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Ordinanza — n. 5306/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove documents predated bankruptcy declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5306/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that invoices proving the company's relocation were valid grounds for revoking the bankruptcy judgment, but the lower court correctly noted they were issued after the bankruptcy declaration. The Supreme Court upheld this ruling, emphasizing that decisive documents must preexist the bankruptcy sentence to support a revocation claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: Documents submitted to revoke a bankruptcy declaration must preexist the bankruptcy sentence; appeals based on post-bankruptcy evidence are inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy revocation preexisting documents inadmissible appeal art 395 cpc art 380-bis cpc retrocessione di credito azione revocatoria fallimentare ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 3 c.p.c.
2.1 Rilevava la Corte che i documenti legittimanti la revocazione, ex art. 395, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un unico mezzo di impugnazione viene censurato il provvedimento impugnato per vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis c.p.c.
4 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., come espressamente previsto dall’art.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n.
art. 380-bis c.p
4 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.
art. 96 c.p
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., come espressamente previsto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014
è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014;Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 20/02/2015
9865 del 07/05/2014;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 20/02/2015;
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20587 del 13/10/2015
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20587 del 13/10/2015; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3591 del 10/02/2017
20587 del 13/10/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3591 del 10/02/2017; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28126 del 05/10/2023
3591 del 10/02/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28126 del 05/10/2023).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7983/2024 R.G. proposto da: Carissimi Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmaria Fusetti, -ricorrente- contro Fallimento Eusys Group srl in liquidazione e Integra Renewale Energies srl in liquidazione, -intimati- avverso la sentenza della Corte D'Appello di Milano n. 2734/2023 depositata il 25/9/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 9/7/2009, dichiarava il fallimento di Eusys Group srl in liquidazione, su istanza di Integra Renewable Energies srl. Mauro Carissimi, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società fallita, nel febbraio 2020,adiva il Tribunale di Milano domandando la revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento; deduceva di essere venuto in possesso, nell’anno 2019, di alcuni documenti (fatture) dimostrativi dell’avvenuta cancellazione della società e del suo trasferimento all’estero.

2. Il Tribunale di Milano, nella contumacia del creditore istante e della curatela, respingeva la domanda con sentenza del 13/12/2021, confermata dall’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano, che rigettava il gravame. 2.1 Rilevava la Corte che i documenti legittimanti la revocazione, ex art. 395, n. 3, c.p.c. (sollecito e due fatture emesse da Prometeo per lavori eseguiti), erano stati formati successivamente al deposito della sentenza di fallimento e, quindi, non erano idonei a fondare un giudizio di revocazione secondo l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte. Soggiungeva il Collegio che le fatture in questione erano state emesse nei confronti di “Fin Eusys Group” e che il Carissimi mai aveva spiegato i rapporti della fallita con tale società. Riteneva, infine, la Corte irricevibile la richiesta di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento in quanto non formulata nell’atto di citazione del giudizio di primo grado.

3. Mauro Carissimi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di impugnazione; il Fallimento e Integra Renewale Energies srl in liquidazione non hanno svolto difese. 4 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso. Mauro Carissimi ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un unico mezzo di impugnazione viene censurato il provvedimento impugnato per vizio di motivazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., con riferimento all’art. 395 n. 3 c.p.c. , in quanto la corte d’appello non avrebbe tenuto in debita considerazione che il ricorrente «non aveva potuto fornire prova dello spostamento dell’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e del centro delle attività direttive e/o amministrative»; tale prova era stata «reperita per mera casualità solo nel 2019» con la ricezione di una mail di sollecito di pagamento. 2.Il ricorso è inammissibile. 2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione del giudizio:

«Il motivo è inammissibile. Difatti è lo stesso ricorrente a dichiarare che le fatture, in virtù delle quali veniva richiesta la revocazione della sentenza, erano state formate nell’anno 2010 a fronte di un fallimento dichiarato nell’anno 2009. La corte d’appello ha quindi deciso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, atteso che in tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ. è necessario che il documento decisivo, non potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, preesista alla sentenza impugnata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9865 del 07/05/2014;Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3362 del 20/02/2015;

Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20587 del 13/10/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3591 del 10/02/2017; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28126 del 05/10/2023). Né può dirsi che il provvedimento sia carente nella motivazione, avendo di contro la corte territoriale illustrato le ragioni poste a fondamento della decisione assunta; mentre il vizio di motivazione apparente ricorre solamente in caso di impossibilità di percepire il ragionamento posto a fondamento della decisione (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Il ricorso può essere definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con pronuncia di inammissibilità». 2.2 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni, che resistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa. 3 Nulla è da statuire sulle spese del presento giudizio non avendo i soggetti evocati svolto difese. 4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr.

Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). La Corte stima equo fissare in € 2.500 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..

Ai sensi dell'art. 13,comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso