Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a liquidated company, challenged a lower court judgment against the tax agency and the prosecution, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the state's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10808/2025 R.G. proposto da : Immobiliare Pentapigna S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Di Gravio unitamente all’avvocato Silvio Lecca -ricorrente- contro S.r.l.in Liquidazione N. 282/2023 Liquidazione Giudiziale Immobiliare Pentapigna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferretti -controricorrente- contro Agenzia Delle Entrate D.p. Iii Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato . -controricorrente- nonché contro Procura Generale Della Repubblica Presso La Corte Di Appello Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, Procura Generale Della Repubblica Presso La Suprema Corte Di Cassazione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2273/2025depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000 Euro per compensi, oltre agli accessori di legge. Condanna la parte ricorrente al pagamento per la parte Agenzia delle Entrate, delle spese per compensi, liquidatein 4.000 Euro oltre alle spese prenotate a de