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Ordinanza — n. 5344/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration due to lack of admissibility of preventive agreement proposal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5344/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and dismissed it without substantive examination. The appellant challenged a bankruptcy declaration following the rejection of a preventive agreement proposal based on alleged violations of bankruptcy law. The court agreed with the lower court that the proposal was not subject to a new feasibility review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 18 l.fall.; Art. 380-bis c.p.c.: The appeal against a bankruptcy declaration based on the inadmissibility of a preventive agreement proposal is inadmissible because it seeks a new scrutiny of the proposal's feasibility which belongs to the trial court's jurisdiction.

Parole chiave

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preventive agreement inadmissibility bankruptcy declaration appeal feasibility review jurisdiction accelerated decision procedure abuse of process sanctions risoluzione delle controversie modifica dei contributi di mantenimento ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 18 l.fall.
183 l.fall.» (rectius art. 18 l.fall.) «avverso la declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale cd.
Art. 161, comma 3, l.fall.
I tre motivi – 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 161, comma 3, l.fall., per l’erronea qualificazione come “non sostanziali” delle modifiche apportate all’originario piano concordatario;
Art. 186-bis l.fall.
Art. 380-bis c.p.c.
–La proposta di definizione accelerata, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: «Il ricorso non offre prospettive di accoglimento.
Art. 96, comma 4, c.p.c.
380-bis c.p.c., va disposta – esclusa la statuizione sulle spese processuali in assenza di difese degli intimati – solo la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., che viene quantificata nella misura di euro 2.500,00.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
–Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
art. 380 - bis c.p
— A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.».

Giurisprudenza citata

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Cass. 21190/2021
Italian court dismisses appeal against bankruptcy plan rejection due to insufficient feasibility analysis.
Cass. 21175/2018
Cass. Sez. U, 10955/2024
si dà atto che, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in piena conformità alla proposta ex art.
Cass. Sez. U, 27433/2023
Cass. 11346/2024
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defect in accelerated decision under Art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25691/2022 R.G. proposto da : Modus FM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Della Rocca unitamente all’avvocato Francesco Martella -ricorrente- contro Fallimento Modus Fm S.p.a., Gasparro S.r.l., Francesco Mirone, Nicola Cavini, Oscar Elia Messina, Emanuele Rondini, Navdeep Jassal, Andrea Bettini, Gianni Francioni, Blerand Suljoti, Edoardo Monari, Daniele Voltolini, Emanuele Baldini, Giuseppe Verdiani, Fabio Greco, Stefano Ciacci, Massimo Ferrini, Stfano Ianne, Chiara Angelini, Maurizio Gorelli, Giancarlo Peruzzi, Filippo Viti, Nicola Demetrio, Riccardo Meiattini, Massimo Nannini, Claudio Fodaroni, Fabio d'Alfonso, Roberto Cirillo, Alessandro Pucci, Simone Cigni, Michele Claudio Giangrasso, Ionel Spataru, Sabatino Barone, Sardantincendi S.r.l., Esa S.r.l., Aura Light Italy S.r.l., Enzo Verrigni, Daria De Petris, Giany Santiago Vargas Custode, Pubblico Ministero presso Corte d’Appello dell'Aquila, Procura generale presso Corte di Cassazione -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1262/2022 depositata il 19/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Paola Vella.

FATTI DI CAUSA 1. — Con decreto del 6.8.2021 il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo ex artt. 161, commi 2 e 3, e 186-bis comma 2 l.fall. depositata da Modus FM S.p.a. il 17.2.2021 e modificata in data 20.5.2021, a seguito dei rilievi del Tribunale medesimo, che con sentenza in pari data ha perciò dichiarato il fallimento della predetta società; quest’ultimaha interposto reclamo ex art. 18 l.fall., che la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale Modus FM ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre nessuna delle parti intimate ha svolto difese. 2.

— A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c. il ricorrente ha depositato istanza di decisione e poi memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. –La proposta di definizione accelerata, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: «Il ricorso non offre prospettive di accoglimento. Viene impugnata la decisione di rigetto del reclamo ex art. 183 l.fall.» (rectius art. 18 l.fall.) «avverso la declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale cd. indiretta, ex art. 186-bis l.fall., da realizzare mediante affitto di ramo di azienda, con successiva cessione, al termine del contratto di affitto (31.12.2024), in forza di procedura competitiva sulla base della proposta irrevocabile di acquisto presentata dall’affittuaria, nonché mediante il recupero dei crediti e la liquidazione dell’unico cespite immobiliare al quarto anno dall’omologa.

I tre motivi – 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 161, comma 3, l.fall., per l’erronea qualificazione come “non sostanziali” delle modifiche apportate all’originario piano concordatario;

2) Omessa motivazione sulle modifiche relative a proposta di transazione fiscale, classi e percentuali di soddisfo dei creditori;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 163 l.fall. per impropria valutazione della convenienza della proposta, piuttosto che della manifesta inidoneità del piano – appaiono inammissibili perché non colgono appieno la ratio decidendi della pronuncia. Dagli atti di causa emerge che, a fronte delle plurime carenze segnalate dal tribunale (con richiesta di chiarimenti, tra l’altro, in ordine alla capacità economica e patrimoniale dell’affittuaria, ai tempi di liquidazione dell’immobile e di soddisfazione dei creditori chirografari, alla garanzia offerta dai soci e ai vari “fondi-rischi”), in data 20.5.2021 la debitrice ha depositato una «proposta di modifica sostanziale del piano e della proposta», corredata da una nuova attestazione di fattibilità (ferma restando l’attestata veridicità dei dati aziendali), recante in sintesi le seguenti modifiche:

a) impegno irrevocabile dei due soci di Dynamin Holding ad iscrivere ipoteca volontaria sui loro beni in favore della massa dei creditori, entro trenta giorni dall’ammissione alla procedura;

b) rettifiche di attivo/passivo per sopravvenuti crediti/debiti tributari;

c) liquidazione dell’immobile entro un anno (e non quattro) dall’omologa;

d) differimento del termine di pagamento dei chirografari dal 31.12.2022 al 31.12.2024;

e) messa a disposizione dell’eventuale credito di almeno 500.000 euro in caso di esito positivo del giudizio avviato contro CNS;

f) redazione di proposta di transazione fiscale;

g) modifica delle classi e delle percentuali di soddisfo dei creditori. Ciò nonostante, il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta come integrata, sulla base dei seguenti rilievi:

i) difetto di valorizzazione del ramo di azienda oggetto di affitto rispetto all’intero compendio aziendale, che secondo la stessa proponente avrebbe “perso totalmente la capacità di poter proseguire le attività con regolarità anche in ragione del fatto che la forza lavoro è stata completamente assorbita dalle società cui sono state riassegnate le commesse del CNS”; ii) mancata indicazione dei frutti derivanti dalla continuità dell’azienda destinata a rimanere in capo alla proponente; iii) inadeguatezza e carenza assoluta dell’attestazione ex art. 186-bis. comma 2 lett.

b) l.fall., circa il fatto «che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori»; iv) «carenza sulla fattibilità del piano e inidoneità del piano proposto a realizzare la causa in concreto della procedura entro i termini di adempimento previsti nella proposta». In particolare, il tribunale ha ritenuto che la nuova domanda fosse “aderente” alla prima e ne conservasse le principali criticità, «tali da ripercuotersi altresì sulle relazioni dell’attestatore» e da farla apparire «priva di giustificazione e sconnessa dalla realtà», in quanto «la continuazione dell’attività si fonda su presupposti identici a quelli della prima proposta e quindi solo ipotetici e nemmeno sorretti su dati contabili e fiscali pienamente attendibili e che allo stato attuale si presentano tali da compromettere ragionevolmente le aspettative degli stessi creditori, in quanto nel presente concordato in continuità indiretta, parte se non la totalità dei mezzi di destinazione diretti al soddisfacimento dei creditori deriva per l’appunto non dalla prosecuzione dell’attività di impresa, quanto da un programma che nel piano in esame risulta essere oltre che di estremamente difficile realizzazione, assai lacunoso e non concretamente fondato e fattibile».

Orbene, la corte d’appello ha innanzitutto sottolineato che nessun rilievo è stato mosso dal reclamante contro le molteplici e gravi ragioni di inammissibilità della proposta originaria, sulle quali si è perciò formato il giudicato. Quindi, dopo aver dato atto di tutte le modifiche apportate con la proposta integrativa (ivi comprese transazione fiscale, classi e percentuali di soddisfacimento), ha concentrato l’analisi su quelle ritenute più importanti, quali:

i) le prospettive del credito verso CNS di euro 12.738.666,00, definito «il cuore pulsante della proposta concordataria», però sub judice e quindi ritenuto «elemento del tutto aleatorio, che non consente di addivenire con un grado di attendibilità adeguato ad una valutazione favorevole»; ii) l’ulteriore credito risarcitorio di euro 500.000,00 eventualmente derivante da altro giudizio promosso contro CNS, ritenuto però di esito «del tutto imprevedibile»; iii) la trasformazione dell’originario “vincolo di destinazione” in impegno all’iscrizione di ipoteca volontaria, di cui sono state evidenziate varie criticità (a pag. 17).

All’esito ha concluso, conformemente al giudice di primo grado, che la proposta integrativa «non innova in senso sostanziale» quella originaria e, mantenendo le principali e gravi criticità – come detto incontestate – «resta manifestamente inadeguata», tenuto conto anche di quanto sottolineato dal Commissario giudiziale circa l’assenza di «riscontri adeguati» sull’assenza di «garanzia della capacità della affittuaria di adempiere alle proprie obbligazioni» e sugli «innumerevoli e cospicui fondi rischi e oneri … da considerarsi semplici poste contabili prive di copertura finanziaria».

Dalla così ricostruita ratio decidendi della sentenza impugnata discende quanto segue. Il primo motivo è inammissibile poiché involge apprezzamenti di merito – sulla natura delle modifiche apportate alla originaria proposta di concordato – riservati ai giudici del reclamo (peraltro conformi al giudice di primo grado), non essendo ammissibile in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti(Cass. Sez. U, 34476/2019, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 205/2022, 28643/2020). Il secondo motivo è inammissibile sia perché il mancato esame di elementi istruttori può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui comporti (come non è nel caso in esame) l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, segnatamente quando detti elementi offrano la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza (e non di mera probabilità), l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento, sicché la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali l’elemento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 15733/2022, 16812/2018, 19150/2016); sia perché la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento, né a confutare ogni singola deduzione (Cass. 28916/2020, 25188/2017, 11511/2014, 24679/2013, 42/2009), essendo necessario e sufficiente che abbia indicato le ragioni del proprio convincimento - come avvenuto nel caso in esame - in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili siano state implicitamente rigettate (Cass.956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 13359/1999).

Il terzo motivo è inammissibile perché la stessa corte territoriale ha correttamente richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità circa i limiti del sindacato giudiziale di fattibilità (pag. 11 e s.), condivisi dal ricorrente (senza che possano invece venire i nuovi criteri dettati dal CCII, per l’evidente “discontinutià”, come insegnano le Sezioni unite), ma ha poi spiegato perché, a suo giudizio, le modifiche apportate con la proposta integrativa non fossero idonee ad eliminare le criticità della proposta originaria, per la quale i giudici di entrambi i gradi di merito hanno accertato – incontestatamente – carenze insuperabili in punto di fattibilità del piano concordatario e, segnatamente, di funzionalità della prosecuzione dell’attività in capo al terzo, al miglior soddisfacimento dei creditori, come prescritto dall’art. 186-bis, comma 2, lett. b), l.fall. (nell’economia di questa valutazione avendo giocato un ruolo decisivo anche la componente di incertezza e aleatorietà dei giudizi in corso, fonte preminente dell’attivo concordatario nella proposta originaria ed ancor più in quella integrativa).

Di recente questa Corte ha ribadito, proprio in analoga fattispecie di concordato preventivo con continuità aziendale cd. indiretta, che il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo, nonché la realizzabilità di tutte le condizioni previste dall'imprenditore per il buon esito della proposta concordataria, dovendo verificare anche la «fattibilità economica, intesa come realizzabilità del piano nei fatti, in termini di sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta:

Cass. 9061/2017)» (così Cass. 35423/2023). Ma già in precedenza si era osservato che «in tema di concordato preventivo, l'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., prescrivendo la presentazione di un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, impone al debitore di esplicitare i passaggi per mezzo dei quali la prestazione può diventare concretamente fattibile ed i modi con cui egli intende raggiungere concretamente il risultato che la proposta consegna ai creditori, onde quest'ultima deve considerarsi sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile ovvero manifestamente priva di una ragionevole "chance" di successo» (Cass. 21190/2021, in fattispecie analoga in cui i giudici del reclamo avevano «valutato l'analisi proposta dal debitore non semplicemente “opinabile” o non “convincente”, ma del tutto inidonea - nel rapporto di oggettiva congruità tra il fine perseguito e il mezzo adoperato – a raggiungere il risultato promesso nella proposta concordataria; cfr.

Cass. 21175/2018 per cui «in sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti»). In conclusione, il ricorso mira ad un nuovo scrutinio dei presupposti di fattibilità del piano concordatario che non può avere ingresso in questa sede. Propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.». 4.

– Il Collegio condivide appieno la proposta di definizione del ricorso in termini di inammissibilità dei motivi, e, in assenza di qualsivoglia ulteriore apporto argomentativo del ricorrente, non ravvisa elementi idonei ad un ripensamento dell’esito ivi prospettato. 5. –In relazione al disposto dell’art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. si dà atto che, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in piena conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., va disposta – esclusa la statuizione sulle spese processuali in assenza di difese degli intimati – solo la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., che viene quantificata nella misura di euro 2.500,00. 5.1.

– Invero l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.

Sez. U, 27433/2023, 28540/2023; Cass. 11346/2024). 6. –Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei pre