Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5333/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 5333/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Savino Roberto, challenged a bankruptcy liquidation decree but did not request a ruling on the appeal proposal after it was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal statutory time limit extinction of proceedings bankruptcy liquidation litigation costs allocation rinvio della rendita retrocessione di credito arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mendolia -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Brescia nel RG n.481/2025 depositato il 15/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 23547/2025 Numero sezionale 96/2026 Numero di raccolta generale 5333/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mendolia -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Brescia nel RG n.481/2025 depositato il 15/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 23547/2025 Numero sezionale 96/2026 Numero di raccolta generale 5333/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23547/2025 R.G. proposto da: Savino Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Levori -ricorrente- contro Fallimento I Rent S.r.l. In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mendolia -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Brescia nel RG n.481/2025 depositato il 15/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 23547/2025 Numero sezionale 96/2026 Numero di raccolta generale 5333/2026 Data pubblicazione 10/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/03/2026 MASSIMO FERRO Numero registro generale 23547/2025 Numero sezionale 96/2026 Numero di raccolta generale 5333/2026 Data pubblicazione 10/03/2026