem dolo in occupation civil procedure code state domain property titolarità economica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
in data 16.6.2025, con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
in data 16.6.2025, con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 132 cod. proc. civ.
civ., l’art. 132 cod. proc. civ., la motivazione sul dolo e la colpa del sig.
Art. 115 cod. proc. civ.
civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale tenuto conto che la ctu aveva liquidato il danno da indebita occupazione.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2043 cod. civ.
Art. 39 cod. proc. civ.
articolo 39 cod. proc. civ
Entrambi i convenuti contestavano la demanialità del terreno ed eccepivano in via preliminare la litispendenza ai sensi dell'articolo 39 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
civ., la violazione art. 2909 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7566/2017 R.G. proposto da : MINISTERO ECONOMIA e FINANZE e AGENZIA DEL DEMANIO ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ; . -ricorrente- contro CALABRO EDIL TURIST SRL IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, VITTORIO RAIOLA e FRANCESCA AIELLO MONTORRO -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1741/2016 depositata il 02/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

RILEVATO CHE 1.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1741/2016 depositata il 2/11/2016. 2.La vicenda trae origine dal contenzioso avviato con citazione notificata nel 1993 dal Ministero delle finanze nei confronti di Montorro Antonino e Aiello Francesca per sentir accertare che essi detenevano arbitrariamente l'immobile sito in agro di Nocera Torinese, Località “Macchia” identificato al foglio 18, particelle 7, 12, 13, 73, 74, 75 e 76 in quanto intestato al demanio dello Stato, ramo Marina mercantile.

Si trattava di un appartamento ubicato al piano terra. Inoltre il Ministero chiedeva, oltre alla condanna al rilascio, quella al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi.

3. Si costituiva il sig. Antonino Montorro mentre restava contumace la sig.ra Francesca Aiello; si costituiva anche il sig. Vittorio Raiola che nel frattempo aveva acquistato l'immobile oggetto di causa. Entrambi i convenuti contestavano la demanialità del terreno ed eccepivano in via preliminare la litispendenza ai sensi dell'articolo 39 cod. proc. civ. avendo il Ministero convocato in altro giudizio avente lo stesso oggetto, la società Calabro Edil Tourist s.r.l. (d’ora in poi CET) dante causa della parte convenuta, della quale chiedevano la chiamata in causa.

Autorizzata la chiamata in causa, la CET si costituiva sostenendo che l'immobile oggetto di causa insisteva su un terreno di esclusiva proprietà privata come confermato dalla sentenza del 17 maggio 1986 resa a conclusione di un giudizio fra il Ministero delle finanze e la CET. 4.La causa era decisa con la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 24 dicembre 2005 che rigettava la domanda del Ministero. Quest'ultimo spiegava appello e nel giudizio di gravame si costituiva il sig. Raiola resistendo all’impugnazione e articolando appello incidentale.

L'appellante principale contestava che erroneamente il tribunale aveva respinto la domanda argomentando che la corte d'appello con la sentenza n. 549 del 2004 aveva dichiarato l'appartenenza al demanio delle(sole) particelle n. 84, 85, 86, 87, 88, 90 e 91 del foglio 18, in tal modo trascurando di accertare a mezzo ctu che le particelle riconosciute demaniali dalla corte d'appello erano derivate a seguito della lottizzazione eseguita dalla originaria particella n. 73 del foglio di mappa n.

18. L'immobile oggetto del giudizio era situato nel lotto denominato Orione e ricadeva nelle particelle n. 90 e 91 del foglio di mappa n. 18 riconosciute demaniali. Pertanto, dato atto che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che il bene rivendicato dal Ministero ricadesse sull'area riconosciuta come non demaniale ed accertato che le particelle riconosciute demaniali dalla corte d'appello con la sentenza del 2004 derivavano dalla particella n.73, la corte territoriale argomentava che quanto sostenuto dal Ministero risultava effettivamente già statuito nella causa precedentemente instaurata dal Ministero nei confronti del CET e che quel giudicato fosse valido anche nei confronti degli aventi causa di CET con la conseguenza che la domanda oggetto del giudizio doveva ritenersi inammissibile stante il divieto del ne bis in idem. 5.Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da indebita occupazione dell’immobile, la corte d'appello ha affermato che fino alla pronuncia della sentenza n. 549 del 2004 non era configurabile alcuna occupazione dolosa o colposa in capo alla parte convenuta perché la demanialità del bene era stata riconosciuta solo con quella pronuncia.

Per il periodo successivo alla pronuncia n. 549/2004 la corte d’appello osservava che la domanda di risarcimento proposta nei confronti del sig. Raiola, ultimo acquirente dell’immobile, doveva essere rigettata perché i danni richiesti conseguivano al fatto che il Raiola fosse rimasto nella disponibilità dell’immobile di cui era stata accertata la natura demaniale, mentre, in realtà, detto pregiudizio avrebbe potuto essere evitato se il Ministero si fosse attivato portando ad esecuzione la sentenza nei confronti dell’occupante, intimandogli il rilascio e così notiziandolo ufficialmente dell’accertamento e della condanna statuita, atteso che non era stato parte del giudizio conclusosi con la suddetta sentenza.

6. La cassazione della sentenza n. 1741/2016 depositata il 2.11.2016 è ora chiesta dal Ministero con ricorso notificato il 30.03.2017 ed affidato a otto motivi.

7. La società Calabro Edil Tourist in liquidazione s.r.l. e gli altri intimati non hanno svolto attività processuale. CONSIDERATO CHE 8. Premesso che il fascicolo risulta trasmesso alla Prima Sezione Civile della Corte dalla Sezione Tributaria e pervenuto all’Area P.A. in data 16.6.2025, con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione art. 2909 cod. civ. Per avere la corte territoriale erroneamente applicato il giudicato di cui alla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.549 del 2004 all'azione risarcitoria contro Raiola, Montorro, Aiello F., Montorro M. in assenza dell'identità delle persone in quanto la sentenza 549/2004era stata pronunciata nel giudizio in cui l'unica controparte era la società Calabro Edil Tourist. 9.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc., la violazione degli articoli 2043 e 2055 cod. civ. censurando così la statuizione sul rigetto del risarcimento richiesto. 10.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360 comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omessa considerazione, sempre in relazione alla domanda di risarcimento danni, di un fatto decisivo e cioè che l'edificio ricompreso nella particella 90 è demaniale, secondo una situazione dei luoghi evidente fin dai primi anni ‘80. 11.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2697 e 2043 cod. civ. per avere errato la Corte d’appello non considerando il danno da occupazione in re ipsa. 12.Con il quinto motivo si deduce in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale tenuto conto che la ctu aveva liquidato il danno da indebita occupazione. 13.Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1. n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame del computo dei danni svolto dal ctu. 14.Con il settimo motivo si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5,cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per avere la corte territoriale erroneamente escluso il dolo in ragione della pendenza di trattative fra le parti.

15. Con l’ottavo motivo si censura, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’art. 132 cod. proc. civ., la motivazione sul dolo e la colpa del sig. Raiola.

16. Tutti i sopra enunciati motivi di impugnazione sono inammissibili.

17. In primo luogo perché privi di specificità, essendo tutte le censure formulate senza specificare, nelcaso di denunciata violazione di legge, in che modo sarebbe stato violato il richiamato parametro normativo (cfr. Cass. Sez. Un. 23745/2020). Così è per il primo motivo , che riguarda il riconoscimento dei giudicato in relazione al principio del ne bis in idem e , parimenti,per il secondo, il quarto ed il quinto motivo. 18.Le censure formulate anche come omesso esame di fatto decisivo, di cui al terzo, sesto e settimo motivo, sono invece inammissibili perché volte a sindacare la valutazione della ctu e non un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio risolvendosi la critica ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (cfr.

Cass.12387/2020; id. 8584/2022; id. 6322/2023) 19.Alla stessa conclusione di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo alla censura di omesso esame di fatto decisivo articolata in termini privi di specificità in relazione alla valutazione di esclusione del dolo dell’occupazione, auspicando, in realtà, una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie.

20. Tuttavia il giudice d'appello ha congruamente argomentato sulle circostanze di fatto e le censure, assorbito il richiamo alla ctu che manca comunque di autosufficienza, si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità.

21. In definitiva il ricorso è inammissibile.

22. Nulla va disposto in relazione alle spese essendo le controparti rimaste intimate. 23.Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in ragione della qualità della parte ricorrente, amministrazione pubblica, istituzionalmente esonerata dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass.5955/2014 Cas