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Decreto — n. 5453/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 5453/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. Enel Italia Spa, the appellant, voluntarily relinquished their rights, while Finmek S.p.A. accepted this withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for such a withdrawal were met under the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's voluntary withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without further substantive review.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Voluntary Withdrawal Extinction of Proceedings Supreme Court Decree Appellant Dismissal condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEil Presidente Titolare ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25982/2020 R.G. proposto da: Enel Italia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Szemere unitamente all’avvocato Francesco Mercurio -ricorrente e ricorrente incidentale - contro Finmek S.p.A. in Amministrazione Straordinaria in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato De Poli Matteo; - -Controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.1963/2020 depositata il 03/08/2020. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;

Numero registro generale 25982/2020 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 5453/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 05/03/2026 La Presidente Titolare Maria Acierno Numero registro generale 25982/2020 Numero sezionale 105/2026 Numero di raccolta generale 5453/2026 Data pubblicazione 11/03/2026