Court dismisses appeal as both parties mutually withdrew the case with full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal by both the hospital and the law firm. The parties jointly renounced their litigation rights, agreeing to bear all associated costs. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to formally close the proceedings without doubling the unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When parties mutually withdraw an appeal, the proceedings are extinguished with costs fully compensated, and the unified contribution is not doubled.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 8426del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (p.iva 05865511009), in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Fabrizio d’Alba, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Bececco per procura in atti. Ricorrente contro La Pul-Tra di Tirelli Augusto e Antonella s.a.s.(P.I. 01165711001), in persona del socio accomandatario, Sig.ra Antonella Tirelli, con sede in Roma, Via di Portonaccio n. 37, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prisciano n. 16, presso lo Studio dell’Avv.
Stefano Martinelli (C.F. MRT SFN 66S27 H501J – PEC stefanomartinelli @ ordineavvocatiroma.org - telefax 06.35341906), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 595 depositata il 28 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere Luciano Varotti. Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando tre motivi. Con atto congiunto del 5 agosto 2025 le parti indicate in intestazione hanno –rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia a spese integralmente compensate.
Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio a spese compensate. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 27 novembre 202