Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, Alfa Analisi Cliniche Srl, had not responded to the closure proposal submitted by the lower court, while the contrarecurrence and other parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the litigation and ordering the appellant to bear the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17457/2025 R.G. proposto da : Alfa Analisi Cliniche Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Tecame -ricorrente- contro Liquidazione Giudiziale Alfa Analisi Cliniche S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Taglialatela -controricorrente- nonché contro Sterilfarma S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Best Chemical S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Pubblico Ministero Corte Di Appello Di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, Microsystem S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.64/2025 depositata il 16/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così