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Ordinanza — n. 5250/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against judicial liquidation of insolvency commissioner's fee as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5250/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Moccia's appeal against the liquidation of his judicial commissioner's fee inadmissible. Moccia argued the lower court failed to apply specific criteria from the 2012 decree regarding diligence and results, awarding him a fee near the minimum despite superior outcomes. The court rejected this, ruling that the specific legislative modification eliminating the double fee for pre- and post-homologation phases cannot be circumvented by artificially inflating the value within existing statutory parameters, leaving the matter to the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 39 l.fall.; Art. 1, comma 1, d.m. n. 30/2012: The legislative removal of the double fee structure for insolvency commissioners cannot be circumvented by attributing higher value to statutory parameters, and the determination of the fee within minimum and maximum limits remains within the trial judge's discretionary power.

Parole chiave

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judicial commissioner fee insolvency liquidation legislative modification statutory parameters judicial discretion pre-homologation phase post-homologation phase anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 39 l.fall.
Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 39 l.fall., ha censurato il decreto impugnato per mancanza di motivazione.
Art. 1, comma 1, del d.m. n. 30/2012
Il tribunale, invece, ha osservato il ricorrente, ha determinato il compenso spettante al commissario in una somma prossima al minimo, senza tener conto dei criteri oggettivi stabiliti dall’art. 1, comma 1, del d.m. n. 30/2012, Ric.
Art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta, però, le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a norma dell’art.
Art. 96, comma 4°, c.p.c.
comporta, però, le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, comma 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna del ricorrenteal pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 111 Cost
Vincenzo Moccia, con ricorso notificato in data 9/4/2021, ha chiesto, a norma dell’art. 111 Cost.,la cassazione del decreto con il quale, in data 4/3/2021, il tribunale di Potenza ha provveduto a liquidare in suo favore il compenso maturato Ric.
art. 3 Cost
Si tratta, invero, di una modifica che è frutto della riscontrata irragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost., di quella duplicazione che portava al raddoppio del compenso del commissario giudiziale rispetto a quello del curatore fallimentare (Cass.
art. 380-bis c.p
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15790 del 2023
3 Cost., di quella duplicazione che portava al raddoppio del compenso del commissario giudiziale rispetto a quello del curatore fallimentare (Cass. n. 15790 del 2023 , che in motiv.
Cass. n. 4670/1997
Cass. n. 5887/1997
Cass. n. 7147/1997
5887/1997, nonché a Cass. n. 7147/1997, n.
Cass. n. 10745/1998
Cass. n. 13886/1999
Cass. n. 13922/1999
Cass. n. 3691/2000
Cass. n. 6931/2001
Cass. n. 26897/2020
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Testo completo

nciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24182-2024proposto da: MOCCIA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO MOCCIAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro STRADOLINI GENNARO QUALE LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO HT L FITTING S.P.A. IN LIQUIDAZIONEe HT L FITTING S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO; -intimati - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI POTENZA depositato in data 1/3/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 29/1/2026;

FATTI DI CAUSA 1.1. Vincenzo Moccia, con ricorso notificato in data 9/4/2021, ha chiesto, a norma dell’art. 111 Cost.,la cassazione del decreto con il quale, in data 4/3/2021, il tribunale di Potenza ha provveduto a liquidare in suo favore il compenso maturato Ric. 2024n.24182 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 dallo stesso nella qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo HT L Fitting s.p.a. in liquidazione. 1.2. La HT L Fitting s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo è rimasta intimata, al pari di Gennaro Stradolini, quale liquidatore giudiziale del concordato preventivo HT L Fitting s.p.a. in liquidazione. 1.3.

Il Presidente, con decreto del 27/3/2025, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.. 1.4. Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorsoe ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 39 l.fall., ha censurato il decreto impugnato per mancanza di motivazione. 2.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, non ha specificamente indicato i criteri seguiti, alla luce dei parametri disposti dalla legge, per la determinazione della somma spettante quale compenso, tanto più a fronte delle ragioni analiticamente esposte nella richiesta di liquidazione presentata dall’istante. 2.3.

