Decreto — n. 5409/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6873/2025 R.G. proposto da: Rs Capital Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lanzi -ricorrente- contro Curatela Del Fallimento B f Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo d'Attorre -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia nel RG n.401/2022 depositato il 19/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 5409/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 6873/2025 R.G. proposto da: Rs Capital Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lanzi -ricorrente- contro Curatela Del Fallimento B f Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo d'Attorre -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia nel RG n.401/2022 depositato il 19/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6873/2025 R.G. proposto da: Rs Capital Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lanzi -ricorrente- contro Curatela Del Fallimento B f Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo d'Attorre -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Vibo Valentia nel RG n.401/2022 depositato il 19/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6873/2025 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 5409/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 6873/2025 Numero sezionale 101/2026 Numero di raccolta generale 5409/2026 Data pubblicazione 11/03/2026