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Ordinanza — n. 5280/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order for missing attorney fee deduction declaration via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5280/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment regarding the omission of a fee deduction declaration for the opposing counsel. The appellant argued this omission violated procedural rules, while the Ministry contended the declaration was already made. The court ruled that when a specific request for fee deduction is made but omitted in the order, the remedy is a material error correction procedure rather than a new appeal.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.c.; In cases of omitted pronouncement on the request for fee deduction, the available remedy is the material error correction procedure, provided the defense made a specific request during the trial.

Parole chiave

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material error correction fee deduction declaration omitted pronouncement antistatario attorney Cassation procedure omissione di soccorso spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ.
Art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
art 380 -bis c.p
Nel controricorso la parte ha reso la dichiarazione di rito così concludendo “Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e che analoga dichiarazione ha reso nella memoria ex art 380 -bis c.p.c.
art 287 c.p
P.Q.M Visto l’art 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento n15261/2025tra le parti ISABEL GABRIELA BRUNELLO, rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Di Salvatore - ricorrente - contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 18116/2025 depositata il 03/07/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dal Consigliere Rita Elvira A.Russo. RILEVATO CHE Brunello Isabel Gabriela chiede la correzione dell'ordinanza n. 18116/2025 (RG 14309/2024) resa da questa Corte all'esito della camera di c onsiglio del 10/6/2025, per omessa indicazione della distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.

Nel controricorso la parte ha reso la dichiarazione di rito così concludendo “Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e che analoga dichiarazione ha reso nella memoria ex art 380 -bis c.p.c. RITENUTO CHE In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (Cass., Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31033). P.Q.M Visto l’art 287 c.p.c. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 18116/2025 pubblicata il 03/07/2025 , nel senso che , là dove è scritto «Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.», d eve correttamente leggersi ed intendersi « Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro in euro 4.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario della controricorrente, avv. Oscar Di Salvatore». Manda alla cancelleriaper gli adempimenti di competenza ai sensi de gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso in Rom