Il commissario giudiziale, invero, con l’istanza di liquidazione, aveva espressamente richiesto che i l compenso finalefosse determinato tenendo conto sia dell’attività svolta per la fase antecedente all’omologazione, sia di quella prestata successivamente all’omologazione del concordato, evidenziando che la stessa aveva “consentito la realizzazione dell’attivo” ed“il conseguente programmato soddisfo dei creditori”. 2.4. Il tribunale, invece, ha osservato il ricorrente, ha determinato il compenso spettante al commissario in una somma prossima al minimo, senza tener conto dei criteri oggettivi stabiliti dall’art. 1, comma 1, del d.m. n. 30/2012, Ric. 2024n.24182 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 come “la sollecitudine” e “l’importanza dell’opera” nonché i “risultati ottenuti”, che sono stati “superiori a quelli programmati”. 2.5.

Il compenso, in ef f e tti, costituisce “ la giusta e corretta remunerazione dell’opera, ovvero del lavoro prestato, regolata dalla legge in maniera sì variabile, ma in funzione della quantità e della qualità della prestazione resa oltre che della sua rilevanza oggettiva”. 2.6. Il motivo è inammissibile.Il tribunale, infatti, come ha già chiarito il Presidente, ha espressamente consideratotanto i valoridell’attivo realizzato (€. 7.184.576,52) , quanto la misura del passivo accertato (€.20.146.723,00), ed ha , in forza di tali parametri, provveduto alla liquida zione, in favore del commissario giudiziale, del compenso finale, determinandolo nella sommadi €. 120.532,07 . 2.7.

Si tratta di una somma, ampiamente superiore al valore minimo (€.89.229,69) e di poco inferiore a quello medio (€. 151.834,46) liquidabile, che il tribunale ha determinat o tenendo dichiarata mente conto dell ’“ attività ” prestata dal commissario e della “diligenza” dallo stesso utilizzata nonché dei “risultati conseguiti”, della “ durata della procedura ” e della “particolare importanza e notevole complessità della stessa”. 2.8. Né rileva il fatto, sul quale il ricorrente ha insistito, che il d.m. n. 30/2012 non consente più una liquidazione distinta per lafase precedente e la fase successiva all ’ omologa zione del concordato. 2.9.

Si tratta, invero, di una modifica che è frutto della riscontrata irragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost., di quella duplicazione che portava al raddoppio del compenso del commissario giudiziale rispetto a quello del curatore fallimentare (Cass. n. 15790 del 2023 , che in motiv. rinvia a Cass. S U n. Ric. 2024n.24182 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 4670/1997 e n. 5887/1997, nonché a Cass. n. 7147/1997, n. 10745/1998, n. 13886/1999, n. 13922/1999, n. 3691/2000, n. 693/2001e n. 2689 7 /2020). 2.10. Ne consegue che, come giustamente osservato dal Presidente, tale “ stigmatizzata duplicazione, appositamente espunta dall’ordinamento, non può essere fatta surrettiziamente riemergere attraverso l’attribuzione di un maggior valore all’interno dei parametri di legge”. 2.11.

L’individuazione della giusta misura all’interno dei valori minimi e massimi rientra, invece,nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie l’ha esercitata con una decisione che, sia pure in modo sintetico, ha d ato espressamente conto, in motivazione, tanto dell e prestazioni svolte dal commissario, quanto delle caratteristiche della procedura, in cui le stesse sono state rese. Il ricorso, per l’inammissibilità dell’unico motivo articolato, è, dunque, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere, per l’effetto, dichiarato.

Nulla per le spese del giudizio in mancanza di attività difensiva da parte dei resistenti, rimasti intimati. La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta, però, le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, comma 4°, c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna del ricorrenteal pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00. La Corte, infine,dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo Ric. 2024n.24182 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art.

13. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto pe