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Ordinanza Interlocutoria — n. 5251/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if bankruptcy trustee qualifies as interested party under insolvency law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5251/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for public hearing to address the trustee's standing to request a sale suspension. The offeror argued the sale price was unjustly low, while the trustee claimed the right to intervene was not explicitly granted by law. The court held that the trustee's status as an interested party must be clarified before evaluating the price justification.

Regesto Legislator

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Art. 108, primo comma, l. fall.; Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: The bankruptcy trustee may request suspension of a sale if they qualify as an interested party, a status that must be substantiated before the court can assess the validity of the price offer.

Parole chiave

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bankruptcy trustee standing sale suspension request insolvency law procedure interested party definition price justification review restrizioni basate sui prezzi aggiudicazione all'incanto offerte anormalmente basse

Disposizioni normative citate

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Art. 108, primo comma, l. fall.
FATTI DI CAUSA 1.Il Giudice Delegato del FALLIMENTO EDIL ATELLANA S.c.a.r.l., su istanza del curatoredel Fallimento, ha sospeso ex art. 108, primo comma, l. fall. le operazioni di vendita a fronte dell’offerta presentata da MC AUTOMOTIVE S.r.l.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art.
Art. 375 cod. proc. civ.
P.Q.M La Corte, visto l’art. 375 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza
art. 375 cod. proc. civ
P.Q.M La Corte, visto l’art. 375 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7029/2022 R.G. proposto da : Mc Automotive Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Junio Valerio D’Amico e Marcella Ferrante -ricorrente- contro Fallimento Edil Atellana Scarl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sciaudone -controricorrente- nonché contro Lampitelli Edilizia Srl in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 41/2015 depositato il 10/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA 1.Il Giudice Delegato del FALLIMENTO EDIL ATELLANA S.c.a.r.l., su istanza del curatoredel Fallimento, ha sospeso ex art. 108, primo comma, l. fall. le operazioni di vendita a fronte dell’offerta presentata da MC AUTOMOTIVE S.r.l. (unico offerente) pari a € 1.096.875,00 per l’acquisto di un compendio immobiliare, offerta pari ai ¾ del prezzo base di € 1.462.000,00, ritenendo il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato. 2.L’offerente ha proposto reclamo ex art. 26 l. fall., deducendo che il potere di sospensione per valore inferiore al giusto prezzo dovesse tenere conto di quale sarebbe stato il prezzo secondo un procedimento sottratto a interferenze, laddove nel caso di specie il prezzo offerto era pari al prezzo minimo indicato nell’ordinanza di vendita. 3.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il reclamo, ritenendo che l’art. 108, primo comma, l. fall. non limita il potere del giudice delegato ai casi in cui siano incorsi fattori «endogeni», tali da interferire sullo svolgimento della procedura, ma si estende anche al caso in cui il valore si riveli ingiusto rispetto a fatti «esogeni», ossia alle condizioni del mercato, desunte dalle condizioni dell’immobile al momento in cui viene emesso il decreto ex art. 108 l. fall.

Il prezzo è stato ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto in base alle indicazioni del provvedimento che ha disposto la vendita, nel quale si indicava che se il prezzo offerto da unico offerente non fosse stato superiore di almeno 1/5 al prezzo base, il giudice delegato si sarebbe riservato di procedere a una nuova vendita, così predeterminandosi come prezzo giusto il prezzo base aumentato di 1/5, al di sotto del quale il prezzo offerto si sarebbe dovuto qualificare come mera aspettativa. 4.Propone ricorso per cassazione l’offerente già reclamante, affidato a tre motivi, resiste con controricorso il fallimento.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il ricorrente ha depositato anche memoria integrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e ss. e, in particolare, dell’art. 108 l. fall. Osserva parte ricorrente come nel provvedimento non vi sarebbe indicazione di elementi idonei a far ritenere che il prezzo di aggiudicazione fosse inferiore a quello di mercato, essendo le condizioni predeterminate nel provvedimento che ha disposto la vendita, ove erano previsti tre ribassi complessivi d’asta.

Sotto altro profilo, si osserva che la predeterminazione di un valore pari al prezzo base aumentato di 1/5 non individua il limite inferiore del prezzo giusto, ma consente di effettuare la valutazione di giusto prezzo ove il prezzo offerto dall’unico offerente sia inferiore ad esso. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 108, primo comma, l. fall., non potendo il potere di sospensione essere esercitato su istanza del curatore, non essendo questi ricompreso tra gli «altri interessati» legittimati a sollevare istanza di impedimento della vendita. 3.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’esistenza di una motivazione apparente, perplessa, contraddittoria o insufficiente in ordine alle ragioni per le quali il prezzo offerto al di sotto di tale valore fosse notevolmente inferiore a quello giusto. 4.Ritiene questo Collegio che sussistono i presupposti per la trattazione in pubblica udienza dell’esame del secondo motivo di ricorso e, particolarmente, in relazione alla questione se il curatore sia legittimato a formulare istanza di sospensione ex art. 108 l. fall. (nel caso di specie, ai fini di impedire il perfezionamento della vendita per prezzo notevolmente inferiore a quello giusto), rientrando – in questo caso – il curatore tra gli «altri interessati».

P.Q.M La Corte, visto l’art. 375 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza