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Ordinanza — n. 5512/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against arbitration award, ruling merit review precluded by foreign party status under Art. 830 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5512/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The court held that the appellate court correctly limited its review to the external motivation of the award rather than the merits. This restriction applied because one party, Penta Group, was a foreign entity at the time of the arbitration agreement, which legally barred the appellate court from deciding on the substantive merits of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 830, second comma, cod. proc. civ.; Art. 829, cod. proc. civ.: When an arbitration agreement involves a party with a seat abroad, the appellate court reviewing the award's nullity is precluded from examining the merits and must limit its assessment to the external motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
arbitration appeal merit review preclusion foreign party status appellate court limits nullity of award indennità di patrocinio compenso legato al risultato indennità del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 830, second comma, cod. proc. civ.
Le particoncordavano sul fatto che, avendo Penta sede all’estero, ai sensi dell’art. 830, secondo comma, c od.
Art. 829, cod. proc. civ.
3.–Penta adiva quindi la Corte d’appello di Milano chiedendo la nullità del lodo per carenza di assoluta di motivazione, ai sensi dell’ art. 829, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 12 novembre 2018, n. 28997
Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26825/2024 R.G. proposto da : Penta Group for Engineering a nd General Contracting (Penta General Contracting Co. LTD), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall ’A vvocato Massimo Panzarani unitamente agli Avvocati Federico Pergami e Vincenzo Aglialoro giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina, 121 presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Aglialoro econ domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro Trevi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avvocato Marco Passalacqua edagli Avvocati Giulio Ponzanelli, Paolo Di Giovanni e Massimo Baroni giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna 39 presso lo studio dell’Avvocato Marco Passalacqua e con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2601/2024depositata il 03/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal Consigliere Laura Scalia. FATTI DI CAUSA 1.–Penta Group for Engineering and General Contracting (Penta General Contracting Co. LTD), d’ora in poi per brevità solo Penta Group o Penta, società di diritto iracheno, dedita allo sviluppo e alla progettazione ingegneristica nel campo dell’energia e delle costruzioni, nel 2015 sottoscriveva con Trevi S.p.A., d’ora in poi anche solo Trevi, società italiana specializzata nelle opere ingegneristiche relative al sottosuolo, un contratto, c.d.

Pre-Bid Agreement, di consulenza e assistenza nella predisposizionedi un’offerta per la partecipazione a una gara di appalto indetta dal Ministero delle Risorse Idriche iracheno, per la manutenzione e la messa in sicurezza della diga di Mosul, oltre alla fornitura di ulteriori servizi in caso di aggiudicazione. Tra le clausole del contratto, l’art. 5 prevedeva che, in caso di aumento o riduzione del valore del p rogetto o del l avoro o dei finanziamenti (inizialmente stimati tra euro250.000.000,00 ed euro 350.000.000,00), il corrispettivo totale della società di consulenza e le relative penali dovessero essere proporzionalmente adeguati.

Trevi si aggiudicava con il G overno della Repubblica Irachena l’ appalto avente ad oggetto la manutenzione e messa in sicurezza della diga di Mosul, per un valore complessivo di euro 273.528.000,00. 2.– Insorta tra le due società controversia, esse sottoscrivevano davanti all’organismo di Conciliazione presso il Tribunale di Forlì, un “Processo verbale di conciliazione”a cui venivano allegati quattro contratti. Il 5 luglio 2018, il Ministero delle Risorse i driche iracheno e Trevi sottoscrivevano un “Addendum” al contratto di appalto, relativo allo svolgimento di ulteriori attività per un valore di euro89.259.195,00.

La società Penta, giusta clausola compromissoria contenuta nel “ Pre - Bid Agreement” (art. 7.6.), depositava domanda di arbitrato d avanti al Tribunale arbitrale di Milano per ottenere l’adeguamento del compenso in proporzione all’aumento del valore del contratto sottoscritto da Trevi con il Ministero Iracheno. Il Collegio arbitrale ritene va che, di contro a quanto eccepito da Trevi , il “Processo verbale di conciliazione”e i relativi quattro contratti non avessero efficacia novativa rispetto alla successiva sottoscrizione dell’“Addendum”e che, pertanto, Penta avesse maturato il distinto diritto alla maggiorazione del compenso.

Venivano sommati l’importo dei lavori contrattuali di euro 273.528.000 al valore di quelli aggiuntivi pari ad euro 89.259.195, di cui all’Addendum, e così per complessivi euro 362.787.195, ai sensi dell’art. 5.5. del Pre - Bid Agreement, con lodo del 24 giugno 2022 gli arbitri accoglieva no parzialmente le domande di parte attrice. La convenuta Trevi veniva condannata al pagamento di euro 450.000 , 00 complessivi, a titolo di adeguamento del compenso, di cui euro180.419,16 a titolo di compenso integrativo, con un incremento del 3,65%, corrispondente al relativo aumento del valore del contratto rispetto alla soglia inizialmente stimata, da euro 350 milioni a euro 362.787.195,00, ottenuto tra il valore iniziale dei lavori, pari ad euro 273.528.000,00 ed il valore dell’Addendum di euro 89.259.195,00 , oltre all’importo di euro 269.580,84 attribuito, in via equitativa , a integrazione dei compensi per l’attività svolta da Penta dopo il 31 dicembre 2017 e fino alla conclusione dei lavori il 21 agosto 2019.

Penta aveva richiesto l’importo di euro 7.140.735,00 sulla base di un presunto accordo verbale in forza del quale il compenso per l’assistenza e la consulenza sarebbe stato pari all’8% del valore del contratto, poi precisato in euro 7.293.527,00, ma il collegio arbitrale riteneva che non vi fosse prova di tale accordo. 3.–Penta adiva quindi la Corte d’appello di Milano chiedendo la nullità del lodo per carenza di assoluta di motivazione, ai sensi dell’ art. 829, primo comma, n. 11 cod. proc. civ.,e per omessa pronuncia su alcuni punti della domanda(art. 829, primo comma, n. 12 cod. proc. civ.).

La società Trevi chiedeva in via principale il rigetto dell’impugnazione e in via subordinata la condanna di Penta a restituire tutte le somme corrisposte in esecuzione del lodo,pari a € 494,827,90. Le particoncordavano sul fatto che, avendo Penta sede all’estero, ai sensi dell’art. 830, secondo comma, c od. proc. civ. , l’oggetto del giudizio di impugnazione avrebbe dov uto riguardare la sola fase rescindente, fatta salva l’adesione di Trevi a una decisione sul merito. 4.– La C orte d’appello di Milano , con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo che il Collegio arbitrale avesse adeguatamente esposto il percorso logico-argomentativo che l’aveva condotto alla determinazione dell’importo dovuto a titolo di adeguamento del compenso, rigettava l’impugnazione di Penta e confermava il lodo, condannando Penta alle spese. 5.–Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza, con unico motivo, Penta Group S.p.A.

Resiste con controricorso Trevi S.p.A. Il ricorso è stato avviato allatrattazione camerale. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con unico articolato mezzo, Penta Group S.p.A. deduce , in relazione al correlato primo motivo di impugnazione del lodo rigettato dalla Corte d’appello,la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 829, primo comma, nn. 5 (esposizione motivi) e 11 (lodo con disposizioni contraddittorie)cod. proc. civ.

La Corte d’appello adìta avrebbe ritenuto che l’impugnante,per denunciare la nullità del lodo da omessa motivazione , avesse erroneamente fatto riferimento all’art. 829, primo comma, n. 11 cod. proc. civ., disposizione cheriguarda l’ipotesi di motivazione contraddittoria, là dove la norma da richiamare avrebbe dovuto essere l’art. 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. che, con rinvio all’art. 823, secondo comma, n. 5 , stabilisce la nullità del lodo da mancata esposizione dei motivi. I giudici di appello si sarebbero quindi orientati nel senso di limitare il proprio accertamento alla verifica circa la sommaria esposizione delle motivazioni e di un iter logico-argomentativo che – riscontrato nella scelta effettuata dal collegio arbitrale di disattendere i criteri di quantificazione indicati da Penta e di utilizzare il criterio arbitrale del 3,65% per la determinazione del compenso aggiuntivo – avrebbe escluso la nullità del lodo anche perché,come previsto dalla clausola arbitrale, la q uantificazione era stata oggetto di una liquidazione equitativa. 1.1.– La ricorrente deduce d i avere sollevato vizio di motivazione contraddittoria e mancante del lodoe che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dalla decisione arbitrale impugnata non sarebbe stato possibile individuare l’iter logico che aveva condotto, in mod o inspiegabile, il collegio a ritenere , in patente violaz i one del da t o contrattuale, una quantificazione dell’importo d o vuto a Penta del tutto avulsa dai parametri convenzionalmente stabiliti, con sostituzione di una quantificazione che sarebbe stata esito di calcoli percentuali « del tutto arbitrari e privi di alcun ancoraggio al dato effettivo».

Espone altresì Penta di avere fatto valere dinanzi alla Corte d’appello di Milano con il primo motivo di gravame, al netto del mero richiamo normativo richiamatoin rubrica, «tanto il vizio di omessa motivazione (di cui all’art. 829 primo comma, n. 5 cpc) quanto quello di motivazione contraddittoria (di cui all’art. 829, primo comma, n. 11 cpc)». E ciò sarebbe stato tanto più vero in quanto la stessa Corte territoriale avrebbe comunque ritenuto di indagare entrambi i menzionati profili di nullità. 1.2.–La sentenza impugnata, infatti, aveva richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sia con riferimento al vizio di omessa motivazione (art. 829, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) – per i quali il difetto di motivazione, quale vizio di nullità, del lodo arbitrale, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata, così da risolversi in una motiv azione sostanzialmente inesistente– sia con riferimento alla motivazione contraddittoria (art. 829, primo comma, n. 11 cod. proc. civ.), per la regola secondo la quale il relativo vizio si ha quando vi sia contraddizione tra le varie parti del dispositivo e tra il dispositivo e motivazione.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto infondate le censure della ricorrente, esercitando un sindacato limitato alla verifica della presenza di una sommaria esposizione delle motivazioni e di un iter logico- argomentativo e che non era stato spinto a indagare i l merito delle motivazioni. Gli articoli 2 e 4 del “Pre-bid Agreement” avrebbero previsto , infatti, p er determinare il corrispettivo per le attività svolte da Penta, dei criteri specifici presenti in contratto (artt. 2 e 4 Pre-bid Agreement), che sarebbero stati in modo ingiustificat o disattesi dal la Corte territoriale , in difetto di motivazione, dove c on il lodo arbitrale si sarebbe ritenuto , in modo immotivato,di non dare ingresso ai criteri alternativi pure indicati da Penta per la determinazione del dovuto.

Gli arbitri privati avrebbero immotivatamente fissato la percentuale del 3,65% quale incremento di valore dell’appalto conseguito da Trevi giusta i lavori in “Addendum”per poi applicare, ancora in modo immotivato, detta percentuale alla soglia massima del valore ipotizzato per l’appalto, nel range compreso tra 250 e 350 milioni,anche al fine di determinare l’aumento d el compenso dovuto a Penta. Non sarebbe stato applicato, invece, a un valore mediano, anche attraverso ulteriore istruttoria. 1.3.–Inoltre, in punto di contraddittorietà della motivazione, nel lodo si era da una parte ritenuta l’efficacia causale dell’attività di consulenza e approntamento dei mezzi di Penta nel determinare l’incremento della commessa in favore di Trevi dal ministero iracheno, per poi non far discendere da siffatta premessa un aumento dei maggiori compensi della prima, anche se in contratto previsti , e la Corte d’appello non avrebbe rilevato siffatta l’indicato estremo che avrebbe comportato la non comprensibilità della ratio adottatadagli arbitri. 2.–Il motivo è inammissibile; plurime ne sono le r agioni. 2.1.–Innanzitutto, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 cod. proc. civ., i l mezzo proposto impugna la sentenza dei giudici di appello che ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, né l’esame del motivo offre occasione per mutare orientamento .

La Corte d’appello di Milanoha fatto piena applicazione della giurisprudenza di legittimità in punto di violazione dell’art. 829, primo comma, n. 11 cod. proc. civ., per il principio secondo il quale i n tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l’art. 829, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., poi trasfus o nel n. 11 della medesima disposizione, al fine di consentire l’impugnazione per nullità, va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, dove poi la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma soltanto quando impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass., Sez.

VI - I , 12 gennaio 2021 , n. 291 ; in termini , Cass., Sez. I, 5febbraio 2021, n. 2747 ). Del pari, la mancanza di motivazione rilevante è quella che ne segnala la totale omissione e, con essa, l’impossibilità di ricostruire la ratio della decisione adottata, così da tradursi in una non motivazione (Cass., Sez. I, 18 maggio 2018, n. 12321). La Corte territoriale ha vagliato i contenuti delle previsioni del lodo in punto di quantificazione dei compensi aggiuntivi maturati dalla società di consulenza e ha apprezzato la composizione fattane in via interpretativa dagli arbitri, validando in tal modo l’estrapolazione del dato convenzionale al fine di fissare, nel criterio percentuale di stima per lo scaglione massimo di riferimento (da euro 250 milioni a euro 350 milioni) e per la differenza di valore rispetto ai lavori commessi, la misura di incremento applicabile ai compensi ulteriormente maturati.

Il percorso logico è comprensibile e supera la prova di resistenza. 2.2.–Resta fermo , poi , a sostegno di altra ragione di inammissibilità del mezzo proposto, l’ulteriore principio per il quale la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., Sez.

I, 12 novembre 2018, n. 28997). Il ricorrente contesta gli esiti dell’accertamento attingendo in tal modo direttamente il merito e non indica i canoni che si vorrebbero erroneamente applicati per sostanziali dedotte mancanze di istruttoria. Si tratta di regole richiamatee applicate dalla Corte d’appello di Milano che non si espone, come tale, alle censure esposte in ricorso. 2.3.– Il motivo di ricorso è ancora inammissibile perché impropriamente diretto a sollecitare un sindacato di merito della vicenda in esame rispetto a contenuti che si atteggia no , nella materia dell’arbitrato , secondo un rigoroso e stretto perimetro.

Dove si tratti di arbitrato,infatti, nel rapporto tra arbitri e impugnazione di nullità devoluta alla cognizione della Corte d’appello, il sindacato di merito rinviene il proprio limite nell’art. 830, secondo comma , cod. proc. civ. , secondo il quale la Corte d’appello,quando annulla il lodo per i motivi di cui all’art. 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9) 11), o 12), terzo, quarto o quinto, decidenel merito la controversia salvo che non vi sia una diversa volontà espressa dalle parti. Si tratta di ipotesi, quest’ultima, che rinviene , a sua volta, deroga nella evidenza che, al momento della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, una delle parti abbia la propria sede all’estero.

Ricorrendo nella specie in esame l’estremo della residenza all’estero della società Penta, il merito è , per ciò stesso, rimasto precluso alla cognizione della Corte d’appello che ha pertanto, correttamente, orientato la propria valutazione ad un apprezzamento sulla motivazione di tipo estrinseco,volto a scrutinarne la non rispondenza ai canoni del “ difetto assoluto ” e di “ non contraddizione”. 3.–In via conclusiva il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso; Condanna la ricorrente, Penta Group for Engineering and General Contracting (Penta General Contracting Co. LTD), alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore di Trevi S.p.A.in euro 8.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor