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Decreto — n. 5410/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 5410/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Isp Servizi Srl, filed the appeal against a lower court decree regarding Interporto Santa Palomba Srl but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal silence as renunciation forty day deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure difetto formale di procedura documenti mancanti mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7815/2025 R.G. proposto da: Isp Servizi Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Di Giannatale -ricorrente- contro Interporto Santa Palomba Srl In Fallimento in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Latina nel RG n.3591/2024 depositato il 25/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; Numero registro generale 7815/2025 Numero sezionale 102/2026 Numero di raccolta generale 5410/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 09/03/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 7815/2025 Numero sezionale 102/2026 Numero di raccolta generale 5410/2026 Data pubblicazione 11/03/2026