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Ordinanza — n. 5318/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bankruptcy declaration due to pending criminal seizure revocation, dismissing procedural objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5318/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Ased srl's appeal against a lower court's dismissal of a bankruptcy declaration claim. While rejecting arguments regarding the lack of opportunity to submit observations on the loss of standing, the court found the second ground valid because bankruptcy closure does not extinguish the debtor's right to challenge the declaration if a criminal seizure might be revoked. The third ground was deemed inadmissible as it raised substantive issues already absorbed by the procedural dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 101 comma 2 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 119 l.fall.: The closure of bankruptcy proceedings does not render an opposition to the bankruptcy declaration inadmissible, as the debtor retains standing to challenge the declaration due to the irreparable prejudice to their commercial reputation, even if the bankruptcy is closed.

Parole chiave

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bankruptcy closure interest to act criminal seizure revocation commercial reputation inadmissible appeal procedural dismissal legitimacy of debtor liquidazione del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 101 comma 2 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.
Art. 119 l.fall.
1.1 La ricorrente deduce che se la Corte avesse concesso un termine a difesa sarebbe stato possibile rappresentare le ragioni della fallita ad ottenere una pronuncia di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, nonostante l’intervenuta chiusura ex art. 119 l.fall..
Art. 118 l.fall.
Art. 63 Codice Antimafia
Art. 6 l.fall.
Art. 100 c.p.c.
art. 101 cod. proc. civ
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2399/2016
Cass. 2399/2016 15782/2018); sicché, «seppure il fallimento sia stato chiuso ...
Cass. 15782/2018
Cass. 21681/2012
Cass., Sez. U., 15122/2013
Cass., Sez. U., 15122/2013; nello stesso senso Cass.
Cass. n. 23558/2014
U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. n. 23558/2014 e 4804/2007).
Cass. 4804/2007
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2116/2023 R.G. proposto da: Ased srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Manuela Carla Buffon, -ricorrente- contro Antonio Candela, Francesco Giuseppe Cascasi, Antonio Fortuna, Peppino Carullo, Roberto Gramendola, Francesco Gentile, Domenico Di Renzo, Michele Tropea, Domenico Antonio Mantella, Nazareno Filardo, Domenico Martelli, Antonino D'amico, Giosofatto Antonino Luberto, Salvatore Mentino, Michele Battaglia, Giovanni Arena, Carmelo Terranova, Franco Carmelo Morgese, Edmondo Primavera, Giuseppe Grillo, Domenico Fortuna, Michele Pardea, Giuseppe Iulio, Michele Corona, Vincenzo Rubino, Domenico Orfano' Costa, Giuseppe Gramendola, Vincenzo Russo, Alessandro Pugliese, Santo Aiello, Pietro Catania, Massimiliano Bargione, Nicola Cirillo, Paolo Patania, Giuseppe La Gamba, Michele Ruggiero, Antonio Franze', Vincenzo Claudio Russo, Luigi Zaccaria, Giuseppe Zaccaria, Michele Brogna, Raffaele Antonio Tagliacozzo, Paolo Massaria, Antonio La Bella, Francesco Antonio Pardea, Carlo Cotroneo, Nazareno Narciso, Giovanni Di Renzo, Luigi Antonio Monteleone, Luigi Marchese, Antonio La Bella e Rosario Pisano, -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 1028/2022 depositata il 12/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile il reclamo, proposto da Ased srl in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva pronunciato il fallimento della società su istanza di cinquantadue lavoratori subordinati. 1.1 Rilevava la Corte che la sopravvenuta dichiarazione di chiusura del fallimento, con conseguente ritorno in bonis della società, aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del reclamante, sicchéil reclamo andava dichiarato improcedibile.

2. Ased srl in liquidazione ha propo sto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art 380bis 1 c.p.c.; il Fallimento e i creditori istanti sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio - la sopravvenuta carenza di interesse al reclamo - omettendo di invitare preventivamente le parti a depositare memorie contenti osservazioni sulla medesima. 1.1 La ricorrente deduce che se la Corte avesse concesso un termine a difesa sarebbe stato possibile rappresentare le ragioni della fallita ad ottenere una pronuncia di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, nonostante l’intervenuta chiusura ex art. 119 l.fall.. 1.2 Rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non poteva dirsi integrata la sopravvenuta carenza di interesse,in quanto la sopravvenuta revoca del sequestro penale (o della confisca) avrebbe comportato, ai sensi dell’art 63, comma 4, d.lvo 159/2011 (di seguito denominato per brevità “Codice Antimafia”), la riapertura del Fallimento, con conseguente apprensione dei beni e del patrimonio aziendaleda parte del curatore piuttosto che de l fallito tornato in bonis, il quale avrebbe subito gli effetti della sentenza di fallimento passata in giudicato. 2.Il motivo è infondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della "terza via", si riferisce alle circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (cfr.

Cass. 105/2023, 822/2024 e , da ultimo , Cass. S.U. 30833/2024). 2.2 Difatti, l’obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dal secondo comma all’art. 101 cod. proc. civ., riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (cfr. Cass. nn. 822/2024, 1617/2022 e 11724/2021). 2.3 La Corte d’Appello ben poteva, quindi, rilevare la questione, di puro diritto, dell’ “ improcedibilità ” del reclamo per il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire, senza procedere alla sua segnalazione alle parti.

3. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.119 e 118 l.fall. e 63 del Codice Antimafia , per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che la chiusura del fallimento determin a sse la cessazione di tutti gli effetti, senza tener conto che nella fattispecie in esame il fallimento poteva essere riaperto a seguito della revoca del sequestro penale (o della confisca), con conseguenze irreparabilmente pregiudizievoli per la società Ased srl. 3.1 Argomenta la reclamanteche era portatrice di un interesse concreto a far dichiarare l’illegittimità della pronuncia del proprio fallimento, dal momento che solo la revoca del fallimento le garantiva la restituzione dei beni nell’ipotesi di revoca del sequestro penale disposto ex art.63 del Codice Antimafia. 4.Il motivo è fondato. 4.1 Secondo l’orientamento di questa Corte la chiusura del fallimento non rende improcedibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in tale giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito, o meno, e, perciò, se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio (cfr.

Cass. 2399/2016 15782/2018); sicché, «seppure il fallimento sia stato chiuso ... l'imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo in re ipsa il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale» (Cass. 21681/ 2012).

5. Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 l.fall. e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.: si sostiene che la Corte distrettuale, nell’aver erroneamente definito il giudizio con una pronuncia di rito, non ha esaminato l’articolato motivo di reclamo con il quale veniva evidenziata l’illegittimità della sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria su istanza dei dipendenti che erano privi della legittimazione e dell’interesse ad agire. 5.1 Il motivo è inammissibile, poiché agita questioni di merito che la Corte di merito non ha esaminato, ritenendole assorbite dal rilievo della ragione più liquida di inammissibilità dell’impugnazione, sulle quali sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio (cfr.

Cass., Sez. U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. n. 23558/2014 e 4804/2007). 6.In accoglimento del secondo motivo, l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla statuizione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , rigetta il primo e dichiara inammissibile il terzo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda anche la statuizione sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

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