Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A. had filed a cassation appeal against a lower court ruling involving a pharmacy partnership, but remained silent after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIl Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15548/2025 R.G. proposto da: Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Pingue -ricorrente- contro Fallimento della Farmacia del Poggio Imperiale del Dott. Massimo Chimenti C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e del socio accomandatario illimitatamente responsabile, Dott. Massimo Chimenti, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi d'Auria -parte controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 22/2025, pubblicata in data 04/01/2025, nel procedimento RG n. 14/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 15548/2025 Numero sezionale 94/2026 Numero di raccolta generale 4916/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.650 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 04/03/2026 Massimo Ferro Numero registro generale 15548/2025 Numero sezionale 94/2026 Numero di raccolta generale 4916/2026 Data pubblicazione 05/03/2